L’Amministratore di condominio ha quindi l’obbligo di:
farsi rilasciare e conservare per 10 anni la documentazione relativa ai cancelli automatici;
richiedere l’adeguamento alla nuova normativa sui cancelli automatici, laddove fosse necessario, e comunque vigilare sulla manutenzione annuale che deve essere effettuata per legge.
La responsabilità dell’Amministratore di Condominio entra in gioco quindi non soltanto per quanto riguarda l’installazione, ma anche in fase di adeguamento e manutenzione dei cancelli automatici.
Cancello automatico da "regolarizzare" ?
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stefanob70 ha scritto:...mi trovo a dover fare manutenzione sul cancello.
Mi accorgo che mancano i paracadute su entrambe le ante.
Mi accorgo che i bilici(o cardini) del cancello hanno bisogno di essere sostituiti.
Per i paracadute, se non erano (e non lo erano) previsti ... non sei obbligato a metterli.
Il resto appartiene alla normale manutenzione.
Ma occhio: manutenzione, non adeguamento allo stato dell'arte.
Circa il "luogo di lavoro", ma veramente un cancello perimetrale è "luogo di lavoro" per la signora delle pulizie ...? Comunque sta al datore di lavoro valutare il rischio, anche in base alle indicazioni date ai lavoratori.
Ma anche per i luoghi di lavoro non c'è un obbligo automatico all'adeguamento all'ultimo stato dell'arte. L'adeguamento avviene solo se la nuova norma (o eventuali leggi che la richiamano) lo prevede.
Hai idea se dovessi aggiornare costantemente tutte le attrezzature ... ?
Ma mi sa che stiamo andando OT.
Bye
Ser.TomP.S: dopodichè non sono contrario alla sicurezza, anzi ! Ma un conto sono le opportunità, un conto sono gli obblighi !
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non credo, lo saranno i condòmini; però se hai un riferimento legislativo che esprime in modo chiaro questa attribuzione mi farebbe piacere leggerlo (comunque riguarderò il 1129 c.c.).Danielex ha scritto:Se ci sono dei lavoratori (portiere, pulizie, ecc.) l'Amministratore è a tutti gli effetti un Datore di lavoro.(...)
anche per questo riferimento temporale sarebbe interessante recuperare il riferimento legislativo, se possibile.stefanob70 ha scritto:L’Amministratore di condominio ha quindi l’obbligo di:
farsi rilasciare e conservare per 10 anni la documentazione relativa ai cancelli automatici; (...)
Saluti
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WALTERmwp
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[FT]
Quell'estratto cita chiaramente che "(...) Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n.81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui (...)" e, naturalmente, il referente non può che essere l'Amministratore, al quale è stato assegnato il mandato.
Termina poi affermando "(...) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all’emanazione del d.lgs.n.626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro-tempore. (...)".
Ma è chiaro e comprensibile, almeno dal mio punto di vista che il referente debba essere l'Amministratore.
Nell'ambito del condominio non esistono altre figure di riferimento così, per es., sarà onere dell'Amministratore fare in modo che il portiere, alle dipendenze del condòminio, riceva l'informazione relativa ai rischi sul posto di lavoro.
Ma resto convinto che l'Amministratore non è il datore di lavoro; do una interpretazione che magari può essere errata, comunque cercherò qualche menzione specifica nell'aggiornamento alla riforma con la legge 220/2012 e successive.
[/FT]
Saluti
ti ringrazio.Danielex ha scritto:Eccoti accontentato caro WALTERmwp.
Quell'estratto cita chiaramente che "(...) Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n.81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui (...)" e, naturalmente, il referente non può che essere l'Amministratore, al quale è stato assegnato il mandato.
Termina poi affermando "(...) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all’emanazione del d.lgs.n.626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro-tempore. (...)".
Ma è chiaro e comprensibile, almeno dal mio punto di vista che il referente debba essere l'Amministratore.
Nell'ambito del condominio non esistono altre figure di riferimento così, per es., sarà onere dell'Amministratore fare in modo che il portiere, alle dipendenze del condòminio, riceva l'informazione relativa ai rischi sul posto di lavoro.
Ma resto convinto che l'Amministratore non è il datore di lavoro; do una interpretazione che magari può essere errata, comunque cercherò qualche menzione specifica nell'aggiornamento alla riforma con la legge 220/2012 e successive.
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Saluti
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WALTERmwp
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Non esistono aggiornamenti.
Come faccia tu a non essere convinto che l'amministratore ricopra il ruolo di datore di lavoro proprio non lo capisco.
E' scritto chiaro e tondo e l'hai pure citato!
Quelle sono le FAQ del ministero del lavoro, e fanno riferimento in particolare ad una circolare ministeriale, serve altro??
Comunque tu puoi essere non convinto finché vuoi e fare tutta la filosofia del mondo ma le cose non cambiano (in particolare il D.Lgs. 81/08).
Ci sono anche numerose sentenze, che puoi trovare "googlando".
Attenzione a non farsi ingannare, ci sono anche sentenze che vanno nella direzione opposta, è necessario spendere del tempo a leggere tutto il contenuto delle stesse per non fare di tutta l'erba un fascio.
Ma poi scusa, secondo la tua opinione, se un cancello automatico di un condominio provocasse lesioni gravi o gravissime o la morte di una persona, chi verrebbero a prendere?
Mi sembra che la risposta sia piuttosto scontata ed aiuti a rispondere anche a tutti i tuoi rimanenti dubbi.

Come faccia tu a non essere convinto che l'amministratore ricopra il ruolo di datore di lavoro proprio non lo capisco.
E' scritto chiaro e tondo e l'hai pure citato!
Quelle sono le FAQ del ministero del lavoro, e fanno riferimento in particolare ad una circolare ministeriale, serve altro??
Comunque tu puoi essere non convinto finché vuoi e fare tutta la filosofia del mondo ma le cose non cambiano (in particolare il D.Lgs. 81/08).
Ci sono anche numerose sentenze, che puoi trovare "googlando".
Attenzione a non farsi ingannare, ci sono anche sentenze che vanno nella direzione opposta, è necessario spendere del tempo a leggere tutto il contenuto delle stesse per non fare di tutta l'erba un fascio.
Ma poi scusa, secondo la tua opinione, se un cancello automatico di un condominio provocasse lesioni gravi o gravissime o la morte di una persona, chi verrebbero a prendere?
Mi sembra che la risposta sia piuttosto scontata ed aiuti a rispondere anche a tutti i tuoi rimanenti dubbi.

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Legittimo il tuo punto di vista, ma la banalizzazione non la trovo corretta: non sto facendo filosofia, nemmeno giri di parole, cerco riferimenti che diano una direzione.
Intanto provo anche a sviluppare un minimo di ragionamento.
L'anatema dell'incidente al cancello, che potrebbe avere conseguenze, è un punto di partenza che non aiuta, una sorta di ricatto emotivo: nella sostanza lo avevo già scritto:
Si cercava, si cerca(almeno penso), di dirimere l'opportunità d'un provvedimento malgrado l'oggetto(cancello) esistente non fosse a suo tempo assoggettato.
Quindi, se la posizione è quella di agire in via cautelativa per non incorrere nell'attribuzione di responsabilità, è chiaramente concesso, anche comprensibile, si fan le scelte che convengono, ma si tratta di una impostazione che, a mio parere, sfugge alle argomentazioni di merito già sollevate e non chiarisce una risposta.
Saluti
Intanto provo anche a sviluppare un minimo di ragionamento.
l'Amministratore non è "lì" per caso, ma la questione vale per tutti gli impianti, la questione è un'altra.Danielex ha scritto:(...) Ma poi scusa, secondo la tua opinione, se un cancello automatico di un condominio provocasse lesioni gravi o gravissime o la morte di una persona, chi verrebbero a prendere? (...)
L'anatema dell'incidente al cancello, che potrebbe avere conseguenze, è un punto di partenza che non aiuta, una sorta di ricatto emotivo: nella sostanza lo avevo già scritto:
WALTERmwp ha scritto:Se il cancello è stato installato e avviato un minuto prima del decorrere del '96 a me pare tutto arbitrario, le scelte dipendono da una personale scala delle priorità.
Istruire un fascicolo tecnico facendo prevalere il "meglio farlo perché non si sa mai" non si delegittima, forse, la legislazione, la stessa alla quale ci si conforma nelle altre circostanze ? (...)
Si cercava, si cerca(almeno penso), di dirimere l'opportunità d'un provvedimento malgrado l'oggetto(cancello) esistente non fosse a suo tempo assoggettato.
Quindi, se la posizione è quella di agire in via cautelativa per non incorrere nell'attribuzione di responsabilità, è chiaramente concesso, anche comprensibile, si fan le scelte che convengono, ma si tratta di una impostazione che, a mio parere, sfugge alle argomentazioni di merito già sollevate e non chiarisce una risposta.
Saluti
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