Non è una interpretazione possibile.
Questo Decreto regola solo le modalità con cui chiedere la connessione alla rete pubblica limitatamente alla procedura semplificata che utilizza i Modelli Unici.
Sostanzialmente la semplificazione consiste nell'interfacciarsi da parte del cittadino con una sola istituzione (il gestore di rete) invece che con 2 (quello ed il Comune).
Questa procedura semplificata prevede che la comunicazione di inizio lavori al Comune la faccia il gestore di rete al posto del cittadino.
Con questo Decreto sono stati ampliati i casi di possibilità di utilizzo della procedura semplificata, ma nulla dice in merito alla necessità o meno di una autorizzazione paesaggistica.
Se tu vedi invece tale aspetto potresti per favore esplicitarlo?
A mio avviso la posizione del tecnico comunale espressa con la lettera inviata all'OP è del tutto fuori il quadro normativo vigente: non è questo il decreto cui fare riferimento.
In merito alla possibilità o meno di pubblicarla sul forum, io non vedo problemi una volta eliminati i riferimenti a luoghi e persone.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: Legislatori vergognosi!
Moderatori:
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planaremagico ha scritto:(...) perché non so se, per ragioni di privacy, mi è consentito pubblicarlo qui su Elettroyou. Anche se a ben guardare si tratta di diritti negati e diritti riconosciuti, di leggi dello Stato e di come gli uffici le interpretano, quindi sono questioni di interesse pubblico.
Non esiste un caso specifico mio!
Esiste un caso specifico che riguarda un intero comune!!
E forse altri comuni in Italia.
Mi aggiungo alla precisazione di
Nel caso non venisse rispettato questo principio di cautela, o a parere dei moderatori si dovessero riscontrare elementi tali da mettere in dubbio la neutralità delle conversazione, il primo provvedimento utile sarebbe la relativa rimozione, fatto che non prevederebbe alcuna discussione per la scelta.
Grazie.
- - -
EDIT
9/2/23
Post invalidato con segnalazione del [44].
Grazie.
- - -
Saluti
W - U.H.F.
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WALTERmwp
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GioArca67 ha scritto:Non è una interpretazione possibile.
Questo Decreto regola solo le modalità con cui chiedere la connessione alla rete pubblica limitatamente alla procedura semplificata che utilizza i Modelli Unici.
Sostanzialmente la semplificazione consiste nell'interfacciarsi da parte del cittadino con una sola istituzione (il gestore di rete) invece che con 2 (quello ed il Comune).
Questa procedura semplificata prevede che la comunicazione di inizio lavori al Comune la faccia il gestore di rete al posto del cittadino.
Con questo Decreto sono stati ampliati i casi di possibilità di utilizzo della procedura semplificata, ma nulla dice in merito alla necessità o meno di una autorizzazione paesaggistica.
Se tu vedi invece tale aspetto potresti per favore esplicitarlo?
A mio avviso la posizione del tecnico comunale espressa con la lettera inviata all'OP è del tutto fuori il quadro normativo vigente: non è questo il decreto cui fare riferimento.
In merito alla possibilità o meno di pubblicarla sul forum, io non vedo problemi una volta eliminati i riferimenti a luoghi e persone.
Ok, chiarissimo.
Rimane un po' strano però che in una legge che parla di semplificazioni stabilisca restrizioni pure per gli impianti integrati (i meno impattanti dal punto di vista paesaggistico) che non devono essere "visibili dagli spazi esterni".
Questo è assurdo perché gli impianti si integrano proprio perché visibili.
Ed è appunto l'integrazione a renderli meno impattanti alla vista.
Mi sembra una precisazione priva di senso quella del DM del 2022.
Ma che abbia senso o meno poco importa, purtroppo c'è.
Vorrei tornare sul punto dell'iter semplificato oppure ordinario.
La cosa strana è che alcuni comuni sembra che esonerino dalla Comunicazione di Inizio Lavori anche nel caso di iter ordinario.
Nel comune oggetto di questo post mi è stato detto che non serve nessuna comunicazione di inizio lavori al comune oramai, in nessun caso (quindi anche in caso di iter ordinario) perché è edilizia libera.
Forse dovrei riformulare la domanda? Magari ho capito male io.
Ti sono capitati comuni che non richiedono alcuna comunicazione anche in caso di iter ordinario?
Non vorrei ricordarmi male ma anni fa mi sono occupato personalmente (di solito è un lavoro che delego) dell'iter burocratico di impianti con iter ordinario. Non ricordo di aver caricato sul portale del distributore (GeCA, Areti, Acea) alcun documento di Inizio Lavori, mi pare di ricordare invece un documento di Fine Lavori.
Forse proprio perché l'iter ordinario presuppone che la comunicazione di inizio lavori si invii al comune e non al distributore locale?
Comunque se si tratta di fare una comunicazione al comune (che non è una richiesta di autorizzazione) di inizio lavori e poi fare l'iter ordinario sul portale del distributore locale, stiamo a cavallo.
Dopotutto l'iter semplificato non è che ti agevoli chissà quanto.
Si pagano solo 30 € + IVA in più (per la richiesta di preventivo) e c'è qualche passaggio in più dell'ordinario.
Insomma, alla semplificazione dell'iter semplificato ci rinuncio volentieri se in questo modo sono esonerato dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Domanda: se per evitare la necessità di una autorizzazione paesaggistica devo effettuare l'iter ordinario e, quindi, inviare al comune una comunicazione di inizio lavori, come procedere se per il comune competente tale comunicazione non è necessaria?
Gli si invia lo stesso per stare in regola?
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planaremagico
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Rettifico mé stesso, invalidando quanto riportato al post [42]: a seguito di verifica segnalo che non è possibile, in alcuna forma, riportare i contenuti delle e-mail.
Sono certo che @planaremagico nella prosecuzione dell'esposizione avrà modo comunque di spiegarsi e farsi comprendere.
Saluti
Sono certo che @planaremagico nella prosecuzione dell'esposizione avrà modo comunque di spiegarsi e farsi comprendere.
Saluti
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WALTERmwp
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planaremagico ha scritto:La cosa strana è che alcuni comuni sembra che esonerino dalla Comunicazione di Inizio Lavori anche nel caso di iter ordinario.
Nel comune oggetto di questo post mi è stato detto che non serve nessuna comunicazione di inizio lavori al comune oramai, in nessun caso (quindi anche in caso di iter ordinario) perché è edilizia libera.
Forse dovrei riformulare la domanda? Magari ho capito male io.
Ti sono capitati comuni che non richiedono alcuna comunicazione anche in caso di iter ordinario?
Sì, alcuni non la "richiedono".
Ma fai confusione: Connessione ed Titolo abilitativo alla costruzione son cose distinte e senza relazioni.
Se fai un impianto stand alone?
Lascia perdere iter ordinario o semplificato e concentrati su cosa occorre fare dal punto di vista del DPR 380/01 e del dlgs 42/2004, con gli aggiornamenti previsti dal DPR 31/2017.
planaremagico ha scritto:Domanda: se per evitare la necessità di una autorizzazione paesaggistica devo effettuare l'iter ordinario e, quindi, inviare al comune una comunicazione di inizio lavori, come procedere se per il comune competente tale comunicazione non è necessaria?
Gli si invia lo stesso per stare in regola?
La invii e aspetti 30gg.
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fpalone ha scritto: Anche per me quella dell'architetto del comune è una delle interpretazioni possibili!
Ogni caso specifico lo potrà chiarire il TAR, forse poi con un ricorso al consiglio di stato...
fpaolone, l'interpretazione data dall'architetto non può rientrare tra quelle possibili perché, come ha spiegato bene GioArca67, ha un ambito di applicazione diverso da quello dell'autorizzazione paesaggistica.
Pertanto non può esistere una interpretazione del DM 297 del 2022 che stravolga il DPR n.31 del 2017, di fatto invalidandolo.
Ma poi quale è l’interpretazione giusta del DM 297?
Quella che anche per gli impianti integrati “visibili da spazi pubblici” serve l’autorizzazione paesaggistica?
Allora andrebbe precisato cosa si intende per “visibili da spazi pubblici” come avevo osservato nel post iniziale.
Cosa vuol dire?
- Da quanti metri è consentita la visibilità? 100 m? 1000 m?
- Quanto deve essere non visibile? E’ sufficiente che si veda un modulo di un intero campo per far scattare l’obbligo di autorizzazione paesaggistica?
- Il punto di osservazione deve essere il piano della strada o può essere un punto più alto?
- E se fosse un punto alto, perché per gli impianti su tetto piano (visibili dall’alto anch’essi pur avendo un parapetto sufficientemente alto) non c’è obbligo di autorizzazione paesaggistica?
Perché a queste domande una risposta va data, c’è un limite anche alla discrezionalità, ed il DM 297 non offre alcuna risposta. Chi lo interpreta? Il comune? Arbitrariamente visto che il DM è approssimativo e non entra nel dettaglio? Allora avremmo centinaia di interpretazioni diverse di una norma nazionale. Non può funzionare così, altrimenti avremmo un trattamento diverso dei cittadini di fronte alla legge.
Quel DM non entra nello specifico, non ci dice sostanzialmente nulla, non cita nemmeno gli impianti su tetto piano e tute le varie casistiche (come fa invece il DPR n. 31).
E’ questo conferma che non ha a che fare con l’autorizzazione paesaggistica.
Almeno questo è il punto di vista che condivido.
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planaremagico
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Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
Questo è il testo aggiornato dell'art. 7 bis del D.Lgs. 28/2011.
Lascia perdere il 297.
A proposito di autorizzazioni e comunicazioni:
- se rientri nei casi di Edilizia libera è "manutenzione ordinaria" quindi non serve alcuna autorizzazione. Alcuni sostengono che serva comunque una comunicazione (che è cosa ben diversa).
Personalmente non faccio nulla, perché in fase di connessione il distributore invia un'informativa al Comune via PEC(che quindi non potrà dire di non essere stato informato, se fosse mai necessario).
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Solo con le semplificate.
Per l'iter ordinario, sulla dichiarazione di fine lavori e-distribuzione riporta che "potrà inviare all'Ente interessato copia della documentazione". Ma non credo lo faccia, a me in copia non è mai arrivato nulla.
Però la maggior parte degli iter ordinari per me sono in zone vincolate.
Se non lo sono, la comunicazione di inizio lavori al COmune io non la faccio comunque.
Il DPR 380/01 prevede che per gli interventi di edilizia libera non serva autorizzazione.
Non ho mai trovato riferimenti in cui sia scritto che serve una comunicazione.
Molti Comuni non hanno un modello né tantomeno una modalità di trasmissione per effettuare la comunicazione di inizio lavori per un'attività di edilizia libera.

Per l'iter ordinario, sulla dichiarazione di fine lavori e-distribuzione riporta che "potrà inviare all'Ente interessato copia della documentazione". Ma non credo lo faccia, a me in copia non è mai arrivato nulla.
Però la maggior parte degli iter ordinari per me sono in zone vincolate.
Se non lo sono, la comunicazione di inizio lavori al COmune io non la faccio comunque.
Il DPR 380/01 prevede che per gli interventi di edilizia libera non serva autorizzazione.
Non ho mai trovato riferimenti in cui sia scritto che serve una comunicazione.
Molti Comuni non hanno un modello né tantomeno una modalità di trasmissione per effettuare la comunicazione di inizio lavori per un'attività di edilizia libera.

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La CIL (seppur presente prima) è stata formalizzata nel DPR 380/01 nel 2010 con l'introduzione del comma 2, che prevedeva alcune attività in edilizia libera, senza necessità di assumere autorizzazioni, ma solo previa comunicazione al comune (mentre quelle del comma 1 potevano svolgersi anche in assenza di comunicazione)
poi nel 2016 è stato tolto il comma 2 e gli impianti fotovoltaici non sono soggetti nemmeno a comunicazione:
ma rimane sempre il rispetto del dlgs 42/04.
L'assenza di necessità di comunicazione è evidente dalla lettura del:
se hanno avuto l'accortezza qui di scriverlo e altrove no, significa che qui serve e altrove no.
Poi nel 2021 è stato nuovamente modificato:
Quindi giustamente
Danielex indica la non necessità di alcuna comunicazione.
Vista la situazione specifica, e visto che non è vietato comunicare l'inizio lavori, è utile farla e attendere 30gg di silenzio assenzo.
Leggi qui al punto C2:
https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/16-11/3179159/INTcu-20-10-2016-125.pdf
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
...
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
poi nel 2016 è stato tolto il comma 2 e gli impianti fotovoltaici non sono soggetti nemmeno a comunicazione:
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
...
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
ma rimane sempre il rispetto del dlgs 42/04.
L'assenza di necessità di comunicazione è evidente dalla lettura del:
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al
cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore
a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori
all'amministrazione comunale;
se hanno avuto l'accortezza qui di scriverlo e altrove no, significa che qui serve e altrove no.
Poi nel 2021 è stato nuovamente modificato:
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in
adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
Quindi giustamente
Vista la situazione specifica, e visto che non è vietato comunicare l'inizio lavori, è utile farla e attendere 30gg di silenzio assenzo.
Leggi qui al punto C2:
https://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/16-11/3179159/INTcu-20-10-2016-125.pdf
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