Modifica quadro: nuova Dichiarazione di Conformità?
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Guerra
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quindi qualsiasi modifica, aggiornamento, su una macchina certificata deve essere ricertificata, o se esiste un aggiornamento da parte del costruttore, previa autorizzazione, esso può essere installato senza aver bisogno della certificazione.
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Dipende dalla modifica e dall'aggiornamento.
Anche il costruttore potrebbe essere costretto a riemettere una DdC in caso di aggiornamento/modifica di un suo prodotto.
Anche il costruttore potrebbe essere costretto a riemettere una DdC in caso di aggiornamento/modifica di un suo prodotto.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
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Che significa "Dipende dalla modifica e dall'aggiornamento"???
Non capisco, quindi il tutto dipende dal tipo di modifica/aggiornamento che permette per poter mettere in atto una procedura diversa per non ricertificare l'impianto???
Nel caso di specie avevo pensato che fosse sufficiente un documento di valutazione dei rischi che facesse riferimento sia alla CEI EN 61439-1 che alla CEI EN 60204-1 per potermi assumere quelle che sono le responsabilità rispetto all'aggiornamento
Non capisco, quindi il tutto dipende dal tipo di modifica/aggiornamento che permette per poter mettere in atto una procedura diversa per non ricertificare l'impianto???
Nel caso di specie avevo pensato che fosse sufficiente un documento di valutazione dei rischi che facesse riferimento sia alla CEI EN 61439-1 che alla CEI EN 60204-1 per potermi assumere quelle che sono le responsabilità rispetto all'aggiornamento
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Vuol dire che se il tuo intervento non modifica alcuna funzionalità della macchina (esempio sostituzione di un salvamotore guasto) non rientriamo nel caso qui discusso.
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massonne ha scritto:Non capisco, quindi il tutto dipende dal tipo di modifica/aggiornamento che permette per poter mettere in atto una procedura diversa per non ricertificare l'impianto???
Non ho capito.
massonne ha scritto:fosse sufficiente un documento di valutazione dei rischi che facesse riferimento sia alla CEI EN 61439-1 che alla CEI EN 60204-1 per potermi assumere quelle che sono le responsabilità rispetto all'aggiornamento
In una valutazione dei rischi fai riferimenti a dei Requisiti Minimi (RES) elencati nelle direttive applicabili.
Le norme, se applicate, ti aiutano a dimostrare la conformità del tuo operato/prodotto/intervento.
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La valutazione dei rischi a cui mi riferisco è inerente ai requisiti minimi di sicurezza previsti nelle norme citate.
Per quanto concerne l'aggiornamento esso non comporta nessuna variazione dei parametri della macchina ma agisce sulla serie delle sicurezze togliendo l'alimentazione alla scala mobile facendo cadere la manovra. In questo caso inoltre viene rilasciato il freno di servizio, di tipo meccanico, che mantiene fermo l'impianto.
Per quanto concerne l'aggiornamento esso non comporta nessuna variazione dei parametri della macchina ma agisce sulla serie delle sicurezze togliendo l'alimentazione alla scala mobile facendo cadere la manovra. In questo caso inoltre viene rilasciato il freno di servizio, di tipo meccanico, che mantiene fermo l'impianto.
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Inoltre, dimenticavo, l'aggiornamento richiesto va a favore di una maggior sicurezza dell'impianto, poiché controlla in particolare i parametri di velocità dei corrimano e di mancanza del gradino.
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massonne ha scritto:agisce sulla serie delle sicurezze togliendo l'alimentazione alla scala mobile facendo cadere la manovra. In questo caso inoltre viene rilasciato il freno di servizio, di tipo meccanico, che mantiene fermo l'impianto.
massonne ha scritto:controlla in particolare i parametri di velocità dei corrimano e di mancanza del gradino.
Sono modifiche evidentemente sostanziali
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Ho letto su SAFETY PARTNER che non si ritiene modifica costruttiva l'aggiunta o il cambio di un dispositivo di protezione finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza della macchina sempre che l'intervento non influenzano minimamente né le caratteristiche né il funzionamento della stessa. Il tutto è legato al miglioramento della sicurezza di una macchina presente nel comma 5 dell'art.71 del D.lgs 9/4/2008 n.81. In questo caso è possibile integrare la documentazione descrittiva dell'intervento e da una dichiarazione nella quale risulti che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza.
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massonne ha scritto:sempre che l'intervento non influenzano minimamente né le caratteristiche né il funzionamento della stessa.
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