Ghino di Tacco ha scritto:Per Mike:
Pienamente d'accordo con quanto hai scritto,però a mio avviso non ci samo capiti:
Voglio provare co nun esempio:
Il sig. Mario decide di costruirsi una casetta:
- 150mq
- 4,5kw
"Per gli impianti elettrici non vi è obbligo di progetto da parte di un professionista iscritto a un albo professionale",
però la "DIA o il Permesso di costruire" li deve presentate comunque.
No, solo nel caso in cui c'è l'obbligo di progetto da parte di un professionista...
Domanda n.1
In questo caso il progetto elettrico deve si o no essere allegato al progetto edile ?????
Io direi di Si. (Ma in questo caso le oppinioni possono essere anche differenti).
Nell'esempio descritto non si rientra nel caso previsto al comma 2 art. 5 per cui non è obbligatorio il progetto del professionista e di conseguenza non si è tenuti a consegnarlo per le relative autorizzazioni.
Domanda n.2
In questo caso il progetto elettrico può essere firmato da un insatallatore abilitato ??????
Io direi di Si.( Rientra nella casistica dove un istallatore abilitato può firmare un progetto elettrico)
No. Il progetto al di sotto dei limiti art. 5 comma 2 viene allegato alla DDC come da art. 7 comma 1 e 2.
Domanda n.3
Ammettendo anche che non vi sia un obbligo di presentare un "progetto elettrico" come si fa a verificare che l'installatore abbia effettivamente seguito "il proprio progetto" se non lo deve presentare preventivamente al ufficio tecnico comunale ????? "
Ad ognuno il proprio lavoro e responsabilità... l'installatore installa, il progettista progetta ... per il DM 37/08 adesso e per la L. 46/90 prima, per gli impianti "sottosoglia" li può (non deve) progettare l'installatore ma non vanno depositati prima in comune perché non ha alcuna logica, se devo avere ancora le autorizzazioni come faccio già aver scelto l'installatore?
(Oppure siamo nella Republica delle Banane). (Va bene che per la magior parte delle amministazioni pubbliche va ancora bene il mitico modello "Bufetti" basta ci sia un nome e cognome a ci dare eventualmente la colpa poi per il resto "chi se ne ....................")
I comuni si erano appena messi a regime con la 46/90 dopo 18 anni e adesso devono passarne altrettanti affinché si mettano a regime con questa... Proprio oggi un comune mi richiede ancora i progetti in riferimento alla L. 46/90... Sul controllo delle DDC purtroppo c'è molta strada da fare, nei comuni ci sono tanti geometri ma che non hanno competenza in materia impiantisca e infatti è sempre stata trascurata, adesso dovranno riorganizzarsi e fare i controlli almeno sulla correttezza della compilazione della DDC e allegati obbigatori... io ne vedo ancora di tutti i colori, altro che Buffetti...
(Ammetendo sempre che quello che viene redatto dal installatore possa chiamarsi progetto elettrico nel vero senso della parola visto che in pratica si tratta di uno "schemino di potenza" più una "descrizione generica dei lavori eseguiti").
Per bene che vada quello del installatore lo possiamo chiamare solo " Un quasi Post-getto" ma su questo punto si vede la lunga mano delle associazioni di categoria, che sanno benissimo che un progetto elettrico fatto come si deve è un'altra cosa (Schemi dell'impianto , disegni planimetrici , relazione tecnica , con costi non paragonabili con il "quasi Post-getto" del installatore).
Ghino di Tacco
La legge è chiara, lapalissiana, richiede il "progetto". Per la lingua italiana e le consuetudini consolidate il progetto è un atto che va fatto prima. Fare il rilievo di quanto eseguito dopo non è un progetto. In caso di contestazione è facilmente dimostrabile che non è stato redatto un progetto prima...
In pratica la procedura corretta sarebbe questa (mi riferisco a impianti che non ricadono nel comma 2 art. 5):
1 - il committente incarica l'installatore di realizzare gli impianti;
2 - l'installatore richiede al committente il progetto obbligatorio ai sensi art. 5 comma 1;
3 - il committente può scegliere: a) si affida a un professionista; b) incarica lo stesso installatore;
4 - nel caso 3a) l'installatore attende progetto e computo metrico, redige il suo preventivo e se confermato inizia i lavori sapendo già cosa fare, senza alcuna contestazione perché deve seguire il progetto, se ci sono errori li segnalerà alla commitenza, ecc. ecc.
5 - nel caso 3b) l'installatore può scegliere di: a) redigere il progetto in proprio; b) affidarsi ad un suo tecnico di fiducia;
6 - nel caso 5a) si assume la responsabilità in toto del progetto nel caso 5b) la responsabilità del progetto sara del professionista da lui incaricato;
7 - presentato il progetto di cui sopra alla committenza e ottenuta l'approvazione inizia i lavori come da punto 4; se invece non viene approvato dal punto di vista economico addebiterà il costo del progetto al committente che ne diventerà il legittimo proprietario e farà fare i lavori ad altri.