Da quello che ricordo, l'art. 21.1 della CEI 64-8 riguarda il caso in cui un impianto elettrico vero e proprio viene alimentato tramite presa a spina. Per esempio se installo a valle del contatore una presa CEE industriale da 63 A e alimento l'impianto elettrico di un'attività, in teoria non rientrerebbe nel campo di applicazione del DM 37/08, in pratica rientra perché a valle della presa a spina quell'impianto non è definibile come "utilizzatore" e la presa non ha altri usi che alimentare quel carico.
Non centra nulla invece con gli utilizzatori che rientrano nelle direttive applicabili, come apparecchi o macchinari. L'unico caso di impianto elettrico che si estende oltre la presa a spina verso gli utilizzatori è quello dei cantieri edili, per questo è prudente che l'installatore rilasci l'elenco preciso delle utenze collegate al momento della verifica e le riporti nella DICO.
Nel caso di utilizzatori/macchine prive di marcatura CE, la responsabilità dell'installatore si amplia anche sulla parte di equipaggiamento elettrico che deve rispondere ai requisiti di sicurezza e può rifiutarsi di installarlo o metterlo in servizio.
DM 22 gennaio 2008, n. 37 e prototipi
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In effetti è fra le definizioni, quindi dovrebbe essere un articolo del tutto generico e di applicazione generalizzata a tutta la norma.
La seconda parte potrebbe essere proprio applicabile al caso che hai indicato (presa -fittizia- a monte di tutto).
A me ha fatto anche sempre pensare al caso per es lo scaldacqua con la "sua" presa a 2m di altezza... quella presa in effetti è dedicata al solo scaldacqua, o la caldaia alimentata tramite presa a spina, magari con cordone fatto apposta perché non in dotazione...
Ovvero: se il cordone di alimentazione è già in dotazione, potrebbero sorgere molti dubbi sull'appartenenza o meno, ma se non c'è... dubbi che faccia parte dell'impianto elettrico, per me, non ce ne sono.
Questa è una mia personale interpretazione, che può essere in ogni tempo confutata... ubi major minor cessat...
La seconda parte potrebbe essere proprio applicabile al caso che hai indicato (presa -fittizia- a monte di tutto).
A me ha fatto anche sempre pensare al caso per es lo scaldacqua con la "sua" presa a 2m di altezza... quella presa in effetti è dedicata al solo scaldacqua, o la caldaia alimentata tramite presa a spina, magari con cordone fatto apposta perché non in dotazione...
Ovvero: se il cordone di alimentazione è già in dotazione, potrebbero sorgere molti dubbi sull'appartenenza o meno, ma se non c'è... dubbi che faccia parte dell'impianto elettrico, per me, non ce ne sono.
Questa è una mia personale interpretazione, che può essere in ogni tempo confutata... ubi major minor cessat...
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La CEI 64-8 distingue fra "componenti dell'impianto" (definiti in 27.1), "utilizzatori" (27.2) e "componenti elettrici" generici (27.3), che sono gli uni e gli altri.
Al punto 11.5 indica che "i componenti elettrici sono trattati solo per quanto riguarda la loro scelta e la loro applicazione nell'impianto stesso" (quindi ad esempio mi dice che componenti posso installare in zona 1 delle piscine)
Al punto 21.1 definisce l'impianto come "insieme dei componenti" (nel senso 27.1) e a questi aggiunge, "solo nel significato di cui all'articolo 11.5" , anche i componenti non alimentati tramite presa a spina e gli utilizzatori fissi alimentati tramite presa ad essi dedicata.
Io interpreto (banalizzo) nel senso che la 64-8 indica che non posso installare la lavatrice accanto alla vasca da bagno, non mi dice come deve essere fatta la lavatrice.
In base al punto 11.5 sono responsabile della scelta e installazione degli utilizzatori, ma questi non fanno parte dell'impianto elettrico (definizione 21.1), quindi a questi non di applica il DM 37/2008 e dunque non è richiesto che vengano indicati nella dichiarazione di conformità.
Non serve la norma e tutto questo ragionamento per capire che se installo un componente con parti attive non isolate a portata di mano devo essere arrestato.
P.S.
I riferimenti agli articoli 11.5 e 27.1 sono stati introdotti all'interno del 21.1 nell'edizione 2012, prima non c'erano
Forse per un migliore allineamento fra la norma CEI 64-8 e il DM 37/2008
Al punto 11.5 indica che "i componenti elettrici sono trattati solo per quanto riguarda la loro scelta e la loro applicazione nell'impianto stesso" (quindi ad esempio mi dice che componenti posso installare in zona 1 delle piscine)
Al punto 21.1 definisce l'impianto come "insieme dei componenti" (nel senso 27.1) e a questi aggiunge, "solo nel significato di cui all'articolo 11.5" , anche i componenti non alimentati tramite presa a spina e gli utilizzatori fissi alimentati tramite presa ad essi dedicata.
Io interpreto (banalizzo) nel senso che la 64-8 indica che non posso installare la lavatrice accanto alla vasca da bagno, non mi dice come deve essere fatta la lavatrice.
In base al punto 11.5 sono responsabile della scelta e installazione degli utilizzatori, ma questi non fanno parte dell'impianto elettrico (definizione 21.1), quindi a questi non di applica il DM 37/2008 e dunque non è richiesto che vengano indicati nella dichiarazione di conformità.
Non serve la norma e tutto questo ragionamento per capire che se installo un componente con parti attive non isolate a portata di mano devo essere arrestato.
P.S.
I riferimenti agli articoli 11.5 e 27.1 sono stati introdotti all'interno del 21.1 nell'edizione 2012, prima non c'erano
Forse per un migliore allineamento fra la norma CEI 64-8 e il DM 37/2008
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Goofy ha scritto:Io interpreto (banalizzo) nel senso che la 64-8 indica che non posso installare la lavatrice accanto alla vasca da bagno, non mi dice come deve essere fatta la lavatrice.
Sono perfettamente d'accordo.
Il fatto è che con la definizione del 2007 c'è dubbio sul fatto che la 64-8 si applichi anche all'utilizzatore fisso (ovvero che si sovrapponga alla norma di prodotto).
Con la definizione posteriore, ed attuale, questo dubbio non c'è più, ma in che senso?
Goofy ha scritto:In base al punto 11.5 sono responsabile della scelta e installazione degli utilizzatori, ma questi non fanno parte dell'impianto elettrico (definizione 21.1), quindi a questi non di applica il DM 37/2008 e dunque non è richiesto che vengano indicati nella dichiarazione di conformità.
Questa può essere una interpretazione, ma a mio avviso distorta nella misura in cui parli solo di utilizzatori.
Tu stesso riporti l'art. 27.3 col quale evidenzi che i "componenti elettrici" sono gli uni (componenti d'impianto) e gli altri (utilizzatori).
Ma il punto 11.5 indica che "i componenti elettrici sono trattati ...", cioè entrambi... allora perché includi solo gli altri (utilizzatori) mentre gli uni (componenti d'impianto) no? Perché questa discriminazione per i poveri utilizzatori?
Per me anche gli utilizzatori fissi vanno indicati nella DICO.
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GioArca67 ha scritto:Per me anche gli utilizzatori fissi vanno indicati nella DICO.
Anche gli apparecchi per illuminazione?
Arriveremmo all'ennesimo assurdo che in casa non si può togliere il lampadario e mettere al suo posto una plafoniera perché è manutenzione straordinaria e serve la dichiarazione di conformità.
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Perché non sono connessi tramite morsetti?
La persona comune deve saper al massimo cambiare le lampadine, togliendo prima la corrente dall'interruttore automatico, almeno luci.
Non deve sapere di chassis, masse, terre, ecc.
Se non c'è il PE nel punto luce e ci mette un apparecchio di classe I?
magari sulla specchiera raggiungibile a portata di mano?
Ovvio che se si taglia col coltello non è certo il venditore del coltello responsabile...
Comunque a parte gli assurdi, la norma è discretamente chiara. Un apparecchio utilizzatore fisso fa parte dell'impianto e (ormai) si rilascia DiCo per il suo collegamento.
Poi a casa sua ognuno fa come gli pare, assumendosene i rischi.
La persona comune deve saper al massimo cambiare le lampadine, togliendo prima la corrente dall'interruttore automatico, almeno luci.
Non deve sapere di chassis, masse, terre, ecc.
Se non c'è il PE nel punto luce e ci mette un apparecchio di classe I?
magari sulla specchiera raggiungibile a portata di mano?
Ovvio che se si taglia col coltello non è certo il venditore del coltello responsabile...
Comunque a parte gli assurdi, la norma è discretamente chiara. Un apparecchio utilizzatore fisso fa parte dell'impianto e (ormai) si rilascia DiCo per il suo collegamento.
Poi a casa sua ognuno fa come gli pare, assumendosene i rischi.
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Sicuri? La norma CEI 64-8 si applica agli apparecchi utilizzatori? A un apparecchio di illuminazione, una lavatrice, una macchina industriale, a un quadro elettrico si applica la CEI 64-8? Anche se l'apparecchio o la macchina è installata senza presa a spina, non rientra nel campo di applicazione della CEI 64-8, almeno che non sia un impianto elettrico eseguito in opera, come un quadro elettrico per esempio che non viene immesso nel mercato.
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Mike ha scritto:Sicuri? La norma CEI 64-8 si applica agli apparecchi utilizzatori?
CEI 64-8/11.5
"i componenti elettrici sono trattati solo per quanto riguarda la loro scelta e la loro applicazione nell'impianto stesso"
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Esatto in questo senso intendevo.
Non devi costruire il corpo illuminante secondo la CEI 64-8, ma secondo le norme specifiche di prodotto.
Per per collegarlo all'impianto elettrico devi seguire le prescrizioni della CEI 64-8, se ce ne sono in merito.
Non devi costruire il corpo illuminante secondo la CEI 64-8, ma secondo le norme specifiche di prodotto.
Per per collegarlo all'impianto elettrico devi seguire le prescrizioni della CEI 64-8, se ce ne sono in merito.
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