Fabio992 ha scritto:Ho appena saputo che il 17 aprile 2016 si terrà un referendum il cui tema è
- Codice: Seleziona tutto
“Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento”.
Votando SI' si vota per l'abrogazione.
Premesso che non ho capito dove/come/perché è uscito fuori questo referendum, che a sentire tutti sembra famosissimo e causato da questioni famosissime che tutti sanno da sempre (tutti tranne me...), però vedo una grossa imprecisione nel messaggio originale del thread!
Non ho letto tutte le 20 pagine, quindi non so se è stato già detto, ma siccome è probabile che altri capitino qui tramite google e leggano solo la prima e l'ultima pagina del thread...

, forse è il caso di correggere il primo messaggio!
Ecco infatti quale sarà la domanda che troveremo sulla scheda:
http://elezioni.interno.it/faq.htmlQuesto è il comma 17 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; in grassetto il "terzo periodo", sottolineata la parte che col "Sì" verrebbe abrogata:
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale
Questo è l'articolo della
leggeche nel dicembre 2015 ha modificato quell'articolo:
239. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale».
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... -12-28;208Quindi la la legge, se vincesse il sì, diventerebbe:
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale
Non aggiungo nessun commento personale per non inquinare questo post, puramente informativo e apolitico.
Non so quali siano gli altri 5 quesiti che non sono passati.