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CEI 11-27 dubbi interpretativi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[11] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2012, 22:15

MassimoB ha scritto: peccato che non siano in molti a pensarla in questo modo :ok:

a pensarla in questo modo ci si arriva quando si hanno le giuste informazioni e formazione e il buon senso.
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[12] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto Utentepetersen » 2 nov 2012, 15:38

Lasciamo perdere il buon senso, qua bisogna stabilire cosa prescrive la legge in merito ai Pdl in BT. Le regole di buon senso te le smontano subito quando richiedi un Pdl scomodo. Ma se la legge parla chiaro, poi bisogna vedere chi è che smonta !!!.
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[13] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto Utentemir » 2 nov 2012, 16:21

Provo a fare il punto della situazione per quel che riesco a capire ed intepretare,
l'oggetto della discussione è il Piano di Lavoro in BT ed a tal proposito si è chiarito quando e perché debba essere redatto secondo la norma CEI 11-27 (lavoro complesso/impianto complesso -- topic 7/9) ed è altrettanto chiaro (almeno per quel che riesco a leggere sulla guida che ho a disposizione) che non sia specificato l'elemento BT.
quindi alla domanda di Foto Utentepetersen
petersen ha scritto:Si, ma c'è scritto da qualche parte che anche per i lavori in bassa tensione in taluni casi è necessario il piano di lavoro ?

mi viene di rispondere di no,ma al contempo mi vien di rispondere che bisogna considerare caso per caso,ovvero se le condizioni di lavoro/intervento manutentivo sono tali da rientrare nella definizione di impianto complesso o di lavoro complesso come previsto dalla norma, vien da se che il PDL sia necessario, ed a maggior ragione qualora si ravvisino elementi di rischio per la sicurezza di chi dovrà operare, perché quest'ultimo (buon senso) di fronte ad un eventuale elemento di rischio deve aver ben presente che dinanzi al legislatore risulta essere una Persona Esperta (o meglio dovrebbe esserlo per svolgere determinati interventi) quindi in grado di rilevare le condizioni dell'area interessata e relativo impianto ai fini del lavoro e sicurezza o per dirla brevemente risulta essere una figura formata ed informata anche sui suoi diritti relativi agli aspetti di sicurezza.
A tal proposito mi viene da ricordare che il DL 81/0 ed il DM 37/08 da un lato hanno previsto l'obbligo di manutenzione degli impianti elettrici,dall'altro che chi dovrà svolgere simili mansioni debba essere personale qualificato secondo le norme techniche relativamente alla manutenzione di cabine ed impianti elettrici (CEI 0-15 CEI 11-27) e soprattutto in materia di sicurezza e salute con riferimento ai possibili rischi riferiti alle mansioni con procedure di prevenzione in relazione al tipo di lavoro che si dovrà svolgere.
questo per dire che dal mio punto di vista se ritenessi necessario un PDL per sovlgere una particolare manutenzione sarei il primo a chiederlo.
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[14] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto Utentepetersen » 2 nov 2012, 22:58

Mettiamola così, il Pdl è necessario in caso si consideri il lavoro, un lavoro complesso. In BT, è facoltà del Preposto stabilire se il lavoro è complesso, viene da sè che in pratica è il preposto a decidere se occorra oppure no il Pdl.
Ho scoperto una cosa sconcertante nel documento aziendale che diffonde le linee guida stabilite dalla CEI 11-27. Cito testualmente il ducumento della mia azienda:
«per impianto complesso, si intende un impianto o parti di impianto, ove si esegue l’attività, i cui circuiti risultino fisicamente alquanto articolati o poco controllabili visivamente per la particolare disposizione
dei componenti e dei circuiti in occasione dei lavori, o per il numero di possibili alimentazioni, o per la presenza di impianti di Alta o Media tensione (AT o MT)...........Un lavoro si intende complesso se viene svolto su un impianto complesso, ad esso connesso o vicino ad esso. Inoltre un lavoro può essere complesso per le particolari situazioni in cui si svolge.»

La CEI 11-27:
«per impianto complesso, si intende un impianto o parti di impianto, ove si esegue l’attività, i cui circuiti risultino fisicamente alquanto articolati o poco controllabili visivamente per la particolare disposizione
dei componenti e dei circuiti in occasione dei lavori, o per il numero di possibili alimentazioni, o per la presenza di impianti di Alta o Media tensione (AT o MT)...........Un lavoro si intende complesso se viene svolto su un impianto complesso, ad esso connesso o vicino ad esso. Inoltre un lavoro può essere complesso per le particolari situazioni in cui si svolge. In tal caso è il PL a stabilirlo.»

A voi le logiche deduzioni.
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[15] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 nov 2012, 23:03

Scusami Foto Utentepetersen ma cosa intendi per "sconcertane" Nell' articolo 3.27 della CEI 11-27 da te citato?
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[16] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto Utentepetersen » 3 nov 2012, 8:43

Nel nostro documento aziendale che praticamente è l'applicazione della CEI 11.27 manca l'ultima frase:" In tal caso è il PL a stabilirlo". Hanno voluto negare la facoltà al preposto di considerare il lavoro, un lavoro complesso. per mè questa è una cosa sconcertante. Sai quante rogne si sono evitati in questo modo ? sai quanti piani di lavoro in meno ?
Tu cosa ne pensi?
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[17] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 nov 2012, 10:54

Prima di tutto il preposto deve essere una persona esperta (l' articolo 3.20 della CEI 11-27 definisce il PES) quindi una persona che ha ricevuto una adeguata formazione.

CEI 11-27 Art. 3.20 OERSONA ESPERTA (PES)
Persona con istruzione,conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l' elettricità può creare (IEV 195/4/1 modificata)


Da aggiungere poi che l' ' articolo 5.2.1 CEI 11-27 aggiunge che

Si noti che una persona può essere esperta in una tipologia di lavori e avvertita o addirittura comune in altri


Detto questo per concludere.

Se l' azienda dovesse "dimenticare" di inserire una parte dell' art 3.27 non toglie comunque il preposto dalle sue responsabilità nel caso in cui non venga redatto il PdL e dovesse succedere qualcosa.

Quindi secondo me se ritieni che il lavoro che vai ad eseguire necessita del PdL va redatto a prescindere dalla circolare aziendale che non può in ogni caso abrogare parti della normativa vigente.
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[18] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto Utentemir » 3 nov 2012, 12:33

petersen ha scritto:Nel nostro documento aziendale che praticamente è l'applicazione della CEI 11.27 manca l'ultima frase:" In tal caso è il PL a stabilirlo".

d'accordo manca, ma la norma citata è la CEI 11-27 pertanto è quella che fornisce le indicazioni da seguire o per meglio dire l'iter procedurale punto 8.7 della norma citata, in questo punto si indicano proprio le operazioni da seguire come esempio nel caso di un lavoro complesso (con qualsiasi tensione e con qualsiasi modalità).
-1) il RI evidenzia la necessità di un lavoro,
-2) il PL esamina il lavoro
-3) il PL comunica al RI le modalità con le quali intende eseguire il lavoro
-4) il RI redige di conseguenza il PdL e il PL redige il Piano di Intervento
-5) in queste fasi il RI ed il PL devono collaborare
....etc
questo per dire che il PL è una figura oltre che ben definita dalla norma e altrettanto ben informata e anche parte attiva nello svolgimento e pianificazione del lavoro pertanto se ne ravvis ala necessità del PdL h atutto il diritto di richiederne la realizzazione proprio come previsto dalla norma CEI 11-27-
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[19] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto Utentepetersen » 3 nov 2012, 19:01

OK, siete stati molto gentile, e mi avete chiarito diverse cose, e sicuramente andrò avanti con ancora più determinazione.
Ciao
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[20] Re: CEI 11-27 dubbi interpretativi

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 13 mar 2014, 22:42

Quali sono le relazioni e le differenze fra le norme cei 50110 e la cei 11-27?

Come mai nella cei50110, viene previsto il caso (per BT e bassissima tensione ) la possibilità di eseguire lavoro in assenza di tensione senza sezionatore, mentre nella cei 11-27 non viene mensionato?
Quale è la norma da seguire a rigurado?
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