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Mike » 5 nov 2013, 12:43
Danielex ha scritto:ricordo che se ne era discusso al convegno tne a torino l'anno scorso, la conclusione era stata nell'indignazione generale che l'impianto come prescritto dal dlgs 81/2008 dovrebbe essere in toto rispondente alla normativa in vigore.
Idiozia all'ennesima potenza!!!! Queste sono le cose che fanno incazzare... se poi le aziende se ne vanno in Carinzia o in Croazia c'è anche chi si meraviglia e si chiede il perché!!!! Il D.Lgs. 81/08 e s.m. ha come principio la valutazione del rischio, quando esce una nuova norma tecnica bisogna valutare quali miglioramenti introduce al fine della sicurezza e di conseguenza SCEGLIERE di adottarli o meno. Se il tecnico deve diventare un semplice notaio applicare solo la norma senza grano salis perché non vuole assumersi nessuna responsabilità nella scelta è meglio cambiare mestiere.
Quale miglioramento comporta la sostituzione dei cavi esistenti con analoghi resistenti al fuoco? Una beneamata mazza!!!!!
Danielex ha scritto:per consolazione, ti dico che io in casi analoghi ho applicato al nuovo la norma nuova e il vecchio non l'ho toccato (essendo tale parte di impianto rispondente alla 9795:2005).
Hai fatto benissimo, l'ho fatto e sto facendo anch'io la stessa cosa.
Danielex ha scritto:in caso di controversia ovviamente sarei dalla parte del torto.

Proprio per nulla, il contenzioso deve basarsi su qualcosa di concreto: infortunio, incidente, ecc. Da lì con le perizie appurare e dimostrare che se il cavo fosse stato resistente al fuoco l'evento non sarebbe accaduto.