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iosolo35 » 11 set 2015, 12:46
il DPR 6 dicembre 1991 n. 447 prevedeva l'obbligo di progetto per gli edifici non ad uso civile nei seguenti casi:
b.) per gli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c.) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
non ci sono problemi, ma solo soluzioni