Buonasera, in una palazzina con 10 unità abitative, senza impianto di terra condominiale, l'assemblea ha deciso di installare gli interruttori differenziali da 30 mA a valle del contatore, per adeguare gli impianti elettrici secondo l'art. 6 comma 3 del DM 37/2008.
Alla fine del lavoro posso rilasciare la DICO per aver installato tali interruttori differenziali ? Ovviamente senza entrare in merito dell'adeguamento impianto condominiale e di quelli all'interno degli appartamenti?
Grazie
Adeguamento impianti in assenza di terra
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gjkfriend ha scritto:
Alla fine del lavoro posso rilasciare la DICO per aver installato tali interruttori differenziali ?
Sì.
Dichiarazione di conformità per intervento di manutenzione straordinaria, nella normativa seguita non citare la CEI 64-8.
Fatti firmare un incarico in cui richiedono esplicitamente di limitarti alla installazione del differenziale.
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Io andrei più cauto. La presenza di un interruttore differenziale è solo uno dei requisiti per poter considerare adeguato un impianto (che, ricordo deve essere stato realizzato prima del 1990).
Il testo del comma 3 dell'articolo 6 infatti dice:
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
In presenza di impianti che ad oggi, a 25 anni dall'entrata in vigore della legge 46/90, sono ancora privi di protezione differenziale qualche domanda in più sullo stato generale dell'impianto me lo porrei.
Porrei mente anche al comma 3 dell'articolo 7:
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
Il testo del comma 3 dell'articolo 6 infatti dice:
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
In presenza di impianti che ad oggi, a 25 anni dall'entrata in vigore della legge 46/90, sono ancora privi di protezione differenziale qualche domanda in più sullo stato generale dell'impianto me lo porrei.
Porrei mente anche al comma 3 dell'articolo 7:
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
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paolo a m ha scritto:Io andrei più cauto. La presenza di un interruttore differenziale è solo uno dei requisiti per poter considerare adeguato un impianto (che, ricordo deve essere stato realizzato prima del 1990).
[/i]
Sì non deve far riferimento ad "adeguamenti" nella dichiarazione di conformità, ma solo a manutenzione straordinaria.
Gli hanno commissionato l'installazione di un interruttore (magnetotermico)differenziale e lui lo installa (non è vietato e migliora la sicurezza), è OBBLIGATO a rilasciare la dichiarazione di conformità per il lavoro che ha fatto. Non tocca nient'altro all'infuori della installazione dell'interruttore commissionato e non accenna ad adeguamenti.
Sarebbe ben diverso se dovesse fare ampliamenti anche minimi come aggiungere un punto luce o una presa.
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La presenza di un interruttore differenziale è solo uno dei requisiti per poter considerare adeguato un impianto (che, ricordo deve essere stato realizzato prima del 1990).
Anche l'interruttore differenziale fa parte dell'impianto che deve essere stato fatto prima del 1990?
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L'art. 6 parla di impianti civili realizzati prima del 90 che si considerano a norma se dotati di protezione contro le sovracorrenti, protezione contro i contatti diretti , protezione contro i contatti indiretti con l'ausilio anche solo del differenziale questo a parer mio sta a significare che se l'impianto a suo tempo era stato fatto così va bene altrimenti no... Se prima del 90 non avevano installato il differenziale non posso installarlo ora... Tanti professionisti hanno interpretato così quell'articolo
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Io farei l intervento rilasciando la DICO per manutenzione straordinaria con una dettagliata descrizione dell'intervento ed elenco dei materiali ben fatto. Inoltre consegnerei le istruzioni dell impianto.
Descriverei anche l effettiva necessità del l'impianto di terra con le relative motivazioni.
Sostanzialmente con questo intervento come gia detto aumento la sicurezza dell impianto quindi oggettivamente sarei tranquillo.
Descriverei anche l effettiva necessità del l'impianto di terra con le relative motivazioni.
Sostanzialmente con questo intervento come gia detto aumento la sicurezza dell impianto quindi oggettivamente sarei tranquillo.
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Sarebbe opportuno fare una dichiarazione di rispondenza per regolarizzare l'impianto ante 1990.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
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Chiunque abbia un minimo di buon senso piuttosto che operare cosi' rinuncia al lavoro, non fosse per altro che al minimo incidente finisce nei guai.
Gli inquilini perche' non chiedono la terra?
per risparmiare?
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