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obbligo di progetto da parte di professionista

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[1] obbligo di progetto da parte di professionista

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 12 mag 2009, 10:18

Buon giorno a tutti,
so che è la solita domanda tritata, ma ci sono ancora dubbi in merito:
gli impianti TV, citofonici, antintrusione, regolazione climatizzazione devono essere firmati da professionista quando coesistono con impianti elettrici aventi tali obbligo?

Grazie
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[2] Re: obbligo di progetto da parte di professionista

Messaggioda Foto Utentealphabit » 12 mag 2009, 12:43

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;


Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
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[3] Re: obbligo di progetto da parte di professionista

Messaggioda Foto Utenteraifox » 12 mag 2009, 12:57

Speriamo che questo "dubbio" sia sparito, anche grazie alla risposta completa come quella riportata.
Almeno per quanto riguarda gli argomenti ESPLICITAMENTE trattati, come in questo caso, non dovrebbero nascere perplessità di alcun genere... Bastano sicuramente tutte le altre!
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[4] Re: obbligo di progetto da parte di professionista

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2009, 13:46

Attenzione però, l'obbligo di progetto di cui all'art. 5 comma 2 lettera e) non riguarda gli impianti radiotelevisivi e le antenne.
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[5] Re: obbligo di progetto da parte di professionista

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 12 mag 2009, 22:59

In effetti il dubbio che mi ponevano riguardava in particolare l'impianto TV e l'impianto videocitofonico...
Ma un impianto di regolazione climatizzazione non è da considerarsi "bordo macchina"?
Grazie
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