La direttiva 2006/42/CE ha introdotto il concetto di quasi-macchine:
Indice |
articolo 2, lettera g)
insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva
Il punto chiave di questa definizione è il fatto che le quasi-macchine da sole non sono in grado di portare a compimento l'applicazione cui sono destinate.
La guida all'applicazione della direttiva 2006/42/CE chiarisce questo concetto:
An assembly which is almost machinery means that partly completed machinery is a product that is similar to machinery in the strict sense referred in Article 1 (1) (a), that is to say, an assembly consisting of linked parts or components at least one of which moves, but which lacks some elements necessary to perform its specific application. Partly completed machinery must thus undergo further construction in order to become final machinery that can perform its specific application.
La discriminante per determinare se una macchina può funzionare in modo indipendente oppure no è la necessità di assemblaggio con altre macchine per svolgere la sua funzione; per esempio una pressa destinata a essere caricata e scaricata da un operatore (e che non ha quindi bisogno di altre macchine per svolgere la funzione cui è destinata dal costruttore) è una macchina che può funzionare in modo indipendente, mentre una pressa che necessita di un sistema di carico e/o di scarico automatico è una macchina che non può funzionare in modo indipendente in quanto necessita di altre macchine per portare a termine il compito cui è destinata.
Si tenga presente che in alcuni casi una differenziazione di questo tipo può cambiare lo stato giuridico di una macchina; per esempio le presse, comprese le piegatrici, per la lavora-zione a freddo dei metalli, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s rientrano nell'allegato IV della direttiva 2006/42/CE se il carico e/o lo scarico è manuale, mentre non vi rientrano se entrambe queste fasi sono automatiche.
Le macchine non destinate a funzionare in modo indipendente possono non rispettare tutti i requisiti dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, in quanto il loro soddisfacimento è compito dell'assemblatore dell'insieme complesso che ne dovrà garantire la conformità ; si pensi per esempio a un robot antropomorfo che viene normalmente fornito privo di qualsiasi riparo e la cui protezione è affidata alle misure di sicurezza dell'insieme in cui il robot verrà inserito; allo stesso modo una pressa a carico e scarico manuale dovrà essere dotata di tutte le misure di sicurezza destinate alla protezione dell'operatore, mentre nel caso di carico e scarico automatico la protezione delle zone di ingresso e uscita dei pezzi in lavorazione sarà effettuata nell'ambito dell'insieme in cui la macchina verrà inserita.
Appare chiaro quindi che una macchina fornita priva di alcune misure di protezione in quanto destinata a essere assemblata con altre macchine — e che quindi non soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell'allegato I della direttiva Macchine — non può essere marcata CE per i motivi sopra esposti.
Non è accettabile che vengano fatte rientrare nella definizione di quasi-macchine macchine complete — ovvero in grado di portare a compimento l'applicazione cui sono destinate — prive di misure di sicurezza (per esempio di parti di ripari) che devono essere adottate dall'utilizzatore a seguito dell'installazione della macchina; le macchine devono infatti soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute a esse applicabili: gli obblighi del fabbricante non possono essere artificiosamente scaricati sull'utilizzatore.
Anche la guida all'applicazione della direttiva 2006/42/CE fornisce una chiara interpretazione al riguardo:
§46
[…] Machinery that can in itself perform its specific application but which only lacks the necessary protective means or safety components is not to be considered as partly completed machinery.
Nella definizione di quasi-macchine rientrano anche i sistemi di azionamento pronti a essere installati su una macchina, quali per esempio i motori a combustione interna.
Nella direttiva 2006/42/CE viene stabilito che per le quasi-macchine deve essere predi-sposta la documentazione tecnica pertinente in accordo ai requisiti della lettera B dell'allegato VII della direttiva .
Le quasi-macchine
- non devono essere marcate CE ;
- devono essere accompagnate da una dichiarazione di incorporazione secondo l'allegato II lettera B della direttiva 2006/42/CE ;
- devono essere accompagnate da istruzioni per l'assemblaggio secondo le indicazioni dell'allegato VI della direttiva .
Bibliografia
- Aggiornato con il decreto di recepimento D.Lgs. 17/2010, con le linee guida della Commissione Europea per l'applicazione della direttiva 2006/42/CE, con il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e le più recenti norme armonizzate UNI EN ISO 14121-1:2007, UNI EN ISO 13849-1:2008 e UNI EN ISO 13857:2008

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