Dichiarazione di conformità: da rifare?
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Guerra
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Ma qual è il punto???? Non c'è più il responsabile qualità che ha firmato in calce alla dichiarazione di conformità e per questo motivo la dichiarazione non sarebbe più valida e il prodotto non conforme? Perché se il problema è questo stiamo parlando del sesso degli angeli. La responsabilità per la marcatura CE è sempre del legale rappresentante. Dopo di che se il responsabile della qualità non c'è più perché licenziato o scomparso, si dovranno rifare le dichiarazioni di conformità con la firma del nuovo responsabile alla qualità, ma questo cambia nulla sul prodotto e la sua validità.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Questa dichiarazione viene firmata (firma autografa) dal Responsabile della Qualità (con regolare delega da parte del titolare)
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
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Guerra ha scritto:Mike da quello che ho capito il resp. della qualità è il mandatario.
Ah! Allora la dichiarazione deve essere rifatta quanto prima.
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Michele Lysander Guetta
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Mike
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faccio il parallelo con una situazione similare
In ambito automotive per i semilavorati, almeno quelli con cui ho avuto a che fare, non si adotta la marcatura CE, ma si presenta una campionatura al cliente con i documenti necessari all'approvazione (PPAP, production part approval process) e validazione del prodotto nella sua fase di start-up.
Anche quei documenti sono firmati dal responsabile di qualità.
Di un PPAP, a seconda del livello richiesto, fanno parte sia i documenti relativi al sistema qualità (carte e cicli di controllo, griglie, flow-chart, etc) che documenti specifici del prodotto cui è richiesta l'approvazione al cliente, certificati di prova e collaudi fisico-meccanici, rilievi dimensionali, caratteristiche chimico fisiche, prove ignifughe, eventuali caratteristiche report (sulla sicurezza), riferimenti ai disegni e ai cartigli, storia, vita morte e miracoli delle attrezzature di produzione, della validità e conformità degli strumenti con cui sono stati eseguiti i rilevamenti e molto altro ancora.
E' ovvio che si tratti di due cose diverse, ma è evidente come siano accomunate da una chiara similitudine.
Se il Resp. C.Q. che ha firmato la documentazione PPAP si licenzia, l'azienda non è tenuta a ricampionare e richiedere una nuova approvazione.
C'è di più, lievi modifiche (dovute ad esigenze produttive o commerciali) se non alteranti nel complesso la rispondenza del prodotto al campione consegnato e validato dal cliente, non richiedono l'approvazione/aggiornamento di un nuovo PPAP.
E' invece lapalissiano che nel momento in cui subentri una verifica "importante", sia essa di tipo dimensionale (modifica stampi), fisico-chimica (nuove materie prime utilizzate, o variazione della caratteristiche a disegno), cromatica, etc., sia necessario presentare una nuova richiesta di approvazione, la cui firma sarà cura del nuovo Resp. C.Q.
Il confine sta nel mezzo. Ovvero, se per quelle famose esigenze produttive, dopo il cambio del soggetto firmatario della dichiarazione, intervengono cambiamenti importanti e ricadenti sulle caratteristiche di sicurezza (che sono quelle che ci interessano) del prodotto e si "dimentica" di comunicare ed aggiornare la dichiarazione, allora sì, può esserci una zona d'ombra, una situazione non corretta, ma non necessariamente perpetrata con volontarietà.
Tuttavia, chi firma una dichiarazione di conformità (sia essa CE o altro) è normale che conservi una copia di qualche documento.
Alla fine, mi pare di poter dire che la responsabilità cade sempre sul vertice aziendale (soggetto legalmente responsabile) ovvero sul datore di lavoro. Eventuali rivalse sono in ottica interna ed è ovvio che più evidenze ci sono, meno discrepanze si potranno contestare/rilevare.
In ambito automotive per i semilavorati, almeno quelli con cui ho avuto a che fare, non si adotta la marcatura CE, ma si presenta una campionatura al cliente con i documenti necessari all'approvazione (PPAP, production part approval process) e validazione del prodotto nella sua fase di start-up.
Anche quei documenti sono firmati dal responsabile di qualità.
Di un PPAP, a seconda del livello richiesto, fanno parte sia i documenti relativi al sistema qualità (carte e cicli di controllo, griglie, flow-chart, etc) che documenti specifici del prodotto cui è richiesta l'approvazione al cliente, certificati di prova e collaudi fisico-meccanici, rilievi dimensionali, caratteristiche chimico fisiche, prove ignifughe, eventuali caratteristiche report (sulla sicurezza), riferimenti ai disegni e ai cartigli, storia, vita morte e miracoli delle attrezzature di produzione, della validità e conformità degli strumenti con cui sono stati eseguiti i rilevamenti e molto altro ancora.
E' ovvio che si tratti di due cose diverse, ma è evidente come siano accomunate da una chiara similitudine.
Se il Resp. C.Q. che ha firmato la documentazione PPAP si licenzia, l'azienda non è tenuta a ricampionare e richiedere una nuova approvazione.
C'è di più, lievi modifiche (dovute ad esigenze produttive o commerciali) se non alteranti nel complesso la rispondenza del prodotto al campione consegnato e validato dal cliente, non richiedono l'approvazione/aggiornamento di un nuovo PPAP.
E' invece lapalissiano che nel momento in cui subentri una verifica "importante", sia essa di tipo dimensionale (modifica stampi), fisico-chimica (nuove materie prime utilizzate, o variazione della caratteristiche a disegno), cromatica, etc., sia necessario presentare una nuova richiesta di approvazione, la cui firma sarà cura del nuovo Resp. C.Q.
Il confine sta nel mezzo. Ovvero, se per quelle famose esigenze produttive, dopo il cambio del soggetto firmatario della dichiarazione, intervengono cambiamenti importanti e ricadenti sulle caratteristiche di sicurezza (che sono quelle che ci interessano) del prodotto e si "dimentica" di comunicare ed aggiornare la dichiarazione, allora sì, può esserci una zona d'ombra, una situazione non corretta, ma non necessariamente perpetrata con volontarietà.
Tuttavia, chi firma una dichiarazione di conformità (sia essa CE o altro) è normale che conservi una copia di qualche documento.
Alla fine, mi pare di poter dire che la responsabilità cade sempre sul vertice aziendale (soggetto legalmente responsabile) ovvero sul datore di lavoro. Eventuali rivalse sono in ottica interna ed è ovvio che più evidenze ci sono, meno discrepanze si potranno contestare/rilevare.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
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Poche idee … e ben confuse ?
No, SCUSATE, non voglio screditare nessuno ... ma anche per voi, come per me, a seconda di dove si cerchi di affrontare il problema, ne esce una soluzione diversa.
E noto che le risposte sono altamente qualificate e professionali provenienti da persone interessate ed estremamente competenti … segno evidente che la questione è tutt’altro che semplice.
Anch’io in prima battuta ho detto: la conformità del prodotto non è minimamente in discussione … ergo: la dichiarazione di conformità rimane valida !
Dopodiché sono iniziati i dubbi, tanti, il più importante dei quali è: come possiamo, oggi, usare la firma (e la funzione) di una persona che non è più in carica ?
Quello che posso concludere dopo il confronto delle opinioni che avete espresso è che il legislatore spesso (e questo ne è solo un esempio) considera uno scenario ideale (ma irreale) e costringe poi la gente comune (le aziende in questo caso) che vivono nel mondo reale, a cercare ogni giorno di adempiere ai propri doveri nel miglior modo possibile … ma con l’eterno dubbio di essere nell’errore … e quindi passibili di chissà quale pena !
Nel caso in questione: il sequestro ed il ritiro dal mercato di tutti i prodotti venduti !
Ma che sia tutto voluto ?
DPGiudice
No, SCUSATE, non voglio screditare nessuno ... ma anche per voi, come per me, a seconda di dove si cerchi di affrontare il problema, ne esce una soluzione diversa.
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Anch’io in prima battuta ho detto: la conformità del prodotto non è minimamente in discussione … ergo: la dichiarazione di conformità rimane valida !
Dopodiché sono iniziati i dubbi, tanti, il più importante dei quali è: come possiamo, oggi, usare la firma (e la funzione) di una persona che non è più in carica ?
Quello che posso concludere dopo il confronto delle opinioni che avete espresso è che il legislatore spesso (e questo ne è solo un esempio) considera uno scenario ideale (ma irreale) e costringe poi la gente comune (le aziende in questo caso) che vivono nel mondo reale, a cercare ogni giorno di adempiere ai propri doveri nel miglior modo possibile … ma con l’eterno dubbio di essere nell’errore … e quindi passibili di chissà quale pena !
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GiudiceDiPace
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Non si deve confondere la firma sul progetto con la firma sulla DdC.
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Guerra ha scritto: ... la firma sul progetto ....
Ma la Direttiva Macchine non prevede nessuna firma sul "progetto" ... !
L'unica firma prevista è quella sulla DoC.
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GiudiceDiPace
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be' volevo scriverlo anche prima, ma se ben ricordo anche la nostra carta costituzionale è firmata da uomini che non ci sono più
ps: mettiamo da parte il fatto che la realtà sia poi tutt'altra cosa
oppure è invalidata proprio perché costoro sono venuti a mancare e nessuno si è preso le necessarie responsabilità? 
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trafitto da un raggio di sole:
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Salvatore Quasimodo
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Esempi di documenti firmati che mantengono la validità oltre la funzione del firmatario ne abbiamo 100.000 ( es. quella del Sindaco sulla Carta d'identità ...) !
Altrettanti esempi ci sono sul "buon senso" oppure "consuetudine" tali che quella dichiarazione possa essere considerata assolutamente valida.
Ma qui la questione è : "Direttiva Macchine" ovvero un testo legislativo ben preciso ... e quello (scritto bene o scritto male che sia) si deve applicare.
Nel caso un qualsiasi ente (es. un magistrato in caso di infortunio) ponesse la sua attenzione su quel rasaerba, andrà a verifica l'etichetta, vede il machio CE, trova i riferimenti del produttore e sucuramente come prima cosa andrà a verificare la Dichiarazione di Conformità ...
Nello specifico segnalo che una dichiarazione non conforme corrisponde ad una dichiarazione inesistente.
DPGiudice
Altrettanti esempi ci sono sul "buon senso" oppure "consuetudine" tali che quella dichiarazione possa essere considerata assolutamente valida.
Ma qui la questione è : "Direttiva Macchine" ovvero un testo legislativo ben preciso ... e quello (scritto bene o scritto male che sia) si deve applicare.
Nel caso un qualsiasi ente (es. un magistrato in caso di infortunio) ponesse la sua attenzione su quel rasaerba, andrà a verifica l'etichetta, vede il machio CE, trova i riferimenti del produttore e sucuramente come prima cosa andrà a verificare la Dichiarazione di Conformità ...
Nello specifico segnalo che una dichiarazione non conforme corrisponde ad una dichiarazione inesistente.
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Ma la dichiarazione in questione ha un numero progressivo? Una data che viene aggiornata a quella di produzione dell'oggetto cui si riferisce?
L'unico torto a mio avviso, sarebbe quello di creare un riferimento nella dichiarazione originalmente firmata dal responsabile "accertatore" postumo alla dipartita di costui.
Direi che non sia questo il caso. Se così fosse allora non va bene.
L'unico torto a mio avviso, sarebbe quello di creare un riferimento nella dichiarazione originalmente firmata dal responsabile "accertatore" postumo alla dipartita di costui.
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