ora ti dico quello che penso io:
1) La rinuncia a R4 è possibile anche in caso di ospedali o rischio di esplosione per come l'ho sempre interpretata io.
in un ospedale la rinuncia espressa dal rischio "4" può essere certamente fatta, ma la rinuncia si può ritenere valida per quanto concerne i luoghi diciamo ordinari, ad esempio camere di degenza, ambulatori di tipo "1", locali di uso generale, ecc. laddove la rottura di un apparecchio elettrico non può causare la morte di nessuno.
Premesso quanto sopra, per quanto concerne invece le sale operatorie, e tutti gli ambulatori di tipo 2 in generale, si è sempre costretti a valutare il rischio economico R4 realizzando la protezione puntuale dalle sovratensioni per il rischio "4" perché in questo caso il rischio "4" è legato al rischio "1" e cioè non ci si può permettere che delle sovratensioni danneggino degli apparecchi elettrici vitali, in questa eventualità è necessario quindi procedere al dimensionamento delle protezioni finalizzate alla protezione degli utilizzatori elettrici vitali.
2) Il calcolo della frequenza di danno lo fa in automatico il software, lo lascio inserito in relazione ma non leggo neppure i risultati e non lo considero.
Per gli ospedali valgono le stesse considerazioni del punto 1) la frequenza di danno (anche se di fatto spesso e volentieri non si soddisfa neanche applicando tutte le misure.......) la devi sempre considerare per ambulatori di tipo 2 (idem per luoghi con pericolo di esplosione ecc.).
Per quanto concerne i restanti locali e gli altri luoghi in generale, la frequenza di danno si intende sempre riconducibile al rischio "4" e per tale motivo essendo una valore introdotto dalla guida CEI 81-29 e non dalla 81-10 io preferisco formalizzare anche in questo caso la rinuncia espressa a questo parametro.
Anche io durante il calcolo non tengo in considerazione il risultato relativo alla frequenza di danno tranne per i casi di cui sopra.
3)
IN CASO DI SINISTRO COME POTREBBE PENSARLA UN MAGISTRATO ??
è ovvio che il magistraro e il CTU a seconda della sua competenza, possono pensarla a loro modo ma avrei voluto capire come la pensate voi in merito.
In breve quello che vorrei capire è se la sola valutazione del rischio effettuata in base alla norma CEI 81-10 si può considerare sufficiente, come del resto è stato fino a marzo 2019.

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