Riscrivo il mio precedente articolo di pari argomento, per correggere la confusione tra le "lettere" del DM 37/08, e per mettere maggiormente in evidenza i dubbi e i problemi che si sono già presentati, o potrebbero presentarsi prossimamente, per gli installatori degli impianti fotovoltaici.
Indice |
Dispositivi di Legge
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, e con alcune conseguenti attività, progetti, azioni formative da parte di alcuni soggetti, si è creata una falsa convinzione, di cui sono testimone, e cioè che dal 1° agosto 2013 a tutti i responsabili tecnici attualmente abilitati all'installazione e manutenzione di impianti FV servirà una formazione aggiuntiva, molto ben circostanziata come contenuti e procedure, per poter continuare (o cominciare) a installare impianti fotovoltaici. Ebbene, non è così, e con questo articolo vorrei chiarire questo aspetto.
Il DL n. 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili..." ha il seguente obiettivo:
- definire strumenti, meccanismi [...] necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative [...] all’informazione e alla formazione.
La direttiva 2009/28/CE si trova qui: Direttiva 2009/28/CE.
Il DL n. 28 del 3 marzo 2011 si trova qui: DL n. 28 del 3 marzo 2011.
L'Art. 14 della Direttiva riporta:
- Gli Stati membri assicurano che entro il 31 dicembre 2012 sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti [...]
Con l'intento di dare seguito alla Direttiva, il DL italiano correttamente tiene conto dei "sistemi esistenti" in Italia, e cioè del DM che regola l'installazione di impianti fotovoltaici, il DM n. 37 del 22 gennaio 2008, che potete trovare ad esempio qui: DM n. 37 del 22 gennaio 2008.
Necessità della formazione
Il DM n. 37 del 22 gennaio 2008 si applica a molti tipi di impianti, tra cui (dall'Articolo 1, comma 2):
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
Il DL n. 28 del 3 marzo 2011 si applica agli impianti citati prima (Art. 14 della Direttiva), che sono elencati anche nell'Art. 15 dello stesso DL. E' evidente che ci sono varie sovrapposizioni tra i campi di applicazione del DM 37/2008 e del DL 28/2011, ma nel seguito verranno trattati solo gli impianti fotovoltaici. Per questi impianti il campo di applicazione dei due dispositivi di legge non è esattamente coincidente, ma il DL 28/2011 nell'Articolo 15 tiene conto correttamente del DM 37/2008. L'Art. 15 del DL 28/2011 si intitola "Sistemi di qualificazione degli installatori".
Di seguito riporto un estratto del comma 1 del DL 28/2011:
- La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di [...] di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici [...] è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del MSE 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
Ora, il comma 2 successivo dell'Art. 15 del Dl 28/2011, e anche tutti gli altri che seguono, si riferiscono esclusivamente ai requisiti di cui alla lettera c) dell'Art. 4 comma 1 del DM 37/2008 (titolo di esperienza professionale e 4 anni di esperienza). Questo vuol dire che tutti i tecnici abilitati ad installare impianti FV, avendo i requisiti secondo la lettera a) (laurea) oppure b) (diploma di scuola secondaria e 2 anni di esperienza) dell'Art. 4 comma 1 del DM 37/2008 continuano ad avere i requisiti sufficienti per essere responsabili tecnici di imprese installatrici di impianti fotovoltaici, sia per gli impianti previsti dal DM 37/2008 che per quelli previsti dal DL 28/2011. Per chi è abilitato a installare impianti FV, avendo i requisiti di cui alla lettera a) oppure b) dell'Art. 4, comma 1 del DM 37/2008 quindi nulla cambia.
Sebbene in molti ambiti si tenda a far capire che ci sia bisogno di formazione obbligatoria aggiuntiva per chiunque intenda occuparsi di impianti fotovoltaici, in realtà la formazione obbligatoria aggiuntiva, descritta nel DL 28/2011, si riferisce esclusivamente a chi è abilitato (o intenda diventarlo) avendo i requisiti di cui alla lettera c) del DM 37/2008, Art. 4, comma 1.
Nulla si dice nel DL 28/2011 riguardo a chi è abilitato ad installare impianti fotovoltaici, avendo i requisiti di cui alla lettera d) del DM 37/2008, Art. 4, comma 1. Su questo argomento, per quanto a mia conoscenza, è in essere una richiesta di modifica da parte delle associazioni di categoria.
Erogazione della formazione
Ad ogni buon conto, pur rimanendo nell'ambito dei requisiti di cui alla lettera c) del DM 37/2008, Art. 4, comma 1, le indicazioni del DL 28/2011 su chi sia abilitato a erogare i corsi di formazione aggiuntiva, non sono completamente chiare, e quindi non è chiaro se attualmente vengano rispettate.
I commi 3 e 4 dell'Art. 15 del DL 28/2011 sono di seguito riportati (estratto):
- 3. Entro il 31/12/2012, le Regioni e le Province autonome [...] attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione [...]
- 4. [...] nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31/12/2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA [...] per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3
In buona sostanza, o le Regioni iniziano a fornire la formazione (necessaria per chi vuole lavorare in questi ambiti essendo abilitato avendo i requisiti di cui alla lettera c) del DM 37/2008, Art. 4, comma 1) oppure "riconoscono" i soggetti che possono farlo al loro posto, i cosiddetti fornitori di formazione. Accenno soltanto di sfuggita al fatto che questi particolari commi, con l'intento di regolarizzare il mercato degli installatori di fonti rinnovabili, mettono delle serie limitazioni al mercato della formazione.
Personalmente non sono a conoscenza di nessuno di questi "riconoscimenti", nè tantomeno del sistema (o meglio, dei 20 sistemi!) che verrà utilizzato dalle Regioni per rendere pubblici i fornitori di formazione, ai sensi del DL 28/2011. Mi è sembrato strano quindi vedere, nell'ambito di un convegno organizzato da ENEA, che esistono già dei tecnici che, evidentemente in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del DM 37/2008, Art. 4 comma 1, hanno già ottenuto la certificazione o la qualificazione citata dalla Direttiva, senza che sia indicato da quale Regione il fornitore di formazione sia stato "riconosciuto", e di conseguenza, senza che sia chiaro in quale Regione tale certificazione o qualificazione sia valida. Per inciso la qualificazione e la certificazione non sono termini equivalenti: nel caso della certificazione si presuppone che ci sia un intervento anche di un ente certificatore terzo, oltre al fornitore di formazione.
In conclusione, i corsi di formazione che vengono erogati in questo periodo, senza la chiara indicazione di quale Regione abbia riconosciuto il fornitori di formazione, rischiano di non essere validi nella Regione in cui il tecnico intende operare.
Per correttezza segnalo che nel numero di TNE di agosto 2012 viene trattato lo stesso argomento, sebbene con alcune interpretazioni diverse. In particolare io non credo che, allo stato dei fatti, a partire dal 1/1/2013, ENEA abbia l'autorizzazione a erogare questo tipo di corsi senza avere raggiunto preliminarmente un accordo con le Regioni (e intendo dire, con le singole Regioni, in quanto non mi risulta che ci sia un accordo quadro a questo scopo).
Riepilogo dei dubbi
- Chi attualmente è già abilitato ad installare/manutenere impianti fotovoltaici, avendo i requisiti di cui alla lettera c) del DM 37/2008, Art. 4, comma 1, dovrà comunque frequentare il corso indicato dal DL 28/2011, oppure no?
- Chi attualmente è già abilitato ad installare/manutenere impianti fotovoltaici, avendo i requisiti di cui alla lettera d) del DM 37/2008, Art. 4, comma 1, perderà l'abilitazione?
- Siccome (almeno per quanto a mia conoscenza) non è stato riconosciuto alcun "fornitore di formazione" da parte delle Regioni, a cosa si riferiscono i corsi che si possono trovare forniti da enti anche autorevoli, ad es. MESOS?
- E quindi, chi ha già seguito questi corsi, ha qualcosa in mano valida ai fini del Dl 28/2011 o no? E se sì. in quale Regione?
- Se nel corso del 2012 alcune Regioni non si attrezzeranno per fornire la formazione prevista, e non riconosceranno i fornitori di formazione, ENEA potrà subentrare anche di propria iniziativa dall'inizio del 2013 fornendo formazione, o dovrà comunque essere "riconosciuto" dalle varie Regioni?
- Come mai, almeno negli eventi a cui ho partecipato, quasi tutti i protagonisti fanno credere che la formazione aggiuntiva sia obbligatoria per tutti gli installatori che sono o saranno abilitati avendo i requisiti secondo una qualsiasi lettera del art. 4, comma 1 del DM 37/2008, trascurando il fatto che il corso riguarda solo chi ha i requisiti della lettera c)?
- Infine (sfogo personale): è sensato che in Italia ci siano tanti sistemi di qualificazione degli installatori per quante sono le Regioni e le province autonome?