da
mir » 13 dic 2013, 23:57
IOeTU ha scritto:Io parto dal presupposto...
quando si esegue un lavoro elettrico, non si parte da presupposti ma da certezze, o meglio da conoscenze e da informazioni certe,nello specifico la normativa ed
il legislatore ad esempio
vietano di eseguire lavori sotto tensione proprio per garantire un adeguato livello di
sicurezza identificando anche le persone abilitate a tali tipi di lavoro come
PES ovvero
persone esperte,che ben sanno che
prima di intervenire su una parte di
impianto elettrico questo debba essere
messo in sicurezza, e per raggiungere questa condizione l'impianto dovrà essere
disalimentato sezionandolo a monte con modalità tali che nessuno possa rialimentare senza che chi sta eseguendo il lavoro non ne sia a conoscenza,e dopo aver eseguito la procedura di disalimentazione si esegue la
verifica strumentale di assenza di tensione e poi si potrà operare, e comunque sempre con i corretti accorgimenti ... può sembrare strano, ma anche la sostituzione di una lampadina presenta dei potenziali rischi elettrici che se sottovalutati possono essere letali.
Pertanto si inVita a non sottovalutare il "rischio elettrico" e mettere in atto tutto quanto consente per poter operare in sicurezza, dal buon senso alla conoscenza, al lasciar fare determinati lavori agli esperti se non si hannole giuste conoscenze.
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Dlgs 81/08 Articolo 82 – Esecuzione dei lavori sotto tensione
Art. 82 – Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle normetecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di
lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
652. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.