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D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[1] D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2016, 19:09

Salve,
dalla mia associazione di categoria è arrivata oggi questa email:

Con il D.lgs. 28/11, collegato al D.M. 37/2008, è stata introdotta dalle Regioni la formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), ovvero caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici, sistemi solari termici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore. Tale formazione è rivolta alla sola figura del responsabile tecnico, ruolo espressamente specificato nelle visure camerali delle aziende.
La normativa precisa che non tutti gli impiantisti devono sottostare a quest'obbligo ma solo coloro che sono abilitati in Camera di Commercio per esercitare le attività di cui alla lettera A e C art. 1 DM 37/2008, ossia rispettivamente:
A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
L’obbligo formativo si assolve attraverso corsi di formazione iniziale di 80 ore oppure attraverso percorsi di aggiornamento periodico di 16 ore complessive su tutte le tipologie di impianti per le quali il responsabile tecnico è abilitato, e su quelle soltanto. La formazione dev’essere completato entro il 31/12/2016.
Per legge, accedono d’ufficio ai corsi di aggiornamento di 16 ore tutti i responsabili tecnici che erano già abilitati per gli impianti citati al 4 agosto 2013. Per coloro che invece hanno conseguito l’abilitazione dopo tale data, vanno verificati titoli ed esperienze per capire se vi è obbligo di corso iniziale o del solo aggiornamento.

Segue calendario dei corsi e prezzi degli stessi.

Mi pare di capire che si tratti dell'attuazione di un decreto prorogato per anni.
Qualcuno ha notizie in merito? Commenti? Esperienze? Dubbi? Opinioni?

Grazie
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[2] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 feb 2016, 20:47

Mi pare di capire che, per la lettera A, riguardi solo chi si occupa di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Ab ogni modo ne penso male come di tutte le leggi che ti obbligano a seguire corsi di formazione quando invece l'obbligo dovrebbe essere quello di sapere le cose
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[3] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 feb 2016, 10:48

Le solite leggi "acazzum"... avevo seguito l'iter iniziale, poi non ricordo come sia finita, in pratica il corso era obbligatorio solo per i Responsabili Tecnici che avevano ricevuto la qualifica DM 37/08 perché lavoravano come operai.
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[4] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2016, 11:07

Ahimè temo che il corso sia obbligatorio per tutti i responsabili tecnici. Quello che cambia è il numero da fare di ore a seconda del titolo di studio.
Su Tuttonormel c'è un articolo che riassume la situazione, devo cercarlo. Anche se la cosa mi fa venire la nausea...
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[5] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 feb 2016, 11:16

Ah! Quindi ancora peggio! Corsi inutili, basta pagare...
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[6] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2016, 11:18

Esattamente... Come sempre...

Sono curioso poi di vedere come verrà effettuato il controllo dell'effettiva "qualificazione".
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[7] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 25 feb 2016, 14:38

Sono curioso poi di vedere come verrà effettuato il controllo dell'effettiva "qualificazione".

Chiacchierando del più e del meno con gli agenti di vendita di caldaie ed affini (i produttori di caldaie effettuano dei corsi in proposito) è venuto fuori che la camera di commercio dovrebbe ritirare l'apposita lettera a chi non fa il corso. Però non so se è la realtà oppure è la chiacchiera di un venditore.

Quello che cambia è il numero da fare di ore a seconda del titolo di studio.

Peggio... la legge delega alle regioni le modalità ed i tempi. Un organizzatore di corsi ci ha spiegato che un corso tenuto a Milano (e quindi valido per la regione Lombardia) non è garantito che sia poi valido per un'altra regione.
La Regione Toscana, tanto per dire, non ha ancora deliberato niente in proposito quindi ci sarà di sicuro uno slittamento.
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[8] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 feb 2016, 15:54

Qui il Trentino è stato deliberato con una legge provinciale del dicembre 2015 però hanno suddiviso in vari corsi in funzione di chi è responsabile tecnico ingegnere o se un perito e poi anche in base dell'anno di iscrizione del responsabile tecnico alla Camera di Commercio
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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[9] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 feb 2016, 7:52

Un estratto dalla comunicazione di categoria in merito alla formazione

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[10] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 feb 2016, 8:10

magoxax ha scritto: Però non so se è la realtà oppure è la chiacchiera di un venditore.


A me pare la solita idiozia da venditore: per l'installazione di impianti FV, ad esempio, la lettera necessaria è la A, così come per gli impianti elettrici. Che ne sa la camera di commercio se un installatore fa solo impianti "tradizionali" oppure fa rinnovabili.

Per ilo resto facevo riferimento alla Lombardia. Confermo comunque la competenza regionale, purtroppo...
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