Buongiorno
secondo voi se il progetto e l'inizio lavori dell'impianto fotovoltaico sono antecedenti alla data 1/11/2024 data dell'entrata in vigore della CEI64-8 Ed.9, l'installazione può procedere secondo quel progetto e la vecchia edizione della norma o il progetto deve essere prima adeguato?
Nella DiCo alla 37/08 è possibile indicare di aver seguito il progetto emesso in data antecedente all'entrata in vigore della nuova norma?
Grazie
Cambiamento norma tecnica prima dell'inizio lavori
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Non è un obbligo ma una scelta della committenza richiedere l'adeguamento alla norma in vigore. Nella DICO si fa riferimento al progetto e quindi, salvo indicazioni diverse riportate dall'installatore nella DICO, vale la versione delle norme in vigore alla data del progetto.
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Io la vedo diversamente.
Le Norme si applicano all'installazione dell'impianto e pertanto, nel caso di varianti a Norme CEI, va aggiornato il progetto.
Se non ricordo male se ne era discusso su TNE, appena ho tempo vado a cercare un riscontro.
Le Norme si applicano all'installazione dell'impianto e pertanto, nel caso di varianti a Norme CEI, va aggiornato il progetto.
Se non ricordo male se ne era discusso su TNE, appena ho tempo vado a cercare un riscontro.
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Danielex ha scritto:Se non ricordo male se ne era discusso su TNE
confermo.
non so se c'è un articolo sulla rivista dedicato, ma fu oggetto di discussione all'ultimo incontro.
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La questione riguarda le varianti progettuali. Se è un lavoro pubblico, l'impresa ha tutto l'interesse di richiedere una variante per questioni economiche; la decisione passa alla D.LL. la quale a sua volta deve avere il benestare del RUP, che ovviamente per non prendersi nessun tipo di responsabilità richiederà la variante. Nel privato, dove raramente c'è la D.LL. sarà l'installatore a richiedere l'aggiornamento se riscontra difformità essenziali di sicurezza; può rifiutarsi di eseguire un lavoro in difformità alla norma in vigore. Invece per gli aspetti funzionali o prestazionali sarà la committenza a richiederlo.
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A mio avviso vale la regola generale secondo cui si realizza secondo il progetto approvato corrispondente alla richiesta del titolo autorizzativo, a meno che il committente stesso non voglia adeguarsi, oppure che siano evoluzioni significative che investono aspetti legati alla sicurezza delle persone.
sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I n. 3893/2007
anche se la Cassazione con la sentenza n. 10052/2006
sentenza del T.A.R. Lazio, sez. I n. 3893/2007
mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate an-che se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenute non modificano, di regola, le procedure giù bandite, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.
anche se la Cassazione con la sentenza n. 10052/2006
l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di norma costituente una mera facoltà della pubblica amministrazione committente (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) - può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore, al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore. Ciò avviene, in particolare, quando, come nella specie, la modifica del progetto originario (di un immobile destinato a scuola) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti (L. 5 marzo 1990, n. 46; D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447): in tal caso, infatti, l'opera, che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche, esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi
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Danielex ha scritto:Se non ricordo male se ne era discusso su TNE, appena ho tempo vado a cercare un riscontro.
se riuscisse a recuperare il numero TNE dove se n'è discusso i sarebbe molto utile, grazie
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GioArca67 ha scritto:A mio avviso vale la regola generale secondo cui si realizza secondo il progetto approvato corrispondente alla richiesta del titolo autorizzativo, a meno che il committente stesso non voglia adeguarsi, oppure che siano evoluzioni significative che investono aspetti legati alla sicurezza delle persone.
un suo parere per favore:
nella fattispecie l'impianto non risponderebbe all'obbligo circa l'utilizzo dei componenti in isolamento doppio dell'impianto fotovoltaico ai fini della protezione contatti indiretti, di cui al articolo 712.412.101 della nuova edizione della norma CEI64-8 Ed.9, perché utilizza cavi H1Z2Z2-k ritenuti non in doppio isolamento per tensioni di stinga superiori a 1125V.
Secondo lei tale aggiornamento deve essere ritenuto un'evoluzione significativa che investe aspetti legati alla sicurezza delle persone?
(Si tenga presente che, secondo il progetto redatto prima del 1/11/2024, ai fini della protezione dai contatti indiretti era previsto il controllore di isolamento a bordo inverter, i collegamenti equipotenziali connessi a terra e alle strutture dei moduli e alle canalizzazioni metalliche, l'apertura automatica della alimentazione in caso di guasto con differenziale tipo A (come da nota del fabbricante degli inverter) e le prove di isolamento dei cavi di stringa ogni 6 mesi con tensione di prova a 1500V)
Grazie per il parere
Buona giornata
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Se garantivi già la protezione dai contatti indiretti tramite dispositivi di controllo isolamento e/o altri dispositivi a tempo inverso, non è necessario garantire anche il doppio isolamento. Viceversa se il sistema di protezione fosse esclusivamente il doppio isolamento, allora diventa necessario adeguarsi alle nuove definizioni normative.
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