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Pratica allaccio FTV

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

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[1] Pratica allaccio FTV

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 lug 2019, 17:42

Salve devo seguire la pratica per il collegamento di un nuovo impianto fotovoltaico posto su un condominio.
L'impianto è già stato realizzato.
qual è l'iter da seguire?
In primis cosa devo fare la pratica con Enel o con Terna ?
Con Enel posso fare l’iter semplificato?

Grazie 1000 in anticipo
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[2] Re: Pratica allaccio FTV

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 18 lug 2019, 14:26

Per l'Iter Semplificato:
1 L'impianto è sul tetto piano del condominio
2 L'impianto ha una potenza di 11kW
3 La fornitura esistente condominiale a cui allacciare l'impianto è di 35kw

Mi sembra che i punti 2 e 3 vanno bene ma per il punto 1 ho dubbi :roll:
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[3] Re: Pratica allaccio FTV

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 ago 2019, 14:39

Per il punto 1 dipende se complanare alla copertura o meno.

In ogni caso l'iter semplificato lo puoi scegliere solo con comunicazione preventiva all'avvio dei lavori. Se l'impianto esiste già, in teoria, non hai scelta.
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[4] Re: Pratica allaccio FTV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 ago 2019, 14:49

Art. 11 comma 3 D.Lgs. 115/2008
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ,in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
(comma modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 56 del 2010, poi dall'art. 30, comma 2-octies, legge n. 116 del 2014)

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