Il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è costituito in realtà da almeno due testi, i due Decreti Legislativi: D.L. 81/08 e D.L. 106/09.
Questi due testi sono però fusi insieme in maniera ufficiale (sito del Ministero del Lavoro) e IMHO in un modo veramente utile: con ipertesti, note, rimandi ed evidenziazioni di diverso tipo fatte con colori diversi.
Il Testo Unico "unificato" si può trovare
qui
Inoltre il Testo Unico contiene vari rimandi ad accordi (all'epoca ancora da raggiungere) nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.
In particolare l'Articolo 37 del Testo Unico è titolato "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ed è piuttosto complesso: in due pagine ci sono 14 commi che riguardano la formazione di varie figure all'interno dell'azienda (lavoratori, preposti, dirigenti, rappresentanti per la sicurezza ecc.). Inoltre l'articolo rimanda (comma 2) proprio ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti ... insomma alla Conferenza Stato-Regioni, per la definizione della durata, dei contenuti e delle modalità della formazione, in particolare per i lavoratori.
L'accordo in ambito Conferenza Stato-Regioni a questo riguardo, atteso entro aprile 2009, è stato invece pubblicato il 21 dicembre 2011, e lo trovate qui ► http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034472_221%20CSR%20PUNTO%202%20ODG.pdf
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Formazione Generale
Alla formazione da dedicare ai lavoratori per la loro sicurezza, il Testo Unico dedica i primi 6 commi dell'Art. 37. In pratica ogni azienda, dopo avere redatto il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) secondo l'Art. 28, deve provvedere alla formazione dei lavoratori. In particolare il comma 1 e il comma 3 dell'Art. 37 distinguono tra una formazione di tipo generale (comma 1 lettera a) e formazione di tipo specifico (comma 1 lettera b e poi comma 3). La formazione di tipo specifico deve includere: rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
L'accordo, già citato, della Conferenza Stato-Regioni precisa in maniera particolareggiata molti aspetti.
Preliminarmente occorre che le aziende assegnino a ciascuna mansione aziendale (e quindi a ciascun lavoratore) il livello di rischio più adeguato,che può essere basso, medio o alto. Nello stesso accordo (Allegato 2: individuazione macrocategorie di rischio) è contenuta la classificazione ATECO che è utile a questo scopo.
I lavoratori di ogni categoria di rischio devono seguire un corso di Formazione Generale della durata minima di 4 ore, che tratti seguenti argomenti:
- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Formazione Specifica
Dopo queste prime 4 ore è prevista una Formazione Specifica, anche in questo caso per tutti i lavoratori, ma di durata minima variabile in funzione del livello di rischio relativo alla mansione del lavoratore. La formazione specifica deve durare almeno:
- 4 ore per il livello di rischio BASSO
- 8 ore per il livello di rischio MEDIO
- 12 ore per il livello di rischio ALTO
La serie di possibili tipologie di rischio è molto lunga; l'accordo Stato-Regioni, nell'Allegato A, al punto 4, ne elenca 30 (trenta!).
Naturalmente "la trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio."
La formazione specifica, secondo quanto esposto sopra, tuttavia in molti casi non è sufficiente a coprire tutti i possibili rischi, perciò rimangono comunque in vigore le altre tipologie di formazione elencate nei titoli del Testo Unico successivi al 1°, e quelle previste da altri dispositivi di legge, dalle norme tecniche, ecc.
Ad esempio esiste un altro accordo Stato Regioni (n. 53 del 22/02/2012) che riguarda l'utilizzo di attrezzatura pericolosa => http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035259_53%20csr%20punto%2012.pdf).
Nell'ambito del rischio elettrico, la formazione per la sicurezza dei lavoratori è regolata dalla norma CEI 11-27 => http://www.ceiweb.it/webstore/CORSICopertina.aspx?Id=CS070002.
Formazione particolare
Nell'Art. 37 del Testo Unico sono citate varie figure per le quali c'è l'obbligo di una formazione particolare:
- Dirigenti e Preposti (comma 7 e 7-bis)
- Lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (comma 9)
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (comma 10)
Inoltre l'Art. 34 e il relativo accordo Stato-Regioni n. 223 del 2011 (=> http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_034462_223%20CSR%20PUNTO%201.pdf) si occupano della formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione.
Approfondiamo soltanto la formazione del Preposto in quanto simile a quella dei lavoratori, anzi in pratica integrata con essa.
La formazione del Preposto deve comprendere quella per i Lavoratori, come descritta nei capitoli precedenti, ma il Preposto deve seguire anche la Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto della durata minima di 8 ore, indipendentemente dal livello di rischio del suo lavoro.
I contenuti di questa formazione devono essere:
- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori
- Valutazione dei rischi dell'azienda
- Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e aziendali.
Aspetti generali e riepilogo
Oltre alla formazione descritta fin qui, composta da lezioni in aula (per la parte generale è prevista anche la possibilità di formazione in modalità e-learning), il Testo Unico prevede anche un Addestramento per i lavori che prevedono una manualità. Le modalità dell'addestramento non sono meglio dettagliate.
Sono previsti Requisiti per i docenti e vari passi da seguire per l'organizzazione pratica di ciascun corso.
E' dettagliato anche tutto ciò che deve essere riportato nell'Attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica prevista per Preposti e Dirigenti; questi ultimi però devono seguire una formazione del tutto diversa.
Il sistema dei Crediti formativi e il Riconoscimento della formazione pregressa (parti 8 e 11 dell'Allegato A dell'accordo Stato-Regioni) permettono il mantenimento della validità dei corsi effettuati.
Affinchè il corso sia valido e costituisca Credito formativo, c'è l'obbligo di frequenza ad almeno il 90 % delle ore previste.
Per i casi descritti (Lavoratori e Preposti, ma anche per i Dirigenti) è previsto un Aggiornamento quinquennale obbligatorio, della durata minima (per tutte queste figure), di 6 ore.
Un quadro della situazione per Lavoratori e Preposti è riportato in figura.
Per i Lavoratori già assunti, la scadenza per la formazione è il 26 gennaio 2013, mentre per i Dirigenti e i Preposti già nominati è il 26 luglio 2013.
Infine, con l'augurio che non incorriate mai, è prevista tutta una serie di Sanzioni per le aziende che non nominano le varie figure (come RSPP) o non formano i loro dipendenti in funzione dei vari ruoli e del livello di rischio.
Per approfondimenti: greco@ceiweb.it