Per Sebastino
Anch'io ho notato il particolare che hai segnalato "Mancanza di una norma transitoria" per chi già esercitava un attività non regolamentata e che attatalmente ricade nel campo del DM 37/08. Nel sito della mia camera di Commercio ho trovato scritto "In attesa di chiarimenti dal Ministero" . (Chi si trova in questa situazione che fa, "si mette in Ferie" e aspetta che le emineze grigie prendano una qualche decisione, ma sul prossimo modello F24 alla voce pagamento che si scrive " Sospeso in attesa di chiarimenti del Ministero".)
In merito non si dice nulla neppure per chi i riconoscimenti li ha già avuti in base alla vecchia diciplina, e non vorrei che un qualche "Zelante funzionario" se ne uscisse che i riconoscimenti già avuti siano da riscrivere alla luce delle nuove disposizioni ???????? (Visto che al peggio non esite nesun limite) (Oppure ci faranno impazzire per un po' di tempo fino a che qualcuno non si accorgerà della "Fesseria" e verrà fatta la classica sanatoria onerosa per tappare un qualche buco di bilancio).
Ghino di Tacco
Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)
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Ghino di Tacco ha scritto:Anch'io ho notato il particolare che hai segnalato "Mancanza di una norma transitoria" per chi già esercitava un attività non regolamentata e che attatalmente ricade nel campo del DM 37/08. Nel sito della mia camera di Commercio ho trovato scritto "In attesa di chiarimenti dal Ministero" . (Chi si trova in questa situazione che fa, "si mette in Ferie" e aspetta che le emineze grigie prendano una qualche decisione, ma sul prossimo modello F24 alla voce pagamento che si scrive " Sospeso in attesa di chiarimenti del Ministero".)
In merito non si dice nulla neppure per chi i riconoscimenti li ha già avuti in base alla vecchia diciplina, e non vorrei che un qualche "Zelante funzionario" se ne uscisse che i riconoscimenti già avuti siano da riscrivere alla luce delle nuove disposizioni ???????? (Visto che al peggio non esite nesun limite) (Oppure ci faranno impazzire per un po' di tempo fino a che qualcuno non si accorgerà della "Fesseria" e verrà fatta la classica sanatoria onerosa per tappare un qualche buco di bilancio).
Ghino di Tacco
Ho intenzione di scrivere al buon Carrescia e chiedere un suo autorevole parere (con il CEI mi sembra tempo perso e con il ministero anche peggio: hanno impiegato anni per fare la modifica ed è già zoppa). Vi farò sapere.
Saluti
Sebastiano
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Comunico agli amici del forum il risultato della piccola "indagine" riguardo al dubbio che esponevo. E' un botta e risposta con la redazione di Tuttonormel, prestigiosa e autorevole rivista del settore.
DOMANDA:
Nel DM 37/08, all’art. 4, vengono specificati i requisiti tecnico-professionali che le imprese abilitate devono possedere, nella figura dell’imprenditore individuale o in quella del responsabile tecnico espressamente nominato (come da art. 1). In tali requisiti, ad esclusione della lettera a) del comma 1 (possesso di laurea in materia tecnica specifica), figura come condizione l’aver svolto l’attività alle dipendenze di impresa del settore, articolata in varie configurazioni (due, tre o quattro anni); il comma 2, seppure non chiarissimo, sembra estendere questo concetto, laddove parla di “attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore”.
Sorge perciò la domanda:
come è possibile ottenere l’abilitazione da parte di una impresa individuale artigiana, che abbia sempre svolto attività indipendente per gli impianti non elettrici in ambito non civile (e perciò, fino al 27 marzo 2008, non soggetta alla L. 46/90 e alle relative abilitazioni) ?
La L.46/90 disponeva, nell’art.5, il diritto al riconoscimento dei requisiti – previa domanda – per quelle imprese che dimostrassero di essere iscritte da almeno un anno nell’albo provinciale delle imprese artigiane. Nel DM 37/08 questa possibilità non figura o – almeno – io non riesco ad individuarla fra le sue pieghe.
Essendo altamente improbabile che, per esempio, l’installatore di impianti a gas in ambito non civile sia costretto a mettersi per qualche annetto alle dipendenze di imprese del settore, mi chiedo se invece non sia assai probabile che esca qualche modifica o circolare interpretativa del DM.
RISPOSTA:
Il problema è noto. Avevamo segnalato la cosa al Ministero ma senza successo. Le stesse associazioni di categoria degli artigiani non hanno richiesto con la forza sufficiente l'abilitazione automatica per le imprese che già svolgevano tale attività negli edifici non civili, come era accaduto quando è entrata in vigore la legge 46/90. Ora la frittata è fatta e non abbiamo notizia di circolari tappabuchi, anche perché una circolare non può andare contro un decreto.
La soluzione minimale è che l'artigiano nomini responsabile tecnico esterno, ad esempio un ingegnere come lei, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti, ad esempio tre anni se non ha alcun titolo di studio.
Questo cozza contro la legge sull'artigianato, in base alla quale l'artigiano deve possedere la professionalità necessaria per svolgere il proprio lavoro, ma molte CCIAA non vanno molto per il sottile e accettano il responsabile esterno anche per le imprese artigiane.
Lascio a voi eventuali commenti. Di mio aggiungo solo che:
- un ingegnere "come me" non può comunque farlo in quanto insegnante a tempo indeterminato (ma questo il buon Carrescia non poteva saperlo);
- appare incredibile che ora, per lavorare, si debba sperare nella disapplicazione della legge da parte delle CCIAA, ma tant'è;
- i doverosi ringraziamenti a TNE e inoltre i complimenti per la rapidità della risposta: la domanda è stata spedita per posta sabato 5 aprile e la risposta è arrivata oggi per e-mail; una rapidità che (quasi) fa invidia a ....Electroportal!!!
Saluti
DOMANDA:
Nel DM 37/08, all’art. 4, vengono specificati i requisiti tecnico-professionali che le imprese abilitate devono possedere, nella figura dell’imprenditore individuale o in quella del responsabile tecnico espressamente nominato (come da art. 1). In tali requisiti, ad esclusione della lettera a) del comma 1 (possesso di laurea in materia tecnica specifica), figura come condizione l’aver svolto l’attività alle dipendenze di impresa del settore, articolata in varie configurazioni (due, tre o quattro anni); il comma 2, seppure non chiarissimo, sembra estendere questo concetto, laddove parla di “attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore”.
Sorge perciò la domanda:
come è possibile ottenere l’abilitazione da parte di una impresa individuale artigiana, che abbia sempre svolto attività indipendente per gli impianti non elettrici in ambito non civile (e perciò, fino al 27 marzo 2008, non soggetta alla L. 46/90 e alle relative abilitazioni) ?
La L.46/90 disponeva, nell’art.5, il diritto al riconoscimento dei requisiti – previa domanda – per quelle imprese che dimostrassero di essere iscritte da almeno un anno nell’albo provinciale delle imprese artigiane. Nel DM 37/08 questa possibilità non figura o – almeno – io non riesco ad individuarla fra le sue pieghe.
Essendo altamente improbabile che, per esempio, l’installatore di impianti a gas in ambito non civile sia costretto a mettersi per qualche annetto alle dipendenze di imprese del settore, mi chiedo se invece non sia assai probabile che esca qualche modifica o circolare interpretativa del DM.
RISPOSTA:
Il problema è noto. Avevamo segnalato la cosa al Ministero ma senza successo. Le stesse associazioni di categoria degli artigiani non hanno richiesto con la forza sufficiente l'abilitazione automatica per le imprese che già svolgevano tale attività negli edifici non civili, come era accaduto quando è entrata in vigore la legge 46/90. Ora la frittata è fatta e non abbiamo notizia di circolari tappabuchi, anche perché una circolare non può andare contro un decreto.
La soluzione minimale è che l'artigiano nomini responsabile tecnico esterno, ad esempio un ingegnere come lei, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti, ad esempio tre anni se non ha alcun titolo di studio.
Questo cozza contro la legge sull'artigianato, in base alla quale l'artigiano deve possedere la professionalità necessaria per svolgere il proprio lavoro, ma molte CCIAA non vanno molto per il sottile e accettano il responsabile esterno anche per le imprese artigiane.
Lascio a voi eventuali commenti. Di mio aggiungo solo che:
- un ingegnere "come me" non può comunque farlo in quanto insegnante a tempo indeterminato (ma questo il buon Carrescia non poteva saperlo);
- appare incredibile che ora, per lavorare, si debba sperare nella disapplicazione della legge da parte delle CCIAA, ma tant'è;
- i doverosi ringraziamenti a TNE e inoltre i complimenti per la rapidità della risposta: la domanda è stata spedita per posta sabato 5 aprile e la risposta è arrivata oggi per e-mail; una rapidità che (quasi) fa invidia a ....Electroportal!!!
Saluti
Sebastiano
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Salve a tutti.
Vovevo riportare una mia esperienza personale. Ieri sono stato contattato da un installatore elettrico "vecchio stampo" (ditta individuale in cui lavora lui col fratello) di mia conoscenza al quale è stato proposto di realizzare l'impianto elettrico di un campo di calcio con annessi spogliatoi, servizi igienici ecc., il quale mi chiedeva se per questa attività è obbligatorio il progetto dell'impianto.
Gli ho spiegato che in linea generale, secondo il nuovo DM 37/08 il progetto è sicuramente da fare, con la particolarità che se la potenza installata dell'attività risulta inferiore a 6 kW la redazione del progetto spetta a lui, se si supera il limite di potenza indicato è necessario che il progetto lo faccia un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.
A questo punto due domande:
1) non avendo ancora cognizione di come sara strutturato il campo di calcio con i servizi annessi, come fare a stabilire se si rientra nei 6 kW o se si superano i 6 kW? A vostro parere in quale dei due casi si rientra?
ma soprattutto:
2) l'installatore quando gl'ho detto che con il DM 37/08 demanda a lui il compito di fare il progetto sotto i 6 kW, ha quasi avuto un mancamento e mi sveniva tra le braccia, in quanto, essendo di "vecchia data" (come dicevo all'inizio) ha confessato di non sapere da dove cominciare e come procedere (sue parole "non uso nemmeno il computer per fare le dichiarazioni di conformità che le faccio a mano sui modellini predisposti, come posso fare il progetto con calcoli, disegni, schemi, relazione, ecc.) e, nel dubbio se il progetto spetta a lui (sotto i 6 kW) o ad un professionista (sopra i 6 kW), mi ha proposto di farlo direttamente io, che lui non ne vuole sapere di progetti.
Come dev'essere interpretato il DM alla luce di queste realtà? Cioè un professionista iscritto all'albo può fare e firmare i progetti anche sotto i 6 kW o questi sono ad ESCLUSIVO carico dell'installatore?
Grazie in anticipo.
Vovevo riportare una mia esperienza personale. Ieri sono stato contattato da un installatore elettrico "vecchio stampo" (ditta individuale in cui lavora lui col fratello) di mia conoscenza al quale è stato proposto di realizzare l'impianto elettrico di un campo di calcio con annessi spogliatoi, servizi igienici ecc., il quale mi chiedeva se per questa attività è obbligatorio il progetto dell'impianto.
Gli ho spiegato che in linea generale, secondo il nuovo DM 37/08 il progetto è sicuramente da fare, con la particolarità che se la potenza installata dell'attività risulta inferiore a 6 kW la redazione del progetto spetta a lui, se si supera il limite di potenza indicato è necessario che il progetto lo faccia un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.
A questo punto due domande:
1) non avendo ancora cognizione di come sara strutturato il campo di calcio con i servizi annessi, come fare a stabilire se si rientra nei 6 kW o se si superano i 6 kW? A vostro parere in quale dei due casi si rientra?
ma soprattutto:
2) l'installatore quando gl'ho detto che con il DM 37/08 demanda a lui il compito di fare il progetto sotto i 6 kW, ha quasi avuto un mancamento e mi sveniva tra le braccia, in quanto, essendo di "vecchia data" (come dicevo all'inizio) ha confessato di non sapere da dove cominciare e come procedere (sue parole "non uso nemmeno il computer per fare le dichiarazioni di conformità che le faccio a mano sui modellini predisposti, come posso fare il progetto con calcoli, disegni, schemi, relazione, ecc.) e, nel dubbio se il progetto spetta a lui (sotto i 6 kW) o ad un professionista (sopra i 6 kW), mi ha proposto di farlo direttamente io, che lui non ne vuole sapere di progetti.
Come dev'essere interpretato il DM alla luce di queste realtà? Cioè un professionista iscritto all'albo può fare e firmare i progetti anche sotto i 6 kW o questi sono ad ESCLUSIVO carico dell'installatore?
Grazie in anticipo.
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Salve..
Ora pongo io un quesito sulle cosìdette DIRI:
Per impianti installati fino al 27 marzo 2008 è possibile rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza.
Il tecnico redige quindi la DIRI, si presuppone che il committente per un motivo anomalo non si ritrova la DICO, e per la 46/90 poteva essere passibile di sanzioni, fino al 27 marzo 2008. Non vorrei che qualche organo di vigilanza si ponesse la domanda a ritroso e chiedersi come mai il committente non si sia fatto rilasciare la DICO quando era obbligatorio.
Potrebbero sanzionare in base alla 46/90 anche se abrogata???
Forse penso troppo a lungo, ma immaginate se faccio delle DIRI e poi queste potrebbero equivalere ad autodenunce.
Ora pongo io un quesito sulle cosìdette DIRI:
Per impianti installati fino al 27 marzo 2008 è possibile rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza.
Il tecnico redige quindi la DIRI, si presuppone che il committente per un motivo anomalo non si ritrova la DICO, e per la 46/90 poteva essere passibile di sanzioni, fino al 27 marzo 2008. Non vorrei che qualche organo di vigilanza si ponesse la domanda a ritroso e chiedersi come mai il committente non si sia fatto rilasciare la DICO quando era obbligatorio.
Potrebbero sanzionare in base alla 46/90 anche se abrogata???
Forse penso troppo a lungo, ma immaginate se faccio delle DIRI e poi queste potrebbero equivalere ad autodenunce.
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Electron ha scritto:
1) non avendo ancora cognizione di come sara strutturato il campo di calcio con i servizi annessi, come fare a stabilire se si rientra nei 6 kW o se si superano i 6 kW? A vostro parere in quale dei due casi si rientra?
Per questo serve sempre il progettista, oppure nel caso di DIA o permessi a costruire sarà il responsabile della pratica a specificare che gli impianti sono/saranno al di sotto dei 6 kW... in pratica, con l'eccezione di singoli appartamenti e piccoli negozi, il progettista ci sarà sempre.
2) l'installatore quando gl'ho detto che con il DM 37/08 demanda a lui il compito di fare il progetto sotto i 6 kW, ha quasi avuto un mancamento e mi sveniva tra le braccia, in quanto, essendo di "vecchia data" (come dicevo all'inizio) ha confessato di non sapere da dove cominciare e come procedere (sue parole "non uso nemmeno il computer per fare le dichiarazioni di conformità che le faccio a mano sui modellini predisposti, come posso fare il progetto con calcoli, disegni, schemi, relazione, ecc.) e, nel dubbio se il progetto spetta a lui (sotto i 6 kW) o ad un professionista (sopra i 6 kW), mi ha proposto di farlo direttamente io, che lui non ne vuole sapere di progetti.
Come dev'essere interpretato il DM alla luce di queste realtà? Cioè un professionista iscritto all'albo può fare e firmare i progetti anche sotto i 6 kW o questi sono ad ESCLUSIVO carico dell'installatore?
La volontà del normatore è palesemente quella di far capire che la fase progettuale è importante e che bisogna affidarsi a dei professionisti per questo... il committente deve capire che come va dall'architetto per progettare la casa deve andare dal progettista degli impianti per tutto il rest... chiaramente non poteva estromettere completamente l'installatore da questo, infatti ha specificato che per interventi "semplici" l'onere della progettazione PUO' (non deve) essere a suo carico, se ne ha voglia di assumersi la responsabilità... Ci saranno installatori che vogliono continuare a fare solo il loro mestiere e di conseguenza richiederanno il progetto alla committenza oppure faranno affidamento a tecnici di loro fiducia i quali si assumeranno la responsabilità del progetto, oppure gestiranno in proprio il tutto assumendosi la doppia responsabilità.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Dubbio:
"Dal D.M. 37/2008
"Art. 11 - Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo.
Comma 1 Omesso
2 Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi
subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del
comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio."
Se ho letto giusto quando si presenta una "Dia" o si chiede un "Permesso di Costruire" si deve sempre presentare insieme al progetto edile anche un progetto per :
1) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
2) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
3) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
4) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
5) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
7) impianti di protezione antincendio.[/u]
(Da 1 a 5 ci devono sempre essere, e il 6 e 7 se in previsti da quache disposizione legisaltiva).
Ok. Sopra i limiti dimensionali fissati dal D.M. n.37 del 2008 , li deve fare un professionista abilitato e su questo nulla da dire. (A parete l'ennesimo allungamento degli adempimenti burocratici).
Ma sotto i "limiti dimensionali" che succede il progetto lo possono presentare anche gli installatori !!!!!
(La cosa inizia ad essere divertente , si poterbbe vedere un "Ing. Senior settore edile del nuovo ordinamento" inserguire un installatore e chiedergli , "Mi fa il Progetto del impianto X" visto che gli impianti tecnologici rientreno nella categoria "Ing. Senior settore industriale nel nuovo ordinamento".
A proposito dove è finito il reale sistema di verifiche per garantire la sicurezza previsto dal :
comma 13, lett. a), dell’art. 11-quaterdecies del D.L. n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005.
al punto (B)diceva:
B) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza ??????
(Forse l' insprimento delle sanzioni o l'invio della DDC agli enti che distribuiscono "Luce, gas e acqua" enti che non possono controllare nulla ma altro non vedo, tranne un generico riferimanto di spese a carico delgi installatori per generiche verifiche prescritte da chi non si sa come da :
D.M. n.37 del 2008
Art. 15 - Sanzioni
Comma 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, medianteapposito verbale.
Va bene tutto, ma che un "installatore o progettista" debba pagare chi gli irrora la sanzione mi sembra un po' troppo, e se "l'insallatore o progettista" ha fatto tutto per benino chi paga il "verificatore" ?????)
Ghino di Tacco
"Dal D.M. 37/2008
"Art. 11 - Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo.
Comma 1 Omesso
2 Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi
subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del
comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio."
Se ho letto giusto quando si presenta una "Dia" o si chiede un "Permesso di Costruire" si deve sempre presentare insieme al progetto edile anche un progetto per :
1) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
2) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
3) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
4) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
5) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
6) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
7) impianti di protezione antincendio.[/u]
(Da 1 a 5 ci devono sempre essere, e il 6 e 7 se in previsti da quache disposizione legisaltiva).
Ok. Sopra i limiti dimensionali fissati dal D.M. n.37 del 2008 , li deve fare un professionista abilitato e su questo nulla da dire. (A parete l'ennesimo allungamento degli adempimenti burocratici).
Ma sotto i "limiti dimensionali" che succede il progetto lo possono presentare anche gli installatori !!!!!
(La cosa inizia ad essere divertente , si poterbbe vedere un "Ing. Senior settore edile del nuovo ordinamento" inserguire un installatore e chiedergli , "Mi fa il Progetto del impianto X" visto che gli impianti tecnologici rientreno nella categoria "Ing. Senior settore industriale nel nuovo ordinamento".
A proposito dove è finito il reale sistema di verifiche per garantire la sicurezza previsto dal :
comma 13, lett. a), dell’art. 11-quaterdecies del D.L. n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005.
al punto (B)diceva:
B) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza ??????
(Forse l' insprimento delle sanzioni o l'invio della DDC agli enti che distribuiscono "Luce, gas e acqua" enti che non possono controllare nulla ma altro non vedo, tranne un generico riferimanto di spese a carico delgi installatori per generiche verifiche prescritte da chi non si sa come da :
D.M. n.37 del 2008
Art. 15 - Sanzioni
Comma 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, medianteapposito verbale.
Va bene tutto, ma che un "installatore o progettista" debba pagare chi gli irrora la sanzione mi sembra un po' troppo, e se "l'insallatore o progettista" ha fatto tutto per benino chi paga il "verificatore" ?????)
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Ghino di Tacco ha scritto:Dubbio:
Ok. Sopra i limiti dimensionali fissati dal D.M. n.37 del 2008 , li deve fare un professionista abilitato e su questo nulla da dire. (A parete l'ennesimo allungamento degli adempimenti burocratici).
Ma sotto i "limiti dimensionali" che succede il progetto lo possono presentare anche gli installatori !!!!!
Hanno fatto una gran confusione di ruoli... Comunque solo i progetti rientranti nelle competenze del professionista si devono depositare (art. 5 comma 6), per quelli sotto soglia non si presenta nulla prima dei lavori ma al termine allegata alla DDC.
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Michele Lysander Guetta
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Mike
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Appartamento con impianto elettrico risalente agli anni '80, realizzato in gran parte con cavi posati direttamente sottotraccia del tipo 'plastipiombo' di cui non conosco la sezione, presumibile che i condutori più piccoli siano da 0,75 mmq, non c'è impianto di terra.
Mi viene chiesta la DDR.
Se (prima del 27 marzo
) ho installato un magnetotermico differenziale con In = 6 A e Idn=0,03 all'origine dell'impianto e sostituisco le prese con quelle ad alveoli protetti, magari riducendone la quantità (mettiamo una presa per ogni locale), posso, secondo voi, rilasciare la dichiarazione di rispondenza?
Oppure posso ridurre l'impianto elettrico, lasciando alimentata solo una presa e un solo punto luce?
Ciao, grazie a tutti.
Andrea
Mi viene chiesta la DDR.
Se (prima del 27 marzo
Oppure posso ridurre l'impianto elettrico, lasciando alimentata solo una presa e un solo punto luce?
Ciao, grazie a tutti.
Andrea
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andreandrea
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andreandrea ha scritto:Appartamento con impianto elettrico risalente agli anni '80, realizzato in gran parte con cavi posati direttamente sottotraccia del tipo 'plastipiombo' di cui non conosco la sezione, presumibile che i condutori più piccoli siano da 0,75 mmq, non c'è impianto di terra.
Mi viene chiesta la DDR.
Se (prima del 27 marzo) ho installato un magnetotermico differenziale con In = 6 A e Idn=0,03 all'origine dell'impianto e sostituisco le prese con quelle ad alveoli protetti, magari riducendone la quantità (mettiamo una presa per ogni locale), posso, secondo voi, rilasciare la dichiarazione di rispondenza?
Oppure posso ridurre l'impianto elettrico, lasciando alimentata solo una presa e un solo punto luce?
Ciao, grazie a tutti.
Andrea
Puoi fare l'intervento anche dopo il 27 marzo... in questo caso ci sarà la DDR + la DDC dell'intervento di adeguamento
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