guzz ha scritto:non siamo sopra i 2 metri, quindi non è lavoro in quota...
E no!
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guzz ha scritto:non siamo sopra i 2 metri, quindi non è lavoro in quota...


mir ha scritto:guzz ha scritto:non siamo sopra i 2 metri, quindi non è lavoro in quota...
E no!guzz , osserva bene..

guzz ha scritto:verrei là a strapparti il patentino per i lavori in quota e, già che ci sono, anche quello per l'uso delle PLE!!!
guzz ha scritto:l'altezza va misurata al "piano" di calpestio!
, pertanto probabilmente errata, quindi meglio aspettare quella di un esperto..cosi io mi aggiorno ( e mi riprendo il patentino) ..guzz ha scritto:mamma mia che ignoranza delle normative sui lavori in quota.
Danielex ha scritto:mir .. bocciati!
mir ha scritto:il Testo Unico all'Art.107 definisce il lavoro in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile,...probabilmente il legislatore con il termine di "piano stabile" ha voluto indicare un piano sicuro, ad esempio credo che sia "stabile , il piano di un solaio" ..
Danielex ha scritto:Vedi qui..
Si è infatti condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, ha precisato la Sezione IV, che “l'altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (che ha sostituito l'art. 16 del D.. P. R. n. 164 del 1956, ponendosi però in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore (Cass., Sez. 4, n. 43987 del 28-2-2013, Rv. 257693; Cass., n. 741 del 1982; n. 7604 del 1982; n. 5461 del 1983)”.
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