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Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di pr
Moderatore:
iosolo35
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Ciao,
mi scuso subito per la lunghezza ma voglio cercare di essere chiaro sul mio ragionamento.
Avendo un po di tempo mi stavo aggiornando su leggi e norme e mi sono imbattuto nel D.M. 20/12/2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» che Mike aveva già segnalato con prontezza.
Adesso vorrei chiedervi un chiarimento.
Il decreto, fatte salve poche esclusioni, si applica a tutte le nuove attività soggette a controllo di prevenzione incendi o alle esistenti in caso di modifica sostanziale e ne "disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio". Fra questi impianti rientrano anche gli impianti di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore.
'I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione'.
Nell'allegato al dacreto vengono date le seguenti definizioni:
- Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;
- Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale. che opera nell’ambito delle proprie competenze e che sia scritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2.1 PROGETTAZIONE
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte........... Il progetto é redatto da un tecnico abilitato. E fin qui tutto ok.
Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.
Considerato che, normalmente, gli impianti di rivelazione fumi e incendi vengono progettati seguendo la UNI 9795:2010 che rimanda alle norme "internazionali" EN 54, significa che fra circa un mese per progettare tutti gli impianti di rivelazione fumi e incendi servirà un Professionista antincendio
. Oppure, dato che, finche non uscira una norma europea, la UNI9795 è italiana e la EN54 riguarda solo i prodotti utilizzati, tali impianti possono ancora essere progettati da Tecnico abilitato.
Grazie
mi scuso subito per la lunghezza ma voglio cercare di essere chiaro sul mio ragionamento.
Avendo un po di tempo mi stavo aggiornando su leggi e norme e mi sono imbattuto nel D.M. 20/12/2012 «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» che Mike aveva già segnalato con prontezza.
Adesso vorrei chiedervi un chiarimento.
Il decreto, fatte salve poche esclusioni, si applica a tutte le nuove attività soggette a controllo di prevenzione incendi o alle esistenti in caso di modifica sostanziale e ne "disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio". Fra questi impianti rientrano anche gli impianti di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore.
'I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione'.
Nell'allegato al dacreto vengono date le seguenti definizioni:
- Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;
- Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale. che opera nell’ambito delle proprie competenze e che sia scritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2.1 PROGETTAZIONE
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte........... Il progetto é redatto da un tecnico abilitato. E fin qui tutto ok.
Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.
Considerato che, normalmente, gli impianti di rivelazione fumi e incendi vengono progettati seguendo la UNI 9795:2010 che rimanda alle norme "internazionali" EN 54, significa che fra circa un mese per progettare tutti gli impianti di rivelazione fumi e incendi servirà un Professionista antincendio
. Oppure, dato che, finche non uscira una norma europea, la UNI9795 è italiana e la EN54 riguarda solo i prodotti utilizzati, tali impianti possono ancora essere progettati da Tecnico abilitato.
Grazie
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elettropoggi
0 3 - Messaggi: 30
- Iscritto il: 2 feb 2012, 23:56
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Le norme che hai citato (UNI 9795 e quelle della serie EN 54) sono norme europee e nazionali armonizzate. La progettazione secondo tali norme può essere effettuata da tecnico abilitato. La progettazione è invece riservata al professionista antincendio nel caso la progettazione stessa faccia riferimento a norme internazionali non armonizzate, come, ad esempio, le NFPA americane.
0
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Armonizzate-standardizzate adesso mi è più chiara anche questa differenza.
Grazie Paolo
Grazie Paolo
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elettropoggi
0 3 - Messaggi: 30
- Iscritto il: 2 feb 2012, 23:56
5 messaggi
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