PRESENTAZIONE:
Con questo articolo desidero mettere in evidenza le modifiche introdotte dall’edizione IV della norma CEI 11-27 con un’aggiunta di considerazioni in merito alla filosofia della norma.
ENTRATA IN VIGORE:
A febbraio del 2014 è entrata in vigore la nuova edizione esattamente la IV delle norma CEI 11-27 per un anno fino al 01 febbraio 2015 si potrà comunque applicare la vecchia III edizione.
PREMESSA:
La CEI 11-27 è una norma di attività alla quale devono fare riferimento tutte quelle figure professionali che volontariamente si avvicinano alle parti attive degli impianti elettrici, dagli installatori ai manutentori, ma anche noi liberi professionisti che a volte apriamo un quadro elettrico e rendiamo non più protette le parti attive, ad es: per eseguire delle misure o delle regolazioni; diciamo tutti quelli che possono essere esposti ad un rischio elettrico.
Il d.lgs.81/08 art.83 cita:
1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche (CEI 11-27).
d.lgs.81/08 art.82 cita:
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni sucui si opera sono di sicurezza (<25V c.a.), secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (CEI 11-27) o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche (CEI11-27);b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica (CEI 11-27);
FIGURE PROFESSIONALI:
Sono state introdotte delle nuove figure professionali che in molti casi possono creare confusione ma che distinguono le varie responsabilità:
Unità responsabile di un impianto elettrico (URI)
Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità.
Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico(Responsabile dell’impianto - RI)
Persona responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto elettrico.
Tale persona può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze.
Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)
Unità (o Persona ) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità.
Persona preposta alla conduzione del lavoro (PL)
Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
I punti cardini della norma non cambiano rimane invariato il campo di applicazione:
LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI (FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITA’IN B.T. E A.T. LAVORI SOTTO TENSIONE IN B.T.)
DEFINIZIONI DI LAVORI:
Cambiano le definizioni di lavoro, le distanze Dl e Dv e viene introdotto un nuovo lavoro il lavoro non elettrico:
CEI 11-27 LAVORO ELETTRICO
Lavoro (di qualsiasi natura sia elettrica o non) svolto a distanza minore o uguale a DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi.
CEI 11-27 LAVORO NON ELETTRICO
Lavoro svolto a distanza minore di DA9 e maggiore di DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia,verniciatura, ecc.).
Distanze DL, DV, DA9 per la bassa tensione:
La distanza Dl che definisce il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione passa dai 15cm della vecchia norma a 0cm.
La distanza Dv che definisce il limite esterno della zona di lavoro in prossimità passa da 65cm a 30cm.
La distanza DA9 che definisce il limite esterno della zona di lavoro non elettrico è 3 metri.
LAVORI ELETTRICI:
Rimangono invariati i tipi di lavoro elettrico e le relative misure di sicurezza (la parte più importante della norma):
PERSONALE:
Non cambiano le definizioni del personale autorizzato a svolgere lavori elettrici
PERSONALE ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITA’:
PES: Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l’elettricità può creare, autonoma
PAV: Persona formata,adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare
PERSONALE ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI IN TENSIONE (in B.T.):
Persona idonea: Pes o Pav con l’autorizzazione ad operare sotto tensione
Le qualifiche sopra indicate devono essere attribuite in forma scritta da parte del datore di lavoro.
OBBLIGO DEI COMMITTENTI:
Interessante e molto importante ciò che riporta la norma nell’art.4.15.5: Nell’affidare lavori elettrici in appalto i committenti DEVONO richiedere che il personale sia in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori secondo la presente norma, questo comporta il fatto che un committente deve assicurarsi che il personale esterno all’azienda che entra nel mio luogo di lavoro per svolgere lavori elettrici sia PES o PAV o addirittura idoneo per lavorare in tensione.
CAPITOLO MISURE ELETTRICHE:
Finalmente un capitolo riferito alle misure elettriche già trattato con questo articolo:
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/le-misure-elettriche-secondo-la-cei-11-27-edizione-iv