Valutazione del rischio elettrico
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Non confondiamo la valutazione del rischio elettrico con la valutazione della sicurezza dell'impianto elettrico. La sicurezza dell'impianto elettrico è data per scontata ed assodata, la valutazione del rischio elettrico riguarda gli aspetti principalmente gestionali.
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Mike ha scritto:La sicurezza dell'impianto elettrico è data per scontata ed assodata
Dichiarazione di conformità varie
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
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iosolo35 ha scritto:Parlo di art.80 del dlgs81/08, si parla di contatto diretto ed indiretto
Certo. Dato per scontato ed assodato che l'impianto elettrico risulta conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla regolamentazione e legislazione vigente (L. 186/68, DM 37/08, DPR 462/01, D.Lgs. 80/08 e s.m.), è regolarmente mantenuto e gestito, valuto il rischio elettrico, ovvero quello residuo. E attenzione, non si fanno distinzioni tra impianti (CEI 64-8), macchine (CEI EN 60204-1) o apparecchiature elettriche, ecc.
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Dai per scontato troppe cose.....l'art.80 non da' per scontato proprio niente elenca una serie di verifiche/controlli che il datore di lavoro deve eseguire, non c'entra niente il dm37 o il dpr 462 si parla di valutazioni soprattutto tecniche e di sicurezza che a parer mio (per rispondere alla domanda del post) non può fare il solo RSPP generico ma devono esser fatte assieme a dei tecnici elettrici
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Mi sa che confondi le valutazioni con le verifiche.
Sarei cauto prima di affermare una cosa del genere.
Infatti per verifiche e controlli (art.86) non puoi esimerti da quello che dice il dpr 462. Qua sì che devi chiamare qualcuno che sia abilitato a farlo.
iosolo35 ha scritto:non c'entra niente il dm37 o il dpr 462
Sarei cauto prima di affermare una cosa del genere.
Infatti per verifiche e controlli (art.86) non puoi esimerti da quello che dice il dpr 462. Qua sì che devi chiamare qualcuno che sia abilitato a farlo.
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Non mettermi in bocca cose che non ho detto.......se leggi bene ciò che ho scritto nel mio intervento ho detto che nell'art.80 il dpr462 e il dm37 non sono menzionati e in questo caso non c'entrano niente, la valutazione va fatta a prescindere dal dm37 e dal dpr462
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Non sono io che lo do per scontato, è l'iter che prevede questo. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 , non sono previsti interventi di adeguamento, diversamente da quello che era previsto con l'entrata in vigore della ex 626/94.
Le attività produttive esistenti devono aver tutto in regola in relazione alle rispettive competenze.
A - per l'impianto elettrico = L. 186/68 e DM 37/08 ----> competenza e responsabilità principale: progettista ed installatore; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico per la gestione e manutenzione degli impianti installati, non entra nel merito di quanto progettato ed installato, o meglio, può segnalare ed eventualmente entrare nel merito se riscontra difformità da quanto dichiarato e documentato.
B - per le macchine e impianto di processo = Direttive CE applicabili e D.Lgs. 81/08 ----> competenza: produttori; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico dell'insieme dei macchinari e loro interazione nell'attività produttiva, della loro gestione e della manutenzione; può segnalare le mancate conformità rispetto ai RESS.
C - per le apparecchiature e attrezzature in generale = Direttive CE applicabili e D.Lgs. 81/08 ----> competenza: produttori; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico come per B
D - per la manutenzione in generale = D.Lgs. 81/08 e rispettive norme tecniche per i singoli impianti e apparecchiature ----> competenza: datore di lavoro che può delegare altri soggetti incaricati
E - verifiche obbligatorie = DPR 462/01 ----> Organismi privati o Enti di controllo
F - controlli periodici = D.Lgs. 81/08 ----> competenza: datore di lavoro o altri soggetti incaricati
Le attività produttive esistenti devono aver tutto in regola in relazione alle rispettive competenze.
A - per l'impianto elettrico = L. 186/68 e DM 37/08 ----> competenza e responsabilità principale: progettista ed installatore; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico per la gestione e manutenzione degli impianti installati, non entra nel merito di quanto progettato ed installato, o meglio, può segnalare ed eventualmente entrare nel merito se riscontra difformità da quanto dichiarato e documentato.
B - per le macchine e impianto di processo = Direttive CE applicabili e D.Lgs. 81/08 ----> competenza: produttori; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico dell'insieme dei macchinari e loro interazione nell'attività produttiva, della loro gestione e della manutenzione; può segnalare le mancate conformità rispetto ai RESS.
C - per le apparecchiature e attrezzature in generale = Direttive CE applicabili e D.Lgs. 81/08 ----> competenza: produttori; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico come per B
D - per la manutenzione in generale = D.Lgs. 81/08 e rispettive norme tecniche per i singoli impianti e apparecchiature ----> competenza: datore di lavoro che può delegare altri soggetti incaricati
E - verifiche obbligatorie = DPR 462/01 ----> Organismi privati o Enti di controllo
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