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DPR 380/01 e DM 37/08: facciamo chiarezza

Nell’esercizio della mia professione evidenzio che i responsabili dello Sportello Unico dell’edilizia, spesso, “sorvolano” sul progetto dell’impianto elettrico e/o accettano documentazione che s’identificano come progetto dell’impianto dalla sola copertina, essendo il contenuto un insieme di elenco delle norme Cei e leggi in alcuni casi non in vigore. In sintesi quando, (bontà loro), richiedono il progetto dell’impianto elettrico, nessuno controlla il contenuto e quindi la regolarità di tale progetto. Questo articolo non ha la presunzione di essere esaustivo essendo il tema molto complesso, ma vuole essere un momento di riflessione per tutti gli addetti e soprattutto stimolare azioni al fine di tutelare la nostra professione.

Deposito del progetto:
in caso di lavori soggetti a permesso di costruire oppure d’ inizio attività, il progetto dell'impianto elettrico deve essere depositato presso lo sportello unico dell'edilizia (SUE) soltanto se predisposto dal professionista o anche quando preparato dall'installatore (impianto il cui progetto non è obbligatorio da parte del professionista abilitato)?
La materia è regolamentata dal DM 37/08 e dal DPR 380/01 per cui bisogna esaminare singolarmente cosa prevedono le suddette norme e poi combinarle insieme. Si hanno casi diversi, a seconda di quanto indicato nel regolamento edilizio.

1) Il regolamento edilizio prevede il deposito del progetto dell'impianto elettrico, indipendentemente dal fatto che sia predisposto dal professionista o dall'installatore.

2) Il regolamento edilizio prevede il deposito del progetto dell'impianto elettrico soltanto se predisposto dal professionista .

3) il regolamento edilizio non prevede il deposito dell'impianto elettrico, in questo caso occorre depositare il progetto del professionista, come previsto dal DM 37/08 (nel caso di specie il DPR 380/01 non prevede alcun obbligo con riferimento al deposito del progetto.)

Nel caso di DIA/SCIA:

In base al DPR 380/01 devono essere presentati allo sportello unico dell'edilizia "gli opportuni elaborati progettuali". Per comprendere se il progetto dell'impianto elettrico rientri tra quelli " opportuni" da presentare bisogna fare riferimento a una norma specifica quale è il DM 37/08. Tenuto conto di quanto previsto da tale decreto, va depositato il progetto predisposto dal professionista e non quello dell'installatore. Fa eccezione il caso in cui la DIA/SCIA riguardi esclusivamente l'intervento sull'impianto elettrico. In tale circostanza, il progetto deve essere depositato presso lo sportello unico anche se predisposto dall'installatore.

In conclusione, la soluzione del problema cambia secondo che i lavori sull'impianto elettrico si accompagnino a lavori edili soggetti a permesso di costruire oppure alla denuncia di inizio attività (DIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Per i lavori soggetti a permesso a costruire, se il regolamento edilizio prevede che il progetto dell'impianto elettrico sia depositato presso lo sportello unico in ogni caso, indipendentemente dal fatto che sia predisposto dal professionista o dall'installatore, occorre attenersi a tale indicazione. Negli altri casi occorre depositare il progetto solo se predisposto dal professionista.
Per i lavori soggetti a DIA/SCIA, il progetto dell'impianto elettrico va depositato presso lo sportello unico solo se predisposto dal professionista; fa eccezione il caso in cui la DIA/SCIA, riguardi soltanto l'intervento sull'impianto elettrico, nel qual caso va depositato anche se predisposto dall'installatore. Ovviamente in tutti i casi al fine del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità va depositato allo sportello unico la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 con relativi allegati obbligatori (quindi anche del progetto elettrico) entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

A questo punto la domanda finale: quanti comuni mediante lo Sportello Unico Dell’edilizia rispettano questo iter procedurale?


Bibliografia (Tuttonormel ottobre 2008)

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Commenti e note

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di ,

grazie

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di ,

sinteticamente.........mio parere professionale obbligo progetto procedimento in parola NO procedimento d'ufficio SI ti ricordo che dal 2008 se elenchi i componenti dell'impianto con il rispettivo codice matricola o rintracciabilità del componente per i "progettini" non è obbligatorio il progetto per i "progettoni" è obbligatorio il progetto. per edificazioni edili con impianti SI per realizzazione solo impianti NO carpe diem ing. riccardo corioni ordine ing BS n 2187

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di ,

Ricorio, ti ringrazio per la risposta , ma vorrei sapere se, con il nuovo decreto la presentazione del progetto elettrico è obbligatoria. Grazie

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di ,

Viene attribuito allo Sportello unico per l’edilizia il compito di acquisire i pareri anche prima della presentazione della Scia. L’interessato, infatti, prima di presentare comunicazione o la Scia, può richiedere allo sportello unico l’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. Nel caso in cui gli atti di assenso non vengono rilasciati dalle altre amministrazioni , o è intervenuto il dissenso da parte di una o più amministrazioni, il responsabile dello sportello unico indice una conferenza dei servizi per acquisirli. Il Dl interviene, anche, sul termine dei lavori; viene allungato di due anni i termini di inizio dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia o Scia alla data di entrata in vigore della norma. Il termine iniziale è di un anno, mentre, quello per ultimare l’opera è di tre anni dall’inizio dei lavori. I LAVORI INIZIATI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DIA O DELLA SCIA DEVONO, ANCH’ESSI, CONCLUDERSI ENTRO TRE ANNI. QUESTI TERMINI POSSONO ALLUNGARSI DI ULTERIORI DUE ANNI, PREVIA COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO (in totale 5 anni). Un ulteriore passo avanti è stato fatto sul concetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Secondo il testo unico dell’edilizia costituiscono “interventi di ristrutturazione edilizia” anche gli interventi che consistono “nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”. La novità essenziale sta nella eliminazione del requisito della medesima sagoma. Pertanto, alla luce di questa nuova disposizione, sono RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ANCHE GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONI DI UN EDIFICIO CON IL MEDESIMO VOLUME DELL’EDIFICIO DEMOLITO, MA ANCHE CON SAGOMA DIVERSA DAL PRECEDENTE. In altri termini, la modifica della sagoma non è rilevante, ai fini della individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario. Per quanto riguarda il certificato di agibilità, ne è ammessa la richiesta anche per singoli edifici o singole porzioni di uno stesso stabile, l’importante che le unità siano funzionalmente autonome, e sempre che siano state sottoposte a collaudo le opere di urbanizzazioni primarie attinenti all’intero intervento edilizio o singola porzione di costruzione. Infine, in materia ambientale occorre sottolineare l’ulteriore novità introdotta dal decreto che riduce a 45 giorni il termine per l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Infine, dispone l’eliminazione del silenzio-assenso prevedendo l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione competente.

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di ,

scusate una domanda ma nel decreto semplificazioni decade anche l'obbligo di presentazione del progetto (elettrico ecc) ? Grazie per la risposta

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di ,

L’art. 13 della legge 134/2012, di conversione del “decreto Sviluppo” 83/2012, ha apportato novità non solo formali ma anche sostanziali, modificando e semplificando la disciplina dello Sportello unico per l’edilizia (SUE), del quale sono ridefinite e rafforzate le funzioni, sia nei confronti del cittadino sia delle altre amministrazioni. I comuni avevano tempo fino al 14 febbraio scorso per l’applicazione delle novità di questo “pacchetto edilizia”, in caso contrario non potranno opporsi alle pretese di applicazione delle nuove norme da parte del cittadino. Il privato (inteso come proprietario immobiliare, costruttore, tecnico incaricato), così come anche le aziende, possono interfacciarsi direttamente con il SUE per tutte le pratiche edilizie: questo diventa, quindi, l’unico referente che sostituisce le varie amministrazioni precedentemente coinvolte – e cioè quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale (autorizzazioni regionali, demaniali, doganali ecc.), del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute (ASL) e della pubblica incolumità (Vigili del Fuoco) –, consentendo un risparmio in termini di tempo e adempimenti burocratici. carpe diem ciao ing riccardo corioni ordine ingegneri BS n 2187

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di ,

Nel frattempo le norme sono cambiate. Ad esempio non è più necessarie depositare la Di.Co ai sensi del DM 37/08 in comune; questo da febbraio 2012 (decreto semplificazioni...). saluti

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di ,

Ciao Riccardo, forse nopn sono sono riuscito nell'intento ma il mio obbiettivo era ed è quello di far rispettare l'iter procedurale, per esempio se per la SCIA e/O permesso a costruire è prevista l'acquisizione anche del progetto dell'impianto elettrico , perchè in Comuni come il mio tale obbligo vine puntalmente disatteso, ci si limita solo al progetto strutturale e ai vari permessi di natura paeseggistica ecc;

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di ,

ciao michele non offenderti ma........... L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NON PUÒ MODIFICARLA O PROVVEDERE SU QUALCOSA DI DIVERSO DA CIÒ CHE LE È STATO CHIESTO, ALTRIMENTI TRASFORMEREBBE IL PROCEDIMENTO IN PAROLA IN PROCEDIMENTO D’UFFICIO, IL CHE NON LE È CONSENTITO. non offenderti............ ma legalmente esiste per una PA una grande differenza tra procedimento in parola procedimento d'ufficio. carpe diem ing. riccardo corioni ordine ing Brescia n 2187

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