Ho appena letto su TNE che d'ora in poi i valori di Ng avranno scadenza al più quinquennale.
Alla scadenza andrà verificato il nuovo valore Ng.
Io penso che nelle valutazioni indicherò qual è il valore massimo di Ng per il quale è verificata l'autoprotezione (a parità di altre condizioni)
Novità Ng
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[4] Re: Novità Ng
Non ho sottomano il numero di TNE di luglio appena uscito dove trovi tutti i chiarimenti, comunque:
- è stata abrogata la guida CEI sui sistemi di rivelazione fulmini
- ora rimane in vigore la norma EN che dice "il periodo di rivelazione deve essere di dieci anni e i risultati non devono essere più vecchi di cinque anni" quindi hai una finestra mobile nella quale mediare i valori
- è stata abrogata la guida CEI sui sistemi di rivelazione fulmini
- ora rimane in vigore la norma EN che dice "il periodo di rivelazione deve essere di dieci anni e i risultati non devono essere più vecchi di cinque anni" quindi hai una finestra mobile nella quale mediare i valori
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[5] Re: Novità Ng
Non mi quadra molto:
da IEC 62858 il periodo di osservazione deve essere di almeno 10 anni e i dati più recenti non devono essere più vecchi di 5 anni.
la media mobile, nel caso andrebbe fatta su almeno 10 anni, di cui il più recente non più vecchio di 10 anni.
Ma a rigore il database dovrà essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale e non necessariamente con una media mobile annuale; ad esempio il sistema SIRF del CESI (da cui attinge quello CEI) sono abbastanza sicuro che sia già aggiornato annualmente.
Il tutto, ovviamente, non implica la necessità di ripetere la verifica dopo 5 anni!
da IEC 62858 il periodo di osservazione deve essere di almeno 10 anni e i dati più recenti non devono essere più vecchi di 5 anni.
la media mobile, nel caso andrebbe fatta su almeno 10 anni, di cui il più recente non più vecchio di 10 anni.
Ma a rigore il database dovrà essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale e non necessariamente con una media mobile annuale; ad esempio il sistema SIRF del CESI (da cui attinge quello CEI) sono abbastanza sicuro che sia già aggiornato annualmente.
Il tutto, ovviamente, non implica la necessità di ripetere la verifica dopo 5 anni!
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[6] Re: Novità Ng
Esattamente, media sul periodo di dieci anni e il più vecchio non deve avere più di cinque anni. Da ciò secondo l'art. di TNE deriva che il datore di lavoro deve verificare il nuovo valore di NG alla scadenza (che è al massimo di cinque anni) e ricalcolare il rischio in base al rapporto Ng nuovo/vecchio
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[7] Re: Novità Ng
le belle notizie le hanno messe tutte nel volume TNE di luglio 2020
prima notizia il valore di Ng a scadenza come ha anticipato goofy
seconda notizia nuova guida CEI 81-29 che cambia le carte in tavola per quanto concerne la frequenza di danno, in italia siamo i soliti fenomeni che pubblichiamo le guide alle norme ancora prima che la norme stesse siano state pubblicate ed entrate in vigore........
l'aspetto da chiarire ora è:
- considerando che la nuova CEI 81-10 non risulta ancora pubblicata
- considerando la nuova guida CEI 81-29 che introduce le novità che dovrebbero essere riportate sulla futura CEI 81-10 ma comunque sempre di guida parliamo.......
risulta ancora accettabile che il cliente rinunci alla valutazione della frequenza di danno in quanto perdita economica scegliendo un valore > di 1 ?
secondo me in tutti i casi in cui il guasto delle apparecchiature non è legato alla perdita di vite umane la scelta della protezione va sempre stabilita dal cliente e non dalla norma, per cui ritengo la rinuncia ancora legittima
prima notizia il valore di Ng a scadenza come ha anticipato goofy
seconda notizia nuova guida CEI 81-29 che cambia le carte in tavola per quanto concerne la frequenza di danno, in italia siamo i soliti fenomeni che pubblichiamo le guide alle norme ancora prima che la norme stesse siano state pubblicate ed entrate in vigore........
l'aspetto da chiarire ora è:
- considerando che la nuova CEI 81-10 non risulta ancora pubblicata
- considerando la nuova guida CEI 81-29 che introduce le novità che dovrebbero essere riportate sulla futura CEI 81-10 ma comunque sempre di guida parliamo.......
risulta ancora accettabile che il cliente rinunci alla valutazione della frequenza di danno in quanto perdita economica scegliendo un valore > di 1 ?
secondo me in tutti i casi in cui il guasto delle apparecchiature non è legato alla perdita di vite umane la scelta della protezione va sempre stabilita dal cliente e non dalla norma, per cui ritengo la rinuncia ancora legittima
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