GioArca67 ha scritto:No perché non c'è un livello del rischio accettabile normato.
Non so se sia esplicitato normativamente (non conosco la normativa di settore), come accade ad esempio nella norma sulla fulminazione o sugli impianti di terra, ma come dice anche
WALTERmwp il livello di accettabilità secondo lo stato dell'arte è definito dall'applicazione della norma tecnica stessa.
Pertanto, derogando ad alcune sicurezze della norma, l'esercente passa in uno stato di rischio maggiore rispetto a quanto comunemente accettabile e perde la presunzione di regola dell'arte: diventa suo l'onere della prova e logica vorrebbe che sia eseguita una valutazione ALARP per verificare costi e benefici di soluzioni per la mitigazione dei rischio diverse rispetto a quelle riportate da norma.
Infatti, anche in assenza di un valore esplicitato a livello legislativo per il rischio tollerabile (e questo è in Italia, purtroppo, non esiste), l'applicazione del concetto di ALARP non è affatto bloccata: è pratica comune, ad esempio, in tutti quei settori in cui non esiste una normativa di riferimento. Semmai la difficoltà di individuare un valore comunemente accettabile di rischio ti obbligherebbe a valutazioni di maggior dettaglio, per identificare azioni di mitigazione del rischio e stimare se siano o meno giustificabili in termini di costi / benefici (questo, in teoria, bisognerebbe fare nello spazio di incertezza tra i livelli di rischio comunemente tollerabile ed intollerabile).
Sono anche sicuro che una valutazione del rischio fatta a regola d'arte avrebbe portato al blocco dell'impianto fino alla riparazione del problema. Non ultimo, una valutazione del rischio a regola d'arte avrebbe visto coinvolte ufficialmente figure apicali dell'azienda, evitando i consueti tentativi di scarico di responsabilità da parte di queste ultime.