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Vie di fuga autorimessa

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

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[1] Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 13 mag 2016, 12:46

Buongiorno, per un' autorimessa di tipo misto, interrata, chiusa, non sorvegliata a box con capacità di parcamento superiore a 9 (14 autoveicoli), superficie 402mq volevo sapere:

Visto il DM 1 febbraio 1986
Art.
3.10.2 Vie di uscita
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita(31) per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di in-cendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse internate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di conge-gni di facile apertura dall'interno.


Vista la richiesta di chiarimenti :

Al Ministero dell’Interno
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
Industriali e Commerciali
Via Cavour n° 5
Roma
Prot. n° 160081 del 03/02/1997
D.M. 1.2.86 – Richiesta chiarimenti.
1. punto 3.5.2
si chiede di conoscere se la comunicazione dell’autorimessa privata con un fabbricato adibito a
civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso
di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all’esterno dell’edificio
mediante porta aprentesi facilmente dall’interno verso l’esterno essere considerata idonea, come
uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di
esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in
alcun caso essere considerato percorso di esodo.


e la risposta (che secondo me non è esaustiva):

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

PROT. n° P 267/4108 sott. 22 Roma, 26 FEB. 1997

1) Il sistema di vie d’uscita a servizio di un’autorimessa può comprendere vani scala ed androni
non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per
uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le
comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo
fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali
rampe di scale.


Se viene considerata la porta che da accesso al vano scale come via di fuga, la porta che poi dall'androne o corridoio condominiale, conduce all'esterno, deve essere con il maniglione antipanico?

Quando nella risposta e nel decreto stesso si fa riferimento a luogo sicuro, quale è la definizione di luogo sicuro?
Il fatto che il vano scale che da accesso all'autorimessa è un altro compartimento con porta e pareti REI 120, puo' essere considerato luogo sicuro?

e in base a questo che cosa significa la nota 33 sul testo coordinato del dm 1 febbraio 1986?

33 Non sono ammessi percorsi considerando i 40 m fino all’apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successivamente al DM 1/2/86 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo) (Nota prot. n. P764/4108 sott. 22/31 del 22/6/2001).

che poi qui fa riferimento a (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo) e non si capisce quindi se è solo per quelli, oppure se si va a vedere la suddetta Nota prot. n. P764/4108 Sott. 22/31 del 22/06/2001, non si capisce se invece sia riferito alle autorimesse pluripiano in cui si nega che sia luogo sicuro la scala compartimentata di piano

Quesito relativo all’interpretazione del concetto di “luogo sicuro” nel caso specifico di un’autorimessa del tipo isolata, fuori terra, aperta e sorvegliata
Con riferimento alla nota indicata a margine, di pari oggetto, pur condividendo le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato, si ritiene che per l’approvazione del progetto dell’au-torimessa debba necessariamente farsi ricorso alla procedura di deroga al punto 3.10.5 del DM 1 febbraio 1986.(*) …
(*) Il quesito è relativo alla lunghezza dei percorsi interni ad un’autorimessa pluripiano ed atti a raggiungere il “luogo sicuro” come previsto all' "art. 3.10.5: le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m."
Si chiarisce che non sono ammessi i percorsi previsti all’art. 3.10.5, considerando i 40 m fino all’apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successiva-mente al DM 01.02.86 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo).


grazie mille
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[2] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 13 mag 2016, 13:03

Per quanto riguarda la definizione di luogo sicuro ho trovato un documento dei vvf "termini e definizioni di prevenzione incendi"

3.4 - Luogo sicuro(28)
Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante
spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un
predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento
ordinato (luogo sicuro dinamico).


e la sua nota

28 Nel D.M. 10/3/1998 il luogo sicuro è definito come "luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro
dagli effetti di un incendio"; Nelle norme specifiche ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro", occorre
attenersi alla definizione riportata nel DM 30/11/1983. Nelle attività non normate, qualora si ritenga
di applicare il DM 10/3/98 per analogia anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo
sicuro può essere considerato un compartimento antincendio adiacente rispetto ad un altro, dotato di
vie d'uscita, ritenendo tuttora valide le argomentazioni di cui alla nota prot. n. P961/4101 sott.
106/36 del 29/5/1996.


essendo l'autorimessa un'attività normata devo applicare il DM 30/11/1983
3.4. Luogo sicuro
Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri compartimenti mediante spazio
scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un
predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato
(luogo sicuro dinamico).


Che pero' è abrogato ?%

Comunque seguendo il dm 30/11/1983
Il vano scale compartimentato o l'androne o il corridoio non puo' essere considerato luoo sicuro, quindi devo far arrivare le persone sulla strada e quindi mettere il maniglione antipanico... sempre se la distanza massima dal punto più lontano all'interno dell'autorimessa, a fuori dall'edificio, passando per il vano scale ecc..., sia inferiore a 40m per le autorimesse non sorvegliate.
Giusto?
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[3] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 mag 2016, 11:38

Tutto buio?
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[4] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2016, 13:39

Il DM 30/11/1983 è stato sostituito dal DM 9 marzo 2007
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[5] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 mag 2016, 14:28

si infatti... è il documento che citavo...
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[6] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 mag 2016, 14:31

ma non risolve la questione,...anzi la complica
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[7] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2016, 17:04

Spiegati meglio, non capisco quale sia il tuo problema.
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[8] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 mag 2016, 17:38

Riscrivo un post alla volta.

Visto il DM 1 febbraio 1986
Art.
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si chiede di conoscere se la comunicazione dell’autorimessa privata con un fabbricato adibito a
civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso
di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all’esterno dell’edificio
mediante porta aprentesi facilmente dall’interno verso l’esterno essere considerata idonea, come
uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di
esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in
alcun caso essere considerato percorso di esodo.

e la risposta (che secondo me non è esaustiva):

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1) Il sistema di vie d’uscita a servizio di un’autorimessa può comprendere vani scala ed androni
non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per
uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le
comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo
fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali
rampe di scale.

Se viene considerata la porta che da accesso al vano scale come via di fuga, la porta che poi dall'androne o corridoio condominiale, conduce all'esterno, deve essere con il maniglione antipanico?
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[9] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mag 2016, 18:11

arabino1983 ha scritto:Se viene considerata la porta che da accesso al vano scale come via di fuga, la porta che poi dall'androne o corridoio condominiale, conduce all'esterno, deve essere con il maniglione antipanico?


Ma non facevi prima a fare la domanda diretta?

L'attività soggetta è l'autorimessa. Presumo che il condominio non è attività soggetta perché inferiore ai 24 m altezza di gronda. In tal caso, facendo riferimento ad una pratica simile recente, qualora la via d'esodo comprenda il passaggio attraverso il vano scala condominiale, ma con filtro a prova di fumo, il portoncino condominiale non necessita di maniglione antipanico.
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[10] Re: Vie di fuga autorimessa

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 mag 2016, 9:44

Mike ha scritto:Ma non facevi prima a fare la domanda diretta?


Ma io la domanda diretta la ho fatta nel primo post.
E ne ho fatte anche altre.

Mike ha scritto:qualora la via d'esodo comprenda il passaggio attraverso il vano scala condominiale, ma con filtro a prova di fumo, il portoncino condominiale non necessita di maniglione antipanico.


Perfetto.
Lo avevo letto pure io. Ma non ho filtro a prova fumo.
Quindi il maniglione antipanico lo devo avere?
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