Nell’esercizio della mia professione evidenzio che i responsabili dello Sportello Unico dell’edilizia, spesso, “sorvolano” sul progetto dell’impianto elettrico e/o accettano documentazione che s’identificano come progetto dell’impianto dalla sola copertina, essendo il contenuto un insieme di elenco delle norme Cei e leggi in alcuni casi non in vigore. In sintesi quando, (bontà loro), richiedono il progetto dell’impianto elettrico, nessuno controlla il contenuto e quindi la regolarità di tale progetto. Questo articolo non ha la presunzione di essere esaustivo essendo il tema molto complesso, ma vuole essere un momento di riflessione per tutti gli addetti e soprattutto stimolare azioni al fine di tutelare la nostra professione.
Deposito del progetto:
in caso di lavori soggetti a permesso di costruire oppure d’ inizio attività, il progetto dell'impianto elettrico deve essere depositato presso lo sportello unico dell'edilizia (SUE) soltanto se predisposto dal professionista o anche quando preparato dall'installatore (impianto il cui progetto non è obbligatorio da parte del professionista abilitato)?
La materia è regolamentata dal DM 37/08 e dal DPR 380/01 per cui bisogna esaminare singolarmente cosa prevedono le suddette norme e poi combinarle insieme. Si hanno casi diversi, a seconda di quanto indicato nel regolamento edilizio.
1) Il regolamento edilizio prevede il deposito del progetto dell'impianto elettrico, indipendentemente dal fatto che sia predisposto dal professionista o dall'installatore.
2) Il regolamento edilizio prevede il deposito del progetto dell'impianto elettrico soltanto se predisposto dal professionista .
3) il regolamento edilizio non prevede il deposito dell'impianto elettrico, in questo caso occorre depositare il progetto del professionista, come previsto dal DM 37/08 (nel caso di specie il DPR 380/01 non prevede alcun obbligo con riferimento al deposito del progetto.)
Nel caso di DIA/SCIA:
In base al DPR 380/01 devono essere presentati allo sportello unico dell'edilizia "gli opportuni elaborati progettuali".
Per comprendere se il progetto dell'impianto elettrico rientri tra quelli " opportuni" da presentare bisogna fare riferimento a una norma specifica quale è il DM 37/08. Tenuto conto di quanto previsto da tale decreto, va depositato il progetto predisposto dal professionista e non quello dell'installatore. Fa eccezione il caso in cui la DIA/SCIA riguardi esclusivamente l'intervento sull'impianto elettrico. In tale circostanza, il progetto deve essere depositato presso lo sportello unico anche se predisposto dall'installatore.
In conclusione, la soluzione del problema cambia secondo che i lavori sull'impianto elettrico si accompagnino a lavori edili soggetti a permesso di costruire oppure alla denuncia di inizio attività (DIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Per i lavori soggetti a permesso a costruire, se il regolamento edilizio prevede che il progetto dell'impianto elettrico sia depositato presso lo sportello unico in ogni caso, indipendentemente dal fatto che sia predisposto dal professionista o dall'installatore, occorre attenersi a tale indicazione. Negli altri casi occorre depositare il progetto solo se predisposto dal professionista.
Per i lavori soggetti a DIA/SCIA, il progetto dell'impianto elettrico va depositato presso lo sportello unico solo se predisposto dal professionista; fa eccezione il caso in cui la DIA/SCIA, riguardi soltanto l'intervento sull'impianto elettrico, nel qual caso va depositato anche se predisposto dall'installatore. Ovviamente in tutti i casi al fine del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità va depositato allo sportello unico la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 con relativi allegati obbligatori (quindi anche del progetto elettrico) entro trenta giorni dalla fine dei lavori.
A questo punto la domanda finale: quanti comuni mediante lo Sportello Unico Dell’edilizia rispettano questo iter procedurale?
Bibliografia (Tuttonormel ottobre 2008)