A seguito di incendio risulta necessario il rifacimento di una porzione di impianti fra cui quello elettrico, oltre alle opere murarie.
Sembrerebbe un'attività di manutenzione straordinaria.
Quindi non necessita di progetto per la parte elettrica.
Ma se il progetto dell'impianto originario non si trova o non c'è, risulta necessario (nei noti casi) il progetto preventivo di un professionista per la parte da ripristinare?
I lavori elettrici (a prescindere dal progetto) sono soggetti a CILA?
Progetto sì o no?
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Casi in cui è necessario il permesso di costruire:
Ricostruzione con modifiche sostanziali: se la ricostruzione prevede modifiche rispetto all'immobile originario, come cambiamenti di volume, sagoma, prospetti o superfici, potrebbe essere necessario il permesso di costruire.
Ricostruzione di un immobile con parti crollate o demolite: se l'immobile è crollato o demolito in parte, la ricostruzione potrebbe essere considerata una ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire, soprattutto se non è possibile ripristinare la preesistente consistenza dell'immobile.
Ricostruzione di un immobile distrutto da un incendio che non rientra nelle eccezioni: l'intervento di ricostruzione non rientra nelle eccezioni previste dalla normativa, come quelle che riguardano la ricostruzione di fabbricati incendiati che non comportano modifiche sostanziali.
Casi in cui potrebbe essere sufficiente la SCIA o altre forme di comunicazione:
Ricostruzione fedele del fabbricato distrutto: se la ricostruzione dell'immobile è una fedele riproduzione dell'immobile originario, senza modifiche sostanziali, potrebbe essere sufficiente la SCIA o un'altra forma di comunicazione edilizia.
Ricostruzione in seguito a un evento naturale (come un incendio) che rientra nelle eccezioni: l'articolo 17, comma 3, lett. d) del Testo Unico Edilizia prevede l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi realizzati in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità, come gli incendi.
La normativa edilizia può variare da comune a comune, quindi è fondamentale verificare le disposizioni specifiche del Comune.
È consigliabile consultare un architetto o un ingegnere per valutare la situazione specifica e ottenere un parere professionale sulla tipologia di intervento edilizio necessario.
Per quanto riguarda il progetto dell'impianto elettrico, che il progetto sia esistente o nuovo, ci deve essere. Se superiore ai 6 kW, deve essere redatto da un professionista abilitato.
Se il progetto è andato perso, va rifatto, adeguandolo alla normativa intervenuta nel frattempo, così come deve essere adeguata ad oggi l'installazione dell'impianto stesso.
Ricostruzione con modifiche sostanziali: se la ricostruzione prevede modifiche rispetto all'immobile originario, come cambiamenti di volume, sagoma, prospetti o superfici, potrebbe essere necessario il permesso di costruire.
Ricostruzione di un immobile con parti crollate o demolite: se l'immobile è crollato o demolito in parte, la ricostruzione potrebbe essere considerata una ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire, soprattutto se non è possibile ripristinare la preesistente consistenza dell'immobile.
Ricostruzione di un immobile distrutto da un incendio che non rientra nelle eccezioni: l'intervento di ricostruzione non rientra nelle eccezioni previste dalla normativa, come quelle che riguardano la ricostruzione di fabbricati incendiati che non comportano modifiche sostanziali.
Casi in cui potrebbe essere sufficiente la SCIA o altre forme di comunicazione:
Ricostruzione fedele del fabbricato distrutto: se la ricostruzione dell'immobile è una fedele riproduzione dell'immobile originario, senza modifiche sostanziali, potrebbe essere sufficiente la SCIA o un'altra forma di comunicazione edilizia.
Ricostruzione in seguito a un evento naturale (come un incendio) che rientra nelle eccezioni: l'articolo 17, comma 3, lett. d) del Testo Unico Edilizia prevede l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi realizzati in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità, come gli incendi.
La normativa edilizia può variare da comune a comune, quindi è fondamentale verificare le disposizioni specifiche del Comune.
È consigliabile consultare un architetto o un ingegnere per valutare la situazione specifica e ottenere un parere professionale sulla tipologia di intervento edilizio necessario.
Per quanto riguarda il progetto dell'impianto elettrico, che il progetto sia esistente o nuovo, ci deve essere. Se superiore ai 6 kW, deve essere redatto da un professionista abilitato.
Se il progetto è andato perso, va rifatto, adeguandolo alla normativa intervenuta nel frattempo, così come deve essere adeguata ad oggi l'installazione dell'impianto stesso.
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GioArca67 ha scritto:
Ma se il progetto dell'impianto originario non si trova o non c'è, risulta necessario (nei noti casi) il progetto preventivo di un professionista per la parte da ripristinare?
Il progetto contiene le indicazioni di quello che si deve fare, se c'è quello vecchio lo si segue, se non c'è va redatto.
Se il progetto non c'è l'installatore "non sa" che cosa deve fare.
I lavori elettrici (a prescindere dal progetto) sono soggetti a CILA?
Mai vista.
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Si, anche solo elettrici, purché sia manutenzione straordinaria.
Dal DPR380/01
Edilizia libera solo per manutenzione ordinaria.
Non è PdC, non è SCIA.
Rimane CILA.... o rimanere in silenzio.
Qui l'opinione di alcuni che si occupano dei SW specifici (e che ovviamente tirano l'acqua al loro mulino...):
https://biblus.acca.it/cila-comunicazione-inizio-lavori-asseverata-il-modello-unico-pdf-editabile/
Dal DPR380/01
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
Edilizia libera solo per manutenzione ordinaria.
Non è PdC, non è SCIA.
Rimane CILA.... o rimanere in silenzio.
Qui l'opinione di alcuni che si occupano dei SW specifici (e che ovviamente tirano l'acqua al loro mulino...):
https://biblus.acca.it/cila-comunicazione-inizio-lavori-asseverata-il-modello-unico-pdf-editabile/
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Sono andato a vedere il DPR 380/2001 e
"Art. 1 (L) -Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia."
Per me attività edilizia si ha quando ci sono i muratori con malta, mattoni, betoniere che abbattono o costruiscono tramezze, di solito si nutrono di polenta e spiedo
.
Per estensione aggiungo anche i cartongessisti, ma non considero edilizia se ci sono solo gli elettricisti, anche se devono fare le tracce.
"Art. 1 (L) -Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia."
Per me attività edilizia si ha quando ci sono i muratori con malta, mattoni, betoniere che abbattono o costruiscono tramezze, di solito si nutrono di polenta e spiedo
Per estensione aggiungo anche i cartongessisti, ma non considero edilizia se ci sono solo gli elettricisti, anche se devono fare le tracce.
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Io lo interpreto come impianti all'interno di un intervento di edilizia, altrimenti per assurdo dovresti fare la CILA se vuoi mettere un differenziale F al posto di uno AC.
Se così fosse non avrei dubbi, scatta l'opzione "rimanere in silenzio".
Se così fosse non avrei dubbi, scatta l'opzione "rimanere in silenzio".
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la CILA è richiesta per gli interventi di "manutenzione straordinaria" edili e quelli impiantistici derivanti dall'intervento edile che saranno interventi di "nuovo impianto", "ampliamento" o "trasformazione". La "manutenzione straordinaria" degli impianti non ha nulla a che vedere con la definizione edilizia.
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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