A tal proposito ho pubblicato un vecchio articolo:
http://www.electroyou.it/mike/wiki/valu ... -elettrico
Valutazione del rischio elettrico
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alphabit ha scritto: chi la fa poi "fisicamente" ? o
Nella mia esperienza molto spesso è un consulente esterno, magari un progettista elettrico ma non sempre.
Nota: il datore di lavoro accorto chiede un curriculum dove si evidenzino le competenze in materia elettrica al consulente
Mike ha scritto:Le attività produttive esistenti devono aver tutto in regola in relazione alle rispettive competenze.
A - per l'impianto elettrico = L. 186/68 e DM 37/08 ----> competenza e responsabilità principale: progettista ed installatore; il datore di lavoro valuta il rischio elettrico per la gestione e manutenzione degli impianti installati, non entra nel merito di quanto progettato ed installato, o meglio, può segnalare ed eventualmente entrare nel merito se riscontra difformità da quanto dichiarato e documentato.
Per la mia esperienza la valutazione rischio elettrico riguarda quasi esclusivamente questo punto.
Poi ci sono sempre le note sull'esecuzione della manutenzione delle macchine secondo le indicazioni del costruttore, l'esecuzione delle verifiche ex drp 462, ecc, ma il grosso della relazione riguarda il punto A indicato da Mike.
La verifica che gli impianti siano a norma viene spesso demandata alla presenza di progetti e relative dichiarazioni di conformità
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Secondo me la valutazione del rischio elettrico non può esser fatta da una sola persona, a meno chè non sia un esperto sia in materia di sicurezza (RSPP) che in materia di impiantistica elettrica, ma è molto difficile che ci sia una figura simile (io non ne ho mai trovati a parte
Guerra)
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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argonauta ha scritto:Nella mia esperienza molto spesso è un consulente esterno
Dipende anche da chi è RSPP. Se uno è alle prime armi o una persona con qualche esperienza.
Ci si appoggia a consulenti spesso per timore, per ignoranza e spesso per avere pronto un documento che non necessariamente è fatto bene.
La legge si rivolge direttamente al DdL perché lui deve conoscere la sua realtà lavorativa, un consulente no; può però aiutarlo, laddove una prima valutazione non abbia fatto chiarezza o come scritto del decreto si debbano effettuare delle misure per accertarne la sicurezza.
Al RSPP non sono richieste conoscenze da esperto in ogni campo, ma la capacità di valutare i rischi nell'azienda in cui lavora. Non è semplice il suo ruolo, è evidente.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
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sarebbe come dire che un buon medico BRAVO non chiede mai supporto agli specialisti![]()
Ecco l'equivoco di fondo, l'RSPP e/o il datore di lavoro non sono medici, ma sono il paziente stesso. Non ha bisogno di nessuna visita specialistica perché ha seguito tutte le procedure di profilassi richieste dagli specialisti e relativi check-up periodici, sta seguendo le eventuali cure previste e si limita a controllare se stesso per mantenersi in forma, non fuma, non beve, fa attività fisica, quando avrà un dolorino da qualche parte chiamerà lo specialista.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
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Mike
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Io vi invioterei a non confondere il rischio elettrico con il rischio derivante dall'impiego dell'impianto elettrico, che è un sottoinsieme nemmeno troppo interessante onestamente.
Ricordiamo l'art. 80 del T.U.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
contatti elettrici diretti;
contatti elettrici indiretti;
innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
innesco di esplosioni;
fulminazione diretta ed indiretta;
sovratensioni;
altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Ora se andiamo per "esperti" ci servirà un esperto di apparecchiature elettriche nel senso che le ha esaminate dal punto di vista della sicurezza elettrica (che ne so, EN 60335-2-x) oltre che l'esperto di EN 60204-1, EN 61439-x poi ci serve quello bravo nel determinare le condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili ecc...
Perché sosteniamo che un progettista i impianti elettrici ha le competenze per fare una valutazione dei rischi?
Se porto un progettista di impianti elettrici in un laboratorio di prove di apparecchiature elettriche sarà in grado di fare una valutazione dei rischi, tenendo conto che proprio a causa del tipo di mansione più che a sicurezze impiantistiche si ricorre a DPI e procedure? io non lo credo onestamente, ma posso sbagliare.
E cosi via nei secoli dei secoli...
Concentrarsi sul contatto diretto ed indiretto in una valutazione del rischio elettrico in un'azienda è pari a concentrarsi sulla carrozzeria nella costruzione di una macchina: ottimo ma se ti manca il motore hai la macchina dei Fred e Wilma....
Ricordiamo l'art. 80 del T.U.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
contatti elettrici diretti;
contatti elettrici indiretti;
innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
innesco di esplosioni;
fulminazione diretta ed indiretta;
sovratensioni;
altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Ora se andiamo per "esperti" ci servirà un esperto di apparecchiature elettriche nel senso che le ha esaminate dal punto di vista della sicurezza elettrica (che ne so, EN 60335-2-x) oltre che l'esperto di EN 60204-1, EN 61439-x poi ci serve quello bravo nel determinare le condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili ecc...
Perché sosteniamo che un progettista i impianti elettrici ha le competenze per fare una valutazione dei rischi?
Se porto un progettista di impianti elettrici in un laboratorio di prove di apparecchiature elettriche sarà in grado di fare una valutazione dei rischi, tenendo conto che proprio a causa del tipo di mansione più che a sicurezze impiantistiche si ricorre a DPI e procedure? io non lo credo onestamente, ma posso sbagliare.
E cosi via nei secoli dei secoli...
Concentrarsi sul contatto diretto ed indiretto in una valutazione del rischio elettrico in un'azienda è pari a concentrarsi sulla carrozzeria nella costruzione di una macchina: ottimo ma se ti manca il motore hai la macchina dei Fred e Wilma....
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Serafino ha scritto:Ora se andiamo per "esperti" ci servirà un esperto di apparecchiature elettriche nel senso che le ha esaminate dal punto di vista della sicurezza elettrica (che ne so, EN 60335-2-x) oltre che l'esperto di EN 60204-1, EN 61439-x poi ci serve quello bravo nel determinare le condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili ecc...
Secondo me così si allarga troppo il campo della valutazione del rischio.
Cerco di spiegarmi con due esempi.
Caso 1) La ditta XXX ha costruito un'apparecchiatura elettrica internamente per le sue lavorazioni? Ok, valuto tutte le direttive ed norme possibili.
Caso 2) La ditta YYY impiega apparecchiature elettriche marcate CE, corredate di manuali, sottoposte a manutenzione, ecc.? In questo caso per me l'apparecchiatura è sicura.
perché rifare la valutazione dei rischi che è già stata svolta dal costruttore dell'apparecchiatura?
Serafino ha scritto:Perché sosteniamo che un progettista i impianti elettrici ha le competenze per fare una valutazione dei rischi?
Ha le competenze per una parte della valutazione, mentre può essere carente in tutti gli aspetti specialistici relativi all'apparecchiatura elettrica di cui sopra.
In questo caso può farsi affiancare da uno specialista.
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Ogni costruttore di macchine deve dimostrare la conformità alle direttive applicabili; perciò è doverosa una valutazione dei rischi.
Il DdL ha l'obbligo di valutare i rischi presenti nella sua azienda; perciò è obbligo valutare anche quelli relativi alle macchine/attrezzature che mette a disposizione dei suoi dipendenti. Farà uso dei manuali delle macchine e si preoccuperà che queste siano corredate da DdC e manuale uso e manutenzione, ma è un obbligo quello della valutazione sancito dalla legge.
Non è un "rifare la valutazione".
Il DdL ha l'obbligo di valutare i rischi presenti nella sua azienda; perciò è obbligo valutare anche quelli relativi alle macchine/attrezzature che mette a disposizione dei suoi dipendenti. Farà uso dei manuali delle macchine e si preoccuperà che queste siano corredate da DdC e manuale uso e manutenzione, ma è un obbligo quello della valutazione sancito dalla legge.
argonauta ha scritto:perché rifare la valutazione dei rischi che è già stata svolta dal costruttore dell'apparecchiatura?
Non è un "rifare la valutazione".
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Guerra ha scritto:O Farà uso dei manuali delle macchine e si preoccuperà che queste siano corredate da DdC e manuale uso e manutenzione, ma è un obbligo quello della valutazione sancito dalla legge.
Per cortesia, spiegami come intendi questo punto.
Se il DDL verifica che l'operaio utilizzi la macchina come da manuale, che non ci siano protezioni manomesse o mancanti e che la manutenzione sia eseguita correttamente, cosa altro deve valutare?
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argonauta ha scritto:Guerra ha scritto:O Farà uso dei manuali delle macchine e si preoccuperà che queste siano corredate da DdC e manuale uso e manutenzione, ma è un obbligo quello della valutazione sancito dalla legge.
Per cortesia, spiegami come intendi questo punto.
Se il DDL verifica che l'operaio utilizzi la macchina come da manuale, che non ci siano protezioni manomesse o mancanti e che la manutenzione sia eseguita correttamente, cosa altro deve valutare?
Già quello che scrivi è una parte della valutazione che deve fare il DdL.
Per affermare che "non devi fare altro", devi prima valutare che effettivamente "non devi fare altro".
La macchina può essere all'interno di un capannone con altre macchine; tu devi valutare ad esempio che una di queste macchine non sia pericolosa per i non utilizzatori, le persone che vi girano attorno, le stesse macchine attorno.
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