Buongiorno a tutti,
questa mattina un fornitore mi ha messo la pulce nell'orecchio.
Lui sostiene (e sostiene anche di essere molto preparato in materia) che per Legge non sarebbe consentito per un dipendente (abilitato) di un'azienda (non studio tecnico) di firmare progetti. Non parlo di un'attività occasionale esterna, cosa che invece sembrerebbe piuttosto normata, ma di firmare progetti inerenti allo scopo del lavoro dell'azienda per la quale lavora. Esempio, faccio un progetto per l'azienda per la quale lavoro e lo timbro e firmo anche come professionista abilitato.
Non ho mai letto di nulla del genere, ma la cosa potrebbe avere anche una ragionevole ratio, dal momento che un dipendente è subordinato per definizione e che quindi potrebbe venir meno la facoltà di esercitare liberamente l'aspetto professionale. Esempio: come dipendente potrei sentirmi impaurito nel contestare una qualche scelta tecnica e nel rifiutare di firmare un progetto che non condivido.
Che ne pensate?
Dipendente che firma progetti
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Mike
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Quindi, facendo un esempio, un'azienda tipo fincantieri non avrebbe progettisti interni perché non potrebbero firmare i progetti delle navi o su qualsiasi altra cosa costruiscano?
A me sembra un po' una cazzata...
A me sembra un po' una cazzata...
Almeno l'itagliano sallo...
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A mio avviso non bisogna semplificare troppo. Chi firma anche in veste di dipendente credo si prenda la responsabilità, e se è dipendente è facile che se la prenda gratis.
E dico credo perché l'art. 2049 del c.c. sembrerebbe dire il contrario a quanto ho letto anche se il dipendente è un professionista, quindi è tutto da vedere.
Quindi che un dipendente benchè abilitato firmi "progetti di navi" mi sembra un po' un eccesso.
E dico credo perché l'art. 2049 del c.c. sembrerebbe dire il contrario a quanto ho letto anche se il dipendente è un professionista, quindi è tutto da vedere.
Quindi che un dipendente benchè abilitato firmi "progetti di navi" mi sembra un po' un eccesso.
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Il dipendente firma e timbra sempre e solo a nome dell'azienda, e non come professionista abilitato.
Un progetto elettronico può essere firmato anche da un neo assunto con esperienza di salumeria: finché sulle carte appare il nome dell'azienda, decade ogni responsabilità personale.
Un progetto elettronico può essere firmato anche da un neo assunto con esperienza di salumeria: finché sulle carte appare il nome dell'azienda, decade ogni responsabilità personale.
Alberto.
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fabiosge ha scritto:Lui sostiene (e sostiene anche di essere molto preparato in materia) che per Legge non sarebbe consentito per un dipendente (abilitato) di un'azienda (non studio tecnico) di firmare progetti.
Io sono partito da questo. Secondo sto tizio uno deve per forza essere libero professionista, quindi ho fatto un esempio volutamente esagerato
Almeno l'itagliano sallo...
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Stiamo parlando di DM 37/2008
Non c'è scritto che debba essere un libero professionista, solo che deve essere iscritto all'albo.
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. [...] il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta
Non c'è scritto che debba essere un libero professionista, solo che deve essere iscritto all'albo.
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brabus ha scritto:Il dipendente firma e timbra sempre e solo a nome dell'azienda, e non come professionista abilitato.
Un progetto elettronico può essere firmato anche da un neo assunto con esperienza di salumeria: finché sulle carte appare il nome dell'azienda, decade ogni responsabilità personale.
Hai dei riferimenti legislativi?
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Per certi progetti la legge (quindi fonte gerarchicamente superiore ai contratti di lavoro) prevede che per determinati progetti sia necessario il timbro di un soggetto abilitato.
Se la legge prevede un soggetto abilitato, significa che gli attribuisce più responsabilità rispetto ad un soggetto non abilitato.
A questo punto la criticità è il delta che c'è tra le limitazioni di responsabilità che prevede l'inquadramento contrattuale e le responsabilità di fatto che si carica colui che timbra un progetto.
Se ci dovesse essere un infortunio dovuto ad un errore progettuale, il progettista ne risponde DIRETTAMENTE.
Successivamente dovrà dimostrare che l'errore è stato causato dal suo inquadramento gerarchico (es. il suo datore di lavoro gli ha impedito di fare determinate scelte, che è una battaglia persa in partenza.
Quindi non è vietato. Solo che è evitabile, fatto salvo che non vi siano accordi contrattuali vantaggiosi per ambo le parti.
Se la legge prevede un soggetto abilitato, significa che gli attribuisce più responsabilità rispetto ad un soggetto non abilitato.
A questo punto la criticità è il delta che c'è tra le limitazioni di responsabilità che prevede l'inquadramento contrattuale e le responsabilità di fatto che si carica colui che timbra un progetto.
Se ci dovesse essere un infortunio dovuto ad un errore progettuale, il progettista ne risponde DIRETTAMENTE.
Successivamente dovrà dimostrare che l'errore è stato causato dal suo inquadramento gerarchico (es. il suo datore di lavoro gli ha impedito di fare determinate scelte, che è una battaglia persa in partenza.
Quindi non è vietato. Solo che è evitabile, fatto salvo che non vi siano accordi contrattuali vantaggiosi per ambo le parti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
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Dal codice deontologico dei Periti Industriali, art. 12:
Art. 27:
(fonte http://www.cnpi.eu/amm-trasparente/disp ... ntologico/)
Il perito industriale e perito industriale laureato dipendente, autorizzato a svolgere l’attività libero-professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve osservare in special modo quanto stabilito nel successivo articolo 27.
Art. 27:
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
(fonte http://www.cnpi.eu/amm-trasparente/disp ... ntologico/)
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