Il 3 Agosto il Senato ha approvato in via definitiva il cosidetto "Decreto Sviluppo" introducendo un intero capitolo destinato alle auto elettriche ed ibride con incentivi all'acquisto, ma soprattutto con un piano per creare una rete di punti di ricarica e le relative infrastrutture, sia private che pubbliche. In pratica il Decreto contiene misure a lungo termine che cambieranno il modo di intendere la mobilità privata e che modificheranno anche il modo di costruire condomini, parcheggi ed edifici pubblici.
Dato che non siamo abituati a vedere Leggi con misure strutturali, colgo l'occasione per farne un estratto/riassunto dei punti salienti.
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Il Decreto 83/2012
Il Senato il 3 agosto 2012, ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
Quello che a noi interessa è il Capo IV-bis
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA`MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI
Art. 17-bis – (Finalita` e definizioni) :
Il presente capo è finalizzato allo sviluppo della mobilita` sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni, con particolare riguardo al contesto urbano, nonchè l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
Art. 17-ter – (Legislazione regionale). – 1. Entro sei mesi ... le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza ... il Governo promuove la stipulazione di un’intesa per assicurare l’armonizzazione degli interventi e degli obiettivi nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Art. 17-quater – (Normalizzazione). – 1. Fatte salve le competenze dell’Unione europea ... sono consentite la realizzazione e l’installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici
rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali (IEC e CENELEC).
[...] Gli organismi nazionali di normalizzazione provvedono, entro tre mesi, ad assumere i provvedimenti di loro competenza...
Le implicazioni Urbanistiche
Il decreto, seguendo nella lettura, prescrive novità anche per l'edilizia, relativamente ai veicoli elettrici e/o ibridi; qui un sunto dei principali articoli :
Art. 17-quinquies – (Semplificazione dell’attivita` edilizia e diritto ai punti di ricarica).
Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento prevedendo che ai fini del conseguimento del titolo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
2. [...] le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio [...];
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato puo` installare, a proprie spese, i dispositivi.
Art. 17-sexies – (Disposizioni in materia urbanistica). – 1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
Questo punto è particolarmente importante, perchè d'ora in aventi le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici sono equiparate agli acquedotti, alle reti elettriche, telefoniche, del gas, e all'illuminazione pubblica; costituiscono quindi un elemento strutturale indispensabile di ogni quartiere urbano.
Inoltre, le leggi regionali prevedono che gli strumenti urbanistici siano adeguati con uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attivita` commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.
Il Piano Nazionale per le strutture di ricarica
Il decreto, negli articoli seguenti, si spinge oltre, promuovendo un piano nazionale :
Art. 17-septies – (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). – 1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilita` del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi e` approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Il piano è aggiornato il 30 Giugno di ogni anno.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di infrastrutture per la ricarica nonche´ interventi di recupero edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica, sulla base di criteri che tengono conto del fabbisogno presente nelle diverse realta` territoriali (congestione del traffico, dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della stradale).
Tra le cose considerate dall'articolo :
- Interoperabilità della rete di ricarica con i sistemi degli altri paesi;
- Sistemi di identificazione del cliente che effettua la ricarica ed il pagamento;
- Predisposizione di apposite tariffe;
- Regolazione dei sistemi di ricarica cercando un compromesso tra esigenze dei clienti e della rete elettrica nazionale.
- Agevolazioni per i distributori di carburante che realizzano infrastrutture di ricarica;
- Facilitazioni per l'adeguamento degli edifici esistenti che realizzano punti di ricarica;
5. Il Ministero delle infrastrutture promuove di appositi accordi di programma, nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa` di distribuzione dell’energia elettrica.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati, i comuni e le province possono associarsi. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale.
7. I comuni possono accordare l’esonero o agevolazioni sulla tassa per l’occupazione di aree pubbliche, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all’installazione e all’attivazione di infrastrutture di ricarica.
8. E' istituito un fondo ai fini del finanziamento del Piano nazionale, con una dotazione di :
- 20 milioni di euro per l’anno 2013;
- 15 milioni di euro per il 2014;
- 15 milioni di euro per il 2015.
9. Sulla base di tali risorse, il Ministero partecipa al cofinanziamento fino a un massimo del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell’ambito degli accordi di programma.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, un ammontare pari a 5 milioni di euro per l’anno 2013, e` destinata alla risoluzione delle piu` rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.
Finanziamenti per la Ricerca
Continua il nostro escursus tra le righe del decreto :
Art. 17-octies – (Azioni di sostegno alla ricerca)
Ai fini della promozione della ricerca tecnologica, e` attivata un’apposita linea di finanziamento dei
programmi di ricerca finalizzati:
- alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica collegati alle reti di distribuzione dell’energia elettrica;
- alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un’efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell’energia elettrica;
- alla realizzazione di una unita` di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell’energia elettrica non e` sovraccarica;
- allo sviluppo di soluzioni per l’integrazione e l’interoperabilita` tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unita` di bordo, con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano;
- alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
Indicazioni per l'Autorità per l'Energia
Art. 17-novies – (Indicazioni all’Autorita` per l’energia elettrica e il gas)
Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio, formula indicazioni all’Autorità per l’energia concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- determinazione di tariffe per l’energia elettrica destinate alla ricarica, che incentivano l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili almeno per il primo quinquennio;
- fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;
- riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l’efficienza e l’adeguata diffusione del servizio di ricarica nel territorio nazionale;
- opportunita` di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonche´ di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
Incentivo per l'acqisto di veicoli
L'argomento incentivi nel Decreto si trova alla fine del capitolo, idea corretta perchè a differenza degli altri punti non tratta di una misura STRUTTURALE, come le reti di ricarica, ma di una misura TEMPORANEA per dare avvio al settore.
Art. 17-decies – (Incentivi per l’acquisto di veicoli)
A coloro che acquistano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (da almeno dodici mesi), e` riconosciuto un contributo pari al:
- 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
- 15% nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro;
- 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
- 15% nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro;
- 20% del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
- 15% nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro;
Evito di dilungarmi negli altri argomenti relativi al finanziamento ed alla copertura finanziaria, che ovviamente non è infinita!
Ricordo infine che il Decreto consentirà di trasformare le auto esistenti in elettriche - Art. 17-terdecies. – (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti).

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