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Già dell'oggi non v'è certezza

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[1] Già dell'oggi non v'è certezza

Messaggioda Foto Utente357gre » 17 gen 2013, 12:04

Buongiorno.
la mia domanda o le mie affermazioni potrebbero risultare scontate o impertinenti a seconda dei punti di vista.
Se in un condominio l'impianto citofonico e d'antenna centralizzati sono stati installati nel 1989, il fatto che chi li installa ai giorni nostri debba avere l'abilitazione richiesta per legge e debba rilasciare una conformità del lavoro fatto non dovrebbe farmi sorgere alcun dubbio sulla inopportunità di dover a tutti i costi dichiarare conformi tali impianti preesistenti, facendo riferimento a qualsivoglia normativa specifica o generica.
Tuttavia, se l'amministratore del condominio fa eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti e quindi, come dovrebbe, fa verificare periodicamente le parti di impianto comuni, dovrei presumere che chi ha eseguito o eseguirà le verifiche, sia in grado di accertare se, per caso o per negligenza, i lavori eseguiti e dichiarati a regola d'arte non abbiano in qualche modo minato la sicurezza dell'impianto (ad es. scambiando alcuni fili e portando ad avere delle tensioni pericolose dove non dovrebbe esserci tensione o solo una bassissima tensione di sicurezza (ad esempio sullo schermo dell'antenna o sul campanello presenti per forza maggiore in ogni appartamento).
La mia domanda è: Cosa me ne faccio delle certificazioni e degli esiti di verifica per le parti comuni, se per quelle parti che rientrano nell'appartamento, non vi è obbligo alcuno di effettuare verifiche e di tenere un registro della manutenzione?
In un caso concreto, Nel 1989 un termotecnico predispone il collegamento tra il quadro CT in copertura ed i mobiletti del condizionamento presenti in alcune unità adibite ad ufficio. Utilizza del cavo 3G1,5 per realizzare i collegamenti che consentono lo scambio estate-inverno nel comando proveniente dal termostato, con collegamento ad un circuito esercito a 230 Vac. Quindi non rilascia alcuna "dichiarazione" sulla regola che ha seguito :cool: .
Nel 2003 una ditta termotecnica, abilitata anche per gli impianti elettrici, installa un mobiletto aggiuntivo in una delle unità commerciali e prevede il suo collegamento all'impianto centralizzato. Lo fa in piena estate, appoggiandosi a uno dei mobiletti esistenti ma, nella scatola di derivazione, scambia come una messa a terra di protezione il terzo filo giallo-verde, che era inopportunamente utilizzato per il comando invernale :!: e lo collega alla massa del nuovo mobiletto, utilizzando fra l'altro il bullone di una staffa di supporto della facciata del palazzo come morsetto di unione dei due capocorda predisposti [-X .
Tralasciando quanto poi è successo all'ingresso nella stagione invernale :evil: , Come avrebbero potuto le verifiche condominiali periodiche mettere in luce un tale disguido e, come poteva la dichiarazione dell'ultima ditta :^o rassicurare il datore di lavoro sul rispetto delle norme di sicurezza in vigore?
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[2] Re: Già dell'oggi non v'è certezza

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 gen 2013, 13:14

Per prima cosa le verifiche ai sensi del DPR 462/01 riguardano esclusivamente i luoghi di lavoro, per essere tali, il condominio deve avere dei lavoratori alle proprie dipendenze. All'interno delle singole abitazione è proprietà privata e la responsabilità è esclusiva del proprietario.
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[3] Re: Già dell'oggi non v'è certezza

Messaggioda Foto Utentemir » 17 gen 2013, 13:16

OT
« Quant'è bella giovinezza,
Che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
Del doman non v'è certezza »
(Lorenzo de' Medici, Canti Carnascialeschi, Canzona di Bacco)

leggendo il titolo ho avuto un flashback scolastico e no ho resistito ... :D
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[4] Re: Già dell'oggi non v'è certezza

Messaggioda Foto Utente357gre » 17 gen 2013, 13:47

Ma il termine "riguardano", secondo me va riferito al fatto che almeno quelli sicuramente non possono essere esclusi.
Inoltre, pensavo che valesse la regola secondo cui un condominio, nelle cui zone comuni si trovi ad operare del personale a contratto (es. per pulizie, verifiche autorimesse, manutenzione ascensori, o avvio/pulizia delle centrali termiche, sia assimilabile ad un luogo di lavoro. Ovviamente non può essere ogni singolo datore di lavoro di ciascuna delle ditte in questione a far eseguire delle verifiche e probabilmente agli operatori basta un'adeguata copertura assicurativa per gli incidenti che occorrono fuori sede.
Ma se di un incidente dovuto alla non conormità delle installazioni viene riconosciuto responsabile il soggetto condominio, le assicurazioni possono rivalersi sullo stesso, senza alcuna possibilità di dimostrare che si è fatto il possibile per evitarlo?
Se poi questo coinvolge persone estranee sia al condominio che alle ditte che vi operano (es. ingenere strutturale o medico di famiglia che sia), come ci si potrebbe difendere altrimenti?

Vedere anche articolo sulla circolare MAP 10723 del 25 febbraio 2005.
La circolare riguarda l’obbligo per un condominio (privo di dipendenti, cioè senza portiere) di far verificare l’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01: la risposta del Ministero è la seguente “Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza – al momento – di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato successivamente per decisione assembleare. La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico. A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell’impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria.
Grazie a tutti.
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[5] Re: Già dell'oggi non v'è certezza

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 gen 2013, 13:58

Conosco benissimo quella circolare, è la classica presa per il culo, dire tutto e il contrario di tutto senza assumere una posizione netta! La responsabilità è in capo a ogni singolo datore di lavoro che dovrà egli stesso valutare i rischi nei singoli luoghi di lavoro e adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione. In caso di infortunio può essere chiamato in causa anche l'amministratore del condominio se ovviamente è riscontrato dal perito che se l'impianto elettrico fosse stato a regola d'arte o opportunamente manutenuto non sarebbe accaduto l'infortunio, ma questo non centra nulla con il DPR 462/01.
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[6] Re: Già dell'oggi non v'è certezza

Messaggioda Foto Utente357gre » 17 gen 2013, 15:48

=D> Sì. E' palese che tale circolare ( scritta sulla falsariga di quelle che alcuni presidi fanno girare a scuola ) si avvicini molto ad un decreto del tipo "salva canone RAI" :roll:
Tuttavia rimane il poblema: di quali convincenti argomenti amministrativi, preferibilmente non legati ad alcuna legislazone, un condomino potrebbe usufruire, per costringere il condominio a "legiferare" nel senso di una più consapevole gestione delle parti comuni?
Anche se i costi se li accollasse uno solo, potrebbe questi incaricare una ditta di sua fiducia per mettere mano all'impianto, e provvedere pure per conto suo a far redigere tutte le certificazioni del caso?
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[7] Re: Già dell'oggi non v'è certezza

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 gen 2013, 16:05

Esiste il codice penale non serve il DPR 462/01, l'amministratore, il costruttore e il proprietario, secondo il caso, possono essere chiamati a rispondere di delitto colposo (art. 449, art. 590, art. 589), poi ci sono le sanzioni previste dal DM 37/08 e dalla L. 46/90 (ancora in vigore per le sanzioni).
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