Egregi colleghi il mio è un dubbio che in realtà pochi prendono in considerazione, ma io non riesco a trovare una risposta che mi chiarisca il dubbio.
Il DM/37/08, in materia di collaudi tecnici, agli articoli 7 e 9, recita quanto segue.
"In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera
di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto."
"Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
La dicitura "ove previsto", fa pensare che siano presenti casi in cui sia prescritto il collaudo tecnico e casi in cui, lo stesso, non sia richiesto.
La CEI 64-8/6 recita quanto segue.
"61.1.1 Ogni impianto elettrico deve essere verificato durante l’installazione, per quanto
praticamente possibile, e al suo completamento, prima di essere messo in servizio dall’utente."
"61.1.5 Nel caso di ampliamenti o di modifiche di impianti esistenti, si deve verificare che tali
ampliamenti o modifiche siano in accordo con la presente Norma e che non compromettano la
sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente."
E' possibile avere chiarezza in merito?
Quando è necessario eseguire il collaudo tecnico dell'impianto secondo CEI 64-8/6? C'è incongruenza con il DM/37/08?
In ultimo, sempre sulla CEI 64-8/6 si riporta che:
"61.1.6 La verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in lavori di verifica."
Quali competenze deve avere il "verificatore"? Può essere anche l'installatore o il progettista dell'impianto oppure deve necessariamente essere un soggetto terzo distinto dai primi 2?
Saluti.
Quesito Collaudi DM 37/08 e CEI 64-8
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Mike
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EMY78 ha scritto:Quando è necessario eseguire il collaudo tecnico dell'impianto secondo CEI 64-8/6? C'è incongruenza con il DM/37/08?
Nessuna incongruenza, sono due cose diverse. Il "certificato di collaudo" richiesto ove previsto dalle norme vigenti è riferito al collaudo vero e proprio che non è solo verifica tecnica ma anche amministrativa ed è di competenza del collaudatore nominato se previsto dalla legge. Ad oggi non c'è alcun obbligo, se non, forse, in taluni lavori pubblici.
L'installatore quando redige la DICO dichiara di aver fatto tutte le verifiche previste dalle norme vigenti, che volgarmente viene chiamato: "collaudo", ma formalmente non lo è.
EMY78 ha scritto:Quali competenze deve avere il "verificatore"? Può essere anche l'installatore o il progettista dell'impianto oppure deve necessariamente essere un soggetto terzo distinto dai primi 2?
Il progettista, il responsabile tecnico e/o l'installatore, hanno tutti le competenze per effettuare le verifiche di cui al DM 37/08 e a maggior ragione della CEI 64/8.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Mike intanto ti ringrazio, comunque siccome questa cosa mi lascia un briciolo di dubbio, ho posto la stessa domanda al noto Prof. Poi ti terrò aggiornato circa la sua interpretazione.
Saluti
Saluti
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Caro Mike, come da accordi ti riporto sotto la risposta del Prof al quesito, in blu
Egregio Direttore.
Il DM/37/08, in materia di collaudi tecnici, agli articoli 7 e 9, recita quanto segue.
"In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera
di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto."
"Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
La dicitura "ove previsto", fa pensare che siano presenti casi in cui sia prescritto il collaudo tecnico e casi in cui, lo stesso, non sia richiesto.
La CEI 64-8/6 recita quanto segue.
"61.1.1 Ogni impianto elettrico deve essere verificato durante l’installazione, per quanto
praticamente possibile, e al suo completamento, prima di essere messo in servizio dall’utente."
"61.1.5 Nel caso di ampliamenti o di modifiche di impianti esistenti, si deve verificare che tali
ampliamenti o modifiche siano in accordo con la presente Norma e che non compromettano la
sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente."
E' possibile avere chiarezza in merito?
Quando è necessario eseguire il collaudo tecnico dell'impianto secondo CEI 64-8/6? C'è incongruenza con il DM/37/08?
le verifiche previste dalla 64-8 sono quelle che esegue l'installatore quando realizza l'impianto o lo modifica; diverso è il collaudo (ad opera di un soggetto diverso da colui che realizza i lavori)che, in base alla legislazione vigente, è previsto nel caso di appalti pubblici
In ultimo, sempre sulla CEI 64-8/6 si riporta che:
"61.1.6 La verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in lavori di verifica."
Quali competenze deve avere il "verificatore"? Può essere anche l'installatore o il progettista dell'impianto oppure deve necessariamente essere un soggetto terzo distinto dai primi 2? va bene l'installatore o progettista dell'impianto
Saluti.
Egregio Direttore.
Il DM/37/08, in materia di collaudi tecnici, agli articoli 7 e 9, recita quanto segue.
"In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera
di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto."
"Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
La dicitura "ove previsto", fa pensare che siano presenti casi in cui sia prescritto il collaudo tecnico e casi in cui, lo stesso, non sia richiesto.
La CEI 64-8/6 recita quanto segue.
"61.1.1 Ogni impianto elettrico deve essere verificato durante l’installazione, per quanto
praticamente possibile, e al suo completamento, prima di essere messo in servizio dall’utente."
"61.1.5 Nel caso di ampliamenti o di modifiche di impianti esistenti, si deve verificare che tali
ampliamenti o modifiche siano in accordo con la presente Norma e che non compromettano la
sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente."
E' possibile avere chiarezza in merito?
Quando è necessario eseguire il collaudo tecnico dell'impianto secondo CEI 64-8/6? C'è incongruenza con il DM/37/08?
le verifiche previste dalla 64-8 sono quelle che esegue l'installatore quando realizza l'impianto o lo modifica; diverso è il collaudo (ad opera di un soggetto diverso da colui che realizza i lavori)che, in base alla legislazione vigente, è previsto nel caso di appalti pubblici
In ultimo, sempre sulla CEI 64-8/6 si riporta che:
"61.1.6 La verifica deve essere effettuata da persona esperta, competente in lavori di verifica."
Quali competenze deve avere il "verificatore"? Può essere anche l'installatore o il progettista dell'impianto oppure deve necessariamente essere un soggetto terzo distinto dai primi 2? va bene l'installatore o progettista dell'impianto
Saluti.
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mi pare evidente che l'emerito quanto simpatico professore, ha copiato pari pari la risposta data da
Mike 
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
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