premessa introduttiva
La mia intenzione di trattare l'argomento della regola dell'arte nasce soprattutto da un mio bisogno di comprendere in maniera più esaustiva come la medesima venga interpretata e/o applicata dagli operatori nel settore elettrico e non. Mi preme specificare che questo lavoro è il frutto della mia esperienza nel settore come artigiano. Ovviamente il tutto è stato integrato da una ricerca dell'evoluzione storica della normativa in materia. Mi piace pensare che siamo in molti ad applicarla non solo nel campo lavorativo ma anche nella nostra quotidianeità. Dopo questa piccola premessa, che a mio parere era dovuta, posso finalmente focalizzarmi sull'argomento che tanto mi preme.
Brevi cenni dell'evoluzione storica
La definizione di regola dell'arte parte da lontano.
Infatti già nel medioevo si parlava di regola dell'arte, istituita allo scopo di disporre di dettagliati regolamenti sull'utilizzo di materiali e metodi per garantire sia una buona qualità di prodotto o di servizio sia per soddisfare un livello di aspettativa del cliente.
Quindi chiunque apparteneva ad una corporazione o raggruppamento professionale era tenuto a rispettarla. Successivamente le prime modifiche specifiche si concretizzarono alla fine degli anni 60 con l'introduzione della legge n.186/68 che prevedeva le disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.Poi con la legge n. 1083/71 vennero istituite le prime norme per la regolamentazione della sicurezza dell’impiego del gas combustibile riguardanti rispettivamente:
- “Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici”
- “Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile
per uso domestico ed usi similari” Le leggi espressamente prevedono che tutti i materiali di cui al campo di applicazione, devono essere, rispettivamente:
- “realizzati e costruiti a regola d’arte”
- “realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza”.
Sia la L. n. 186/68 che la L.n.1083/71 si possono ritenere le basi delle nostre attuali normative in materia della Regola dell'arte e della regola della buona tecnica.
Successivamente prima con l'istituzione dell' Unione Europea e poi della Comunità Europea è iniziato il vero lavoro per gli enti di normalizzazione per “armonizzare” le normative tecniche in tutta Europa.Tale compito veniva assegnato ai vari organismi internazionali come il CEN (comitato europeo di normazione) in collaborazione con enti nazionali quali UNI e CEI.
Con tali evoluzioni normative le nostre “vecchie” CEI si trasformarono in EN pur senza grandi modifiche normative ma con un obbiettivo palese.
Volutamente salterò tutti quei decreti e leggi che per forza di cose hanno dovuto dare una definizione giuridica e tener conto di quelli che sono stati i progressi tecnologici nel campo della costruzione di materiali e nuove apparecchiature.
Ritengo merita un accenno(come del resto ho trovato in blog e articoli) il DM 37/08 che impone che anche un progetto debba essere redatto a regola d'arte. Qui invito Periti/Ingegneri a sedervi ad un tavolo e discuterne invitando i vostri colleghi Architetti.
Vi anticipo che in molti casi l'attuale orientamento della giurisprudenza in materia sancisce che gli architetti possono progettare molti tipi di impianti anche se utilizzano simboli tipo “bottoni” come direbbe qualcuno.
Metagiuridico?
Alla luce della normativa sovra menzionata si può desumere che la regola dell'arte sia solo la modalità utilizzata per indicare le normative da seguire per il suo ottemperamento.
Ma non è così.
Infatti oltre tale aspetto puramente normativo, la regola dell' arte viene disciplinata con un maggior margine di interpretazione dal codice civile. Tale parte purtroppo viene erroneamente dai più ignorata.
Il codice civile prevede che la regola dell'arte non serva solo ad indicare ad un installatore o un progettista qual è la strada da seguire,ma praticamente regolamenta gran parte dei rapporti che vengono in essere tra chi fornisce un bene o un servizio e chi lo richiede.
Orbene, il codice civile espressamente associa la regola dell'arte con la diligenza del buon padre di famiglia, quest'ultima legata indissolubilmente ad altri due termini quali la correttezza e la buona fede. Con tale definizione per “buon padre di famiglia” si intende praticamente tutto e niente.
Basta rifletterci e mi viene immediatamente da pensare ad un opera,che sia essa una costruzione o un servizio,i cui fruitori siano i propri figli.
Diversamente da quanto sostenuto da tanti basta pensare che il quesito posto spesso ai consulenti d'ufficio nominati dal Giudice in caso di controversie giudiziali è il seguente “è stata rispettata la regola dell'arte?”; viceversa difficilmente viene richiesto al consulente se siano state rispettate solo le nomative tecniche.
Su quest'ultimo punto potrei portare molti esempi di sentenze di condanne della Corte di Cassazione che esprimono l'orientamento in materia della Suprema Corte.
Tanto per citarne una. La Suprema Corte ha condannato al risarcimento dei danni un installatore che pur avendo rispettato tutte le normative in materia con una CTU(elaborato del tecnico nominato dal Giudice)che gli dava ragione, la Corte giungeva alla conclusione che l'installatore non aveva fatto il possibile per avere il risultato migliore.
Altro punto che non viene spesso considerato è che un installatore è responsabile di danni o carenze nonostante si sia attenuto fedelmente ad un progetto di un terzo,a meno che non lo abbia segnalato al cliente.Questo per dirvi che non sempre se è presente un progettista siamo sollevati dalle responsabilità,anzi raddopiano...
Hanno sicuramente ragione coloro che dicono che chi ha legiferato non ha tenuto conto delle diverse tipologie di installazioni considerando solo il “tipo” di impianto.Ma è altrettanto vero che lasciando un po' più larga la definizione di regola d'arte senza dover puntualizzare su tutto si evita così di dover modificare la legge o produrre varianti su ogni nuova singola innovazione tecnica in quanto la diligenza del buon padre di famiglia,non lascia molto spazio ad interpretazioni.
In questa mia piccola ricerca in quella che considero un mero tentativo di avere una visione semplicistica di una regola molto più complessa di quanto si possa pensare, ho volutamente omesso nella seconda parte articoli e leggi al fine di renderla più scorrevole e pertanto non farla sembrare un trattato di giurisprudenza.
Questo è praticamente il mio punto di vista.
Ma il mio lavoro non è giunto ancora al termine.
Nella speranza di aver stuzzicato la curiosità di qualcuno e di aver stimolato a qualcun altro la voglia di comprendere meglio questa grandissima Legge, concludo riassumendo un articolo trovato in rete che dice:
quando manuteniamo un impianto, ci addossiamo una responsabilità.
E assumiamo un rischio, che, per quanto piccolo e ponderato, esiste nella casualità. Di ciò chi è chiamato a giudicare in caso di incidente è consapevole. Così nel tempo le indagini sono divenute sempre più specifiche.
E oltre a verificare il rispetto delle norme vigenti in materia, hanno come obbiettivo di verificare l'esistenza di tutti quegli accorgimenti che, se pur non contemplati nelle normative, avrebbero però potuto evitare il danno.
Il rispetto della regola dell'arte che può attuarsi nel mettere in pratica gli accorgimenti prescritti dalle norme di riferimento, presume quindi l'esistenza dei requisiti di sicurezza; ma non elimina la possibilità di essere condannati al risarcimento dei danni.
Il rispetto delle prescrizioni descritte nelle normative associate a comportamenti quali onestà, buona fede e diligenza, a mio modesto parere, danno vita alla “regola dell'arte” che vedo come un segno di civiltà.

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