Salve, nei luoghi di lavoro l'illuminazione di emergenza è d'obbligo e quindi è obbligatoria in tutti i locali del luogo di lavoro? (non importa la superficie) la discriminante è la presenza o meno di personale giusto? a mio avviso si e la cosa mi sembra abbastanza chiara, eppure non ho trovato una nota che lo indichi chiaramente e stiamo discutendo con un Committente che ritiene la luce di sicurezza del corridoio sufficiente per l'esodo e quindi del tutto inutile l'installazione di lampade di emergenza all'interno dei singoli (piccolissimi) uffici, da trattarsi quindi come sgabuzzino delle scope.
P.S. per la norma UNI 1838 1Lux minimo è inteso come minimo del minimo non come minimo del medio giusto?
Saluti
Illuminazione sicurezza nei locali dei luoghi di lavor
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Mike
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Che io sappia sotto le 100 persone negli uffici l' illuminazione di sicurezza non è obbligatoria, sopra tale soglia è espessamente richiesta dal DM22/2/06 ai fini della prevenzione incendi.
In altri luoghi di lavoro bisogna considerare il caso specifico.
(parere da installatore...mi rimetto a chi come per esempio
Mike progetta per professione.)
In altri luoghi di lavoro bisogna considerare il caso specifico.
(parere da installatore...mi rimetto a chi come per esempio
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Segnalo qualche articolo che spero tolga qualche dubbio:
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyn ... argomcaldo
Ho altri utili file ma sono troppo ingombranti...
Saluti
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyn ... argomcaldo
Ho altri utili file ma sono troppo ingombranti...
Saluti

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DLgs 81/08
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da
impiegare in caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed
essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non
sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli
apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano
depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di
sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione
sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la
mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni
sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
Saluti
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da
impiegare in caso di necessità.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed
essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non
sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli
apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano
depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di
sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione
sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la
mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare
automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni
sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
Saluti
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CGIUSEPPE61
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L'illuminazione nei luoghi di lavoro è richiesta dal Dlgs 81/2008 e quindi deve essere prevista.
Ma cosa e quanto illuminare?
Devi riferirti alla regola tecnica di prevenzione incendi (laddove ci siano attività soggette adi VVF), alle norme applicabili al luogo di lavoro considerato (es. CEI64-8/752 per i luoghi di pubblico spettacolo) e in ogni caso alla norma UNI1838.
L'illuminazione di emergenza deve essere prevista per:
- consentire alle persone di percorrere in sicurezza le vie di esodo fino ai luoghi sicuri (fuori dalle US);
- evitare il panico (es in luoghi particolarmente affollati);
- nelle attività ad alto rischio, ovvero lavorazioni nelle quali la mancanza dell'illuminazione ordinaria possa costituire un pericolo per i lavoratori.
Ma cosa e quanto illuminare?
Devi riferirti alla regola tecnica di prevenzione incendi (laddove ci siano attività soggette adi VVF), alle norme applicabili al luogo di lavoro considerato (es. CEI64-8/752 per i luoghi di pubblico spettacolo) e in ogni caso alla norma UNI1838.
L'illuminazione di emergenza deve essere prevista per:
- consentire alle persone di percorrere in sicurezza le vie di esodo fino ai luoghi sicuri (fuori dalle US);
- evitare il panico (es in luoghi particolarmente affollati);
- nelle attività ad alto rischio, ovvero lavorazioni nelle quali la mancanza dell'illuminazione ordinaria possa costituire un pericolo per i lavoratori.
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ProgettoImpianti
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- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
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Ho trovato una risposta del Direttore che a domanda secca uguale alla mia esprime la sua opinione sostenendo che in determinate situazioni si può "ragionevolmente" fare a meno di prevedere un'emergenza in ogni locale, pur specificando che la via di esodo è inizia dal luogo in cui si trova una persona nel momento dell'emergenza.
Saluti
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