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etec83 » 27 gen 2014, 15:12
alphabit ha scritto:etec83 ha scritto:Per curiosità, come mai?
perché cosi vuole il nuovo DM 20/12/12 Impianti di protezione attiva contro l’incendio.
Un saluto
Ma sicuri?
A me risultava aver capito un'altra cosa.
Pensavo che la CERT. IMP. del professionista antincendio ci volesse solo per gli impianti di protezione attiva senza dichiarazione di conformità non ricadenti nell'ambito del DM 37/08, non anche per quelli ricadenti.
In effetti quel punto 3.2 dell'allegato della norma lo trovo un po' intricato:
"per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08 e s.m.i. la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione per eventuali controlli delle autorità competenti.e fino qua mi pare chiarissimo... credo che si applichi anche la DIRI secondo DM 37/08 a firma di qualsiasi professionista abilitato.
"Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08 la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (DICH. IMP.), di cui al decreto 7 agosto 2012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto (CERT. IMP.)...Io capisco che per gli impianti non ricadenti nel DM 37/08 si rilascia una DICH. IMP. a fine lavori, mentre se ho un impianto (sempre non ricadenti nel DM 37/08) che non possiede la dichiarazione di conformità prima dell'entrata in vigore del DM 22/12/12 si può rilasciare una CERT.IMP.
Perché in questo caso parlate di DIRI a firma di un professionista antincendio?